CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1974
Cassazione n. 11750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1974 avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da censure in fatto e contestano la ricostruzione del fatto (v. incipit secondo motivo); considerato, inoltre, che i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione all'attendibilità delle persone offese e dei testi, all'assenza di intenti ritorsivi o calunniosi, alla situazione di fatto individuata quale causale della condotta del ricorrente); rilevato che anche il terzo motivo è reiterativo a fronte della congrua motivazione resa per escludere la configurabilità della particolare tenuità del fatto in ragione della protrazione del danno subito dalle parti civili (v. pag. 7 con riferimento alla durata dell'impedimento del passaggio sino al provvedimento del giudice civile); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il