CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 24308/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE di CASSAZIONE ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20/06/2023 la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, pronunciando sul ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, emessa il 26/09/2022 dalla Corte di Appello di Bologna, in relazione ad alcuni capi, perché estinti i reati per prescrizione; ha annullato con rinvio quanto ai reati residui per nuovo giudizio sul trattamento sa nzionatorio. 2. Avverso la sentenza di legittimità propone ricorso straordinario per cassazione il Malaguti, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, eccependo con un unico motivo l'errore percettivo in relazione alla data di commissione dei reati di cui ai capi h1), h2), h3), h4), trattandosi di fatti di peculato, l'ultimo del quali risalente al 28 ottobre 2010, secondo quanto riportato nel capo d'imputazione, con conseguente decorso del termine prescrizionale alla data della pronuncia della cassazione, in data 20/06/2023, in considerazione del regime sanzionatorio all'epoca vigente e del periodo massimo di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi, in assenza di cause di sospensione (la Corte aveva altresì rilevato l'estinzione del fatto di cui al capo B11, commesso il giorno 1 dicembre 2010, in data cioè successiva a quelle in oggetto). 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Nella sentenza impugnata con il rimedio straordinario si da atto che il ricorso per cassazione si riferiva anche al capo H, fatti 1 - 2 - 3 - 4 (par. 2, pag. 2); che l'unico motivo, relativo alla determinazione della pena, si riferiva a tutti i reati contestati ed era fondato per la omessa riduzione di un terzo derivante dalla scelta del rito abbreviato; che, in considerazione della data di commissione dei singoli fatti di peculato e delle pene vigenti al momento del fatto, i reati di cui ai capi A 11), B) 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22; F) 3 seconda parte; G) 3 - 4; I) 5; N) erano estinti per prescrizione. Dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Bologna del 26/09/2022, acquisita agli atti, si evince, inoltre, che anche il capo H riguarda il delitto di peculato (art. 314 cod. pen.) e i quattro episodi contestati sub 1, 2, 3 e 4 sono stati commessi tra il 31 maggio 2010 e il 28 ottobre 2010, precisandosi in seguito - correttamente - che il termine massimo di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen. per tale delitto è pari a dodici anni e sei mesi, in considerazione della pena massima all'epoca vigente, pari ad anni dieci di reclusione, aumentato di un quarto per gli atti interruttivi a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., in assenza di causa di sospensione. 3.1. È evidente, quindi, che per gli episodi di cui al capo H) il termine di prescrizione risulta decorso tra il 30 giugno 2022 e il 28 aprile 2023, prima della pronuncia di cassazione odiernamente impugnata, emessa in data 20/06/2023, con la conseguenza che anche rispetto a quei fatti di peculato doveva disporsi l'annullamento senza rinvio perché estinti i reati per prescrizione. D'altra parte, l'omissione, dovuta ad una mera svista nella estrapolazione dei dati, a fronte di numerosi capi di imputazione, è resa evidente dalla statuizione relativa al peculato di cui al capo B) 11, commesso il 1 dicembre 2010, in epoca successiva agli episodi del capo H), e dichiarato prescritto. Avendo il ricorrente dedotto l'omesso rilievo ex officio da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, fornendo compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e dimostrando, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge, deve provvedersi in conformità, revocando in parte qua - in fase rescindente - la pronuncia impugnata con il ricorso straordinario e annullando - in fase rescissoria - la sentenza di secondo grado, limitatamente ai reati di cui ai capi H1), H2), H3), H4) perché estinti per prescrizione. Poiché pende il giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento disposto per i reati non prescritti, non si provvede sulla determinazione della pena finale, rimessa alla corte di appello designata per la nuova valutazione sul trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Revoca la sentenza della sesta sezione penale di questa Corte n.39147 emessa in data 20/06/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi H1, H2, H3, H4. Annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 20/09/2022 n.6562, limitatamente ai reati di cui ai capi H1, H2, H3, H4, perché estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 1