CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01844/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]' stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, che, pronunciandosi sull'istanza di riesame presentata nell'interesse del ricorrente, sottoposto all'epoca alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla PG, l'ha rigettata. 2. L'impugnativa è affidata a due motivi finalizzati ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato per vizi motivazionali. 3. Con atto del 3.11.2023, ricevuto in pari data, il difensore del ricorrente, unitamente a questi, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, essendo intervenuta la revoca della misura cautelare con provvedimento del Gip del 11.10.23. [OSCURATO:PERSONA] ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Tenuto conto della ragione della rinuncia formulata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non consegue alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così deciso