CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1996
Cassazione n. 28406/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/12/1996 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso generico che non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza che correttamente ha ritenuto la natura oppositiva della condotta del ricorrente volta a profondere energie volte ad ostacolare l'operato del pubblico ufficiale attirando pretestuosamente, battendo la testa contro il muro, l'attenzione di terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023