CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 32055/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ravenna che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011, e che dunque veniva dichiarata esecutiva. Infatti, detta sentenza - deliberata il 21/9/2021 - con motivazioni depositate entro 15 giorni, poteva essere appellata nel termine di trenta giorni, inutilmente decorso alla data di presentazione del gravame - 17 marzo 2022 - presso la cancelleria del Tribunale di Bologna. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea dichiarazione di assenza dell'imputato, rilevando che il processo era stato celebrato senza la sua partecipazione necessaria. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché l'imputato [OSCURATO:PERSONA] risultava presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui era stata decisa la causa, con motivazioni depositate il giorno 23/9/2021. Ne deriva la correttezza del rilievo di tardività dell'appello da parte della Corte territoriale. In ogni caso, il rimedio esperibile per tale situazione è la rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, -al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]