CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11556/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 42550/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo si risolve nella richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori relativi all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato ed alla conseguente impossibilità di qualificare come arbitrario l'atto di ufficio, legittimamente posto in essere dai pubblici ufficiali intervenuti in risposta all'atteggiamento aggressivo dell'imputato (si veda pp. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha valorizzato, con motivazione puntuale e logicamente adeguata, l'irrilevanza del fatto che l'imputato fosse già conosciuto dalle forze dell'ordine, nonché le concrete modalità aggressive della condotta (si veda p. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il terzo motivo, che censura il vizio di motivazione circa la negata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha tenuto in considerazione i numerosi precedenti penali sintomatici di una personalità negativa dell'imputato, nonché le complessive modalità dell'azione (si veda p. 6 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11556 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3959/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 42550/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 42550/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo si risolve nella richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori relativi all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato ed alla conseguente impossibilità di qualificare come arbitrario l'atto di ufficio, legittimamente posto in essere dai pubblici ufficiali intervenuti in risposta all'atteggiamento aggressivo dell'imputato (si veda pp. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha valorizzato, con motivazione puntuale e logicamente adeguata, l'irrilevanza del fatto che l'imputato fosse già conosciuto dalle forze dell'ordine, nonché le concrete modalità aggressive della condotta (si veda p. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il terzo motivo, che censura il vizio di motivazione circa la negata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha tenuto in considerazione i numerosi precedenti penali sintomatici di una personalità negativa dell'imputato, nonché le complessive modalità dell'azione (si veda p. 6 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M