Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11515/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con le quali si chiede il rigetto dei ricorsi.

In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa in data 30/9/2014 dal Tribunale di Lucca con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state riconosciute colpevoli dei reati di cui ai capi B)(artt. 110,582,585 in relazione agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 10 cod. pen.) e C)(artt.110,337 cod. pen.) e condannate a pena di giustizia, oltre le statuizioni in favore delle parti civili costituite.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso le imputate con unico atto di ricorso a mezzo dei difensori, deducendo:

2.1. Con il primo motivo, erronea applicazione dell'art. 39 is cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della scriminante basata sulla illogica conclusione che la perquisizione posta in essere successivamente alla consegna dello stupefacente da parte del Ciccone sarebbe stata giustificata in ragione di quanto rinvenuto all'esito della stessa, posto che quanto ritrovato dopo la consegna spontanea della sostanza stupefacente o non ha alcuna rilevanza penale o, comunque, non ha attinenza con l'oggetto dell'atto a sorpresa, risultando dal reperto fotografico il marcato stato di disordine dello stato dei luoghi.

2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, rispetto alla deduzione che ha prospettato che la protesta delle ricorrenti era diretta a criticare le modalità di esecuzione delle operazioni e non il merito delle medesime.

2.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576, 61 n. 2 e 61 n. 10 cod. pen. relativa al capo B), da escludersi nel caso di specie.

2.4. Con il quarto motivo, erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen. e mancanza della motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all'avvenuto risarcimento del danno, non essendosi valutate le condizioni economiche delle imputate in relazione alla effettiva possibilità di provvedere al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno.3.

I ricorsi sono inammissibili.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per questione di fatto alla quale il Giudice di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, sull'evidenza della legittima (e fruttuosa) attività di ricerca svolta da parte dei carabinieri (v. pg. 6 e sg. della sentenza), non potendosi individuare l'arbitrarietà dello svolgimento di tale attività per il solo fatto che questa abbia dato luogo alla messa in disordine dell'abitazione - senza alcun danneggiamento - dove le imputate vivevano con il Cecconi.

Nell'esprimere tale giudizio il Giudice di appello Oi è conformato all'orientamento di legittimità secondo il quale la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario. (Sez. 6 n. 11005 del 05/03/2020 Rv. 278715).

5. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto per questione in fatto alla quale la Corte di merito ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, affermando - sulla base delle annotazioni di p.g. e del verbale di arresto - che le imputate avevano dato luogo - mentre la perquisizione era in corso, a provocazioni, oltraggi e minacce ad alta voce nei confronti dei militari, al fine di interrompere l'attività in corso, fino a scalciare, tirare pugni e schiaffi allorquando si rifiutavano di seguire i militi in caserma per la redazione degli atti ( v. pg. 7 e sg. della sentenza).

6. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Si tratta, invero, di circostanze relative al reato di lesioni finalizzate alla commissione del reato di resistenza a pubblico ufficiale in relazione al quale l'aggravante teleologica è stata affermata in conformità all'orientamento secondo il quale quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all'inizio della sua esecuzione eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali in danno dell'interessato, si determina un concorso tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato- mezzo e reato-fine siano integrati dalla stessa condotta materiale (Sez. 6, n. 32703 del 17/04/2014 Rv. 260321).3 Quanto alla aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. la sua conferma da parte del Giudice di appello è conforme all'orientamento secondo il quale il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali: in quest'ultima ipotesi il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale e può concorrere con quello previsto dall'art. 337 cod. pen. (Sez. 6 n. 7195 del 08/02/2013, Sema, Rv. 254721).

7. Il quarto motivo è generico, oltre che manifestamente infondato in quanto secondo l'orientamento di legittimità per il quale in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione(Sez. 5 n. 11299 del 09/12/2019 Ud. (dep. 2020) Rv. 278799).

Nella specie alcun obbligo di verifica incombeva sul Giudice di appello in assenza di elementi di fatto che potessero indurre dubbi sulla capacità economica delle imputate a soddisfare la condizione imposta, essendosi la loro difesa limitata a dedurre genericamente l'insussistenza dei presupposti per la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma (v. pg.7 dell'atto di appello).

8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

9. Non spetta al difensore delle parti civili compenso per questa fase non avendo la sua partecipazione - consistita nella mera richiesta di rigetto dei ricorsi - espresso alcun apprezzabile contributo alla decisione (v.

Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021 Rv. 281713).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con le quali si chiede il rigetto dei ricorsi. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa in data 30/9/2014 dal Tribunale di Lucca con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state riconosciute colpevoli dei reati di cui ai capi B)(artt. 110,582,585 in relazione agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 10 cod. pen.) e C)(artt.110,337 cod. pen.) e condannate a pena di giustizia, oltre le statuizioni in favore delle parti civili costituite. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso le imputate con unico atto di ricorso a mezzo dei difensori, deducendo: 2.1. Con il primo motivo, erronea applicazione dell'art. 39 is cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della scriminante basata sulla illogica conclusione che la perquisizione posta in essere successivamente alla consegna dello stupefacente da parte del Ciccone sarebbe stata giustificata in ragione di quanto rinvenuto all'esito della stessa, posto che quanto ritrovato dopo la consegna spontanea della sostanza stupefacente o non ha alcuna rilevanza penale o, comunque, non ha attinenza con l'oggetto dell'atto a sorpresa, risultando dal reperto fotografico il marcato stato di disordine dello stato dei luoghi. 2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, rispetto alla deduzione che ha prospettato che la protesta delle ricorrenti era diretta a criticare le modalità di esecuzione delle operazioni e non il merito delle medesime. 2.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576, 61 n. 2 e 61 n. 10 cod. pen. relativa al capo B), da escludersi nel caso di specie. 2.4. Con il quarto motivo, erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen. e mancanza della motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all'avvenuto risarcimento del danno, non essendosi valutate le condizioni economiche delle imputate in relazione alla effettiva possibilità di provvedere al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno.3. I ricorsi sono inammissibili. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per questione di fatto alla quale il Giudice di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, sull'evidenza della legittima (e fruttuosa) attività di ricerca svolta da parte dei carabinieri (v. pg. 6 e sg. della sentenza), non potendosi individuare l'arbitrarietà dello svolgimento di tale attività per il solo fatto che questa abbia dato luogo alla messa in disordine dell'abitazione - senza alcun danneggiamento - dove le imputate vivevano con il Cecconi. Nell'esprimere tale giudizio il Giudice di appello Oi è conformato all'orientamento di legittimità secondo il quale la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario. (Sez. 6 n. 11005 del 05/03/2020 Rv. 278715). 5. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto per questione in fatto alla quale la Corte di merito ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, affermando - sulla base delle annotazioni di p.g. e del verbale di arresto - che le imputate avevano dato luogo - mentre la perquisizione era in corso, a provocazioni, oltraggi e minacce ad alta voce nei confronti dei militari, al fine di interrompere l'attività in corso, fino a scalciare, tirare pugni e schiaffi allorquando si rifiutavano di seguire i militi in caserma per la redazione degli atti ( v. pg. 7 e sg. della sentenza). 6. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Si tratta, invero, di circostanze relative al reato di lesioni finalizzate alla commissione del reato di resistenza a pubblico ufficiale in relazione al quale l'aggravante teleologica è stata affermata in conformità all'orientamento secondo il quale quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all'inizio della sua esecuzione eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali in danno dell'interessato, si determina un concorso tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato- mezzo e reato-fine siano integrati dalla stessa condotta materiale (Sez. 6, n. 32703 del 17/04/2014 Rv. 260321).3 Quanto alla aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. la sua conferma da parte del Giudice di appello è conforme all'orientamento secondo il quale il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali: in quest'ultima ipotesi il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale e può concorrere con quello previsto dall'art. 337 cod. pen. (Sez. 6 n. 7195 del 08/02/2013, Sema, Rv. 254721). 7. Il quarto motivo è generico, oltre che manifestamente infondato in quanto secondo l'orientamento di legittimità per il quale in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione(Sez. 5 n. 11299 del 09/12/2019 Ud. (dep. 2020) Rv. 278799). Nella specie alcun obbligo di verifica incombeva sul Giudice di appello in assenza di elementi di fatto che potessero indurre dubbi sulla capacità economica delle imputate a soddisfare la condizione imposta, essendosi la loro difesa limitata a dedurre genericamente l'insussistenza dei presupposti per la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma (v. pg.7 dell'atto di appello). 8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 9. Non spetta al difensore delle parti civili compenso per questa fase non avendo la sua partecipazione - consistita nella mera richiesta di rigetto dei ricorsi - espresso alcun apprezzabile contributo alla decisione (v. Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021 Rv. 281713). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 11515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris