CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32583/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Rep. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso 31675-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difese e rappresentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliate nello studio di quest’ultima in Roma, via Germanico n. 197; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo, via Pacuvio n. 34; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 101; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1033/2018 pubblicata il 30 maggio 2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso principale e di quello incidentale adesivo di [OSCURATO:PERSONA], l’accoglimento del ricorso incidentale proposto dal Martano, nonché del solo quarto motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2012 [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di un fondo sito nel Comune di Andezeno, distinto al foglio 3 mappale 183, destinato a vigneto di classe 1, evocava, dinanzi al Tribunale di Torino, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. assumendo che nel realizzare alcuni interventi edilizi, in particolare lavori di sbancamento resi necessari dalla particolare pendenza del terreno, nel terreno confinante, distinto al medesimo foglio 3 mappali 181, 184 (già 296) e 178, non aveva ripristinato la servitù di passaggio pedonale e carraio gravante sul fondo foglio 3 mappali 296, 395 e 396, posti al confine con i mappali 185, 397 e 398, e in favore del mappale 183; inoltre, deduceva che pur non essendovi certezza sulla linea di confine, avere proceduto alla realizzazione sul confine di un muro di sostegno, occupando parte del terreno di sua proprietà, senza che le parti ne avessero mai concordato la costruzione; chiedeva, pertanto, l’accertamento giudiziale della linea di confine fra i fondi e la condanna della società a rilasciare la porzione di terreno indebitamente occupata, a realizzare, dopo l’abbattimento del muro esistente e posto sul confine, un muro di sostegno alla distanza legale dal confine medesimo, a ripristinare lo stato dei luoghi, riportando sul fondo attoreo il materiale asportato, e a ripristinare la servitù di passaggio. Instaurato il contraddittorio, la società [OSCURATO:PERSONA] resisteva e premesso di non essere proprietaria del fondo confinante con quello dell’attore, per cui non sussisteva la legittimazione passiva rispetto all’azione di regolamento dei confini, assumeva di non avere occupato alcuna porzione del suo terreno e che non potesse considerarsi la realizzazione del muro di sostegno una nuova costruzione; aggiungeva che l’esigenza del prelevamento di 309 metri cubi di terra dal fondo dell’attore era stata determinata da ragioni di sicurezza di ridurre la portata “ai piedi” della frana, oltre ad essere inammissibile la domanda di ripristino della servitù di passaggio per genericità. Con differente atto di citazione il medesimo attore evocava avanti al medesimo Tribunale i proprietari del fondo posto al confine con quello di sua proprietà, per averlo acquistato dalla società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre ad [OSCURATO:PERSONA], proponendo nei loro confronti le medesime domande. Il giudice adito, disposta la riunione delle cause, espletata c.t.u., con sentenza n. 4084 del 2015, rigettava integralmente le domande attoree statuendo che il confine tra i fondi del Martano e dei convenuti era ben definito e materializzato da un muro di sostegno, sormontato da recinzione in rete metallica, muro costruito sul terreno a valle della proprietà dell’attore, né vi erano stati sconfinamenti sul suo fondo; aggiungeva che trattandosi di muro di sostegno non poteva essere considerato costruzione e pertanto non era tenuto a rispettare le distanze legali ex art. 878 c.c., esclusa, altresì, la sussistenza della violazione relativa all’impedimento di esercizio della servitù di passaggio. In virtù di appello interposto dal Martano, che lamentava la erroneità della pronuncia di primo grado quanto alla natura del muro costruito dalla società appellata e all’attribuzione delle spese di lite, la Corte di appello di Torino, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], del Barbacci e delle Martano, le quali ultime proponevano anche appello incidentale condizionato domandando di essere tenute indenni dalla società costruttrice da eventuale accoglimento del gravame principale, oltre alla condanna della medesima al risarcimento dei danni conseguenti sia per il minor valore dell’immobile acquistato sia per il mancato utilizzo della loro proprietà per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali lavori di abbattimento e ricostruzione del muro in questione, con sentenza n. 1033 del 2018, in accoglimento del gravame principale del Martano e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava le Martano e il Barbacci in solido all’abbattimento del muro di contenimento edificato a confine con la proprietà dell’originario attore, insistente sui mappali 450, 449 e 448 e alla sua ricostruzione alla distanza di metri cinque dal confine indicato nella sentenza impugnata, dichiarando la [OSCURATO:PERSONA] tenuta a tenere indenni le Martano e il Barbacci da ogni pregiudizio economico derivante dall’abbattimento e dall’arretramento del muro di contenimento, rigettate le ulteriori domande di riduzione del prezzo ovvero di risoluzione del contratto formulare dalle appellate. A sostegno della decisione adottata la Corte distrettuale evidenziava come risultasse oggettivamente accertato che il naturale dislivello del terreno era stato modificato dalla [OSCURATO:PERSONA] per creare una superficie piana sulla quale far sorgere i fabbricati, senza che fosse intervenuto alcun accordo con il Martano, non potendo all’uopo ritenersi intervenuta prova scritta della costituzione di una servitù, il cui contenuto sarebbe stato costituito dall’edificazione ad una distanza inferiore a quella prevista dall’art. 873 c.c., con le comunicazioni del 30.11.2009 e del 14.07.2010, che non contenevano alcuna rinuncia del Martano al rispetto delle distanze. Ne conseguiva che il muro di contenimento avrebbe dovuto essere costruito a cinque metri di distanza dal confine, ragione per la quale andava anche accolta, oltre alla domanda di arretramento, quella di manleva svolta dagli appellati nei confronti della loro dante causa, trovando applicazione l’art.1489 c.c. Il rigetto delle restanti domande delle appellate discendeva dall’essere le medesime generiche e non provate. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Torino hanno proposto ricorso per cassazione le Martano, sulla base di cinque motivi, cui hanno resistito, con separati controricorsi, la società [OSCURATO:PERSONA], che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi, il Martano, che ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, e il Barbacci, che ha anche proposto ricorso incidentale adesivo, oltre ad un motivo di ricorso incidentale autonomo. In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso principale e di quello incidentale adesivo di [OSCURATO:PERSONA], l’accoglimento del ricorso incidentale proposto dal Martano, nonché del solo quarto motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giorni seguenti hanno curato il depositato di memorie ex art. 378 c.p.c. tutti i controricorrenti nonchè ricorrenti incidentali. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo le ricorrenti principali denunciano la violazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 43 del Regolamento del Comune di Andezeno, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza fatto riferimento alla distanza dal confine anziché alla distanza da altre costruzioni, nonostante la norma invocata imponga un obbligo di distanza dalle sole costruzioni, al pari del Regolamento comunale. Puntualizzano le ricorrenti di avere nella comparsa conclusionale in appello evidenziato siffatta regola, il cui esame però è stato del tutto omesso, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere ritenuta del tutto irrilevante la doglianza della controparte relativa alla distanza fra il muro e il confine. Con il secondo motivo le ricorrenti principali deducono la violazione dell'art. 873 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza considerato “costruzione”, ai fini dell’applicazione della disciplina delle distanze, un immobile che non sporge oltre il piano di campagna. Ad avviso delle ricorrenti la norma invocata avrebbe lo scopo di prevenire la realizzazione di intercapedini insalubri, con la conseguenza che non vi possano essere ricomprese le opere inidonee a creare le intercapedini o comunque inidonee a togliere aria, luce o vista al fondo vicino. Del resto nella specie il muro in questione non sporgerebbe dal terreno a monte, per cui non potrebbe essere considerato una “costruzione”. I primi due motivi – da trattare unitariamente in quanto entrambi attengono alla individuazione della natura del muro in contestazione –sono privi di pregio. Premesso che nella sostanza le violazioni di legge invocate attengono ad un profilo di omesso esame di deduzioni difensive, soprattutto con riferimento al primo mezzo, che di per sé sarebbe inammissibile, nella specie la Corte distrettuale ha rilevato che era oggettivamente accertata la modifica del naturale dislivello del terreno, con opera realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per creare una superficie piana sulla quale far sorgere i fabbricati. Ragione per la quale ha considerato trattarsi di costruzione anche il muro di contenimento. Del resto, per consolidato orientamento di questa Corte, la nozione di costruzione è unica e non può essere ridefinita da norme regolamentari. Infatti, "ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa" (Cass. n. 15972 del 2011). Ed è altrettanto costantemente affermato, in tema di distanze legali, che mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (cfr. Cass. n. 24473 del 2017; Cass. n. 1217 del 2010; Cass. n. 145 del 2006; Cass. n. 8144 del 2001; Cass. n. 4511 del 1997; Cass. n. 7594 del 1995; Cass. n. 1467 del 1994). A tale indirizzo, cui va assicurata continuità, deve solo aggiungersi, per evitare fraintendimenti, una precisazione di carattere terminologico sulle espressioni di "terrapieno naturale" e di "terrapieno artificiale" o antropico. La prima, infatti, consiste in un ossimoro, poiché ogni terrapieno, consistendo in un riporto di terra (contro un muro o) sostenuto da un muro, è per definizione opera dell'uomo, e dunque artificiale, mentre naturale può essere soltanto il dislivello del terreno, originario ovvero prodotto o accentuato da movimenti franosi o da altre cause non immediatamente riferibili all'attività dell'uomo. Dunque, a termini dell'art. 873 c.c., i muri di sostegno di terrapieni sono costruzioni. Ne consegue che il muro di sostegno di terrapieno, creato dalla [OSCURATO:PERSONA], è pacificamente da definire costruzione e come tale soggetta, ai sensi dell'art. 873 c.c., all'eventuale maggiore distanza stabilita della normativa locale in materia, che soggiace, in virtù della posizione recessiva che il sistema gerarchico delle fonti del diritto le assegna rispetto alla legge, ai risultati dell'attività ermeneutica svolta sull'art. 873 c.c. Con il terzo motivo le ricorrenti principali denunciano la violazione degli artt. 1173, 1372, 2697 e 2043 c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere i giudici di merito condannato le sorelle Martano all’abbattimento del muro e alla ricostruzione dello stesso alla distanza legalmente prevista dal confine senza considerate che si trattava di opera da riferire alla [OSCURATO:PERSONA], per cui l’attore avrebbe dovuto rivolgere le richieste soltanto alla predetta società. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Occorre preliminarmente osservare che pur avendo la censura ad oggetto una questione che non risulta posta nel merito, tuttavia trattandosi di valutare la legittimazione passiva, essa può essere dedotta anche in sede di legittimità, dandosi così continuità all’orientamento, oramai stabile di questa Corte, in termini di contestazione della titolarità del rapporto controverso (Cass., Sez. Un., n. 02951 del 2016) secondo il quale: « Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia, o tardiva costituzione, assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di atti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti». Tanto chiarito, deve rilevarsi che il proprietario di un fondo che lamenti danni derivanti al suo immobile da opere eseguite sul fondo del vicino, può proporre tanto azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quanto azione di riduzione in pristino, di natura reale. L'azione risarcitoria, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale subito dal proprietario del fondo danneggiato, può essere esercitata anche nei confronti dell'autore materiale dell'illecito. L'azione di riduzione in pristino, al contrario, essendo diretta alla eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, deve essere necessariamente rivolta nei confronti del proprietario di tale immobile, anche se si tratti di modifiche materialmente realizzate da altri, potendo solo il proprietario essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino dello stato dei luoghi tende ad attuare (v. Cass. n. 458 del 2016; Cass. n. 17602 del 2015). Nella specie, il giudice del gravame ha dato atto che proprietario del fondo interessato dalla modificazione dello stato dei luoghi erano le Martano ed il Barbacci, per avere acquistato il terreno dalla [OSCURATO:PERSONA] (sebbene sia stata la società ad avere materialmente eseguito le opere), i quali, pertanto, sono stati correttamente ritenuti legittimati passivi in ordine alla proposta azione di riduzione in pristino. Con il quarto motivo le ricorrenti principali denunciano la violazione – ai sensi dell’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. – degli artt. 112 e 183 c.p.c. per avere la Corte distrettuale accolto la domanda attorea di abbattimento del muro per mancato rispetto della distanza formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Del pari è infondata la quarta censura. Anzitutto deve rilevarsi che non è esatto che il giudice di appello sia incorso nel vizio di ultrapetizione, per avere posto a base della decisione, riformando la sentenza del giudice di prime cure, argomentazioni che non erano state introdotte dall'appellante solo in sede di precisazione. Invero il vizio di ultra ed extra petizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto della causa e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di queste specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi , resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, altresì, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (cfr, Cass., n. 13963 del 1999; Cass. n. 7977 del 1994). Pertanto, la Corte di appello ben poteva - come ha fatto - riformare la sentenza di primo grado accertandone la erroneità per il mancato rilievo, da parte del primo giudice, di una circostanza afferente ai presupposti di fatto per l'accoglimento della domanda. Inoltre, la Corte distrettuale ha riportato ampiamente le domande dell’appellante (v. pag. 14 e 15 della sentenza impugnata) verificando che la domanda di ripristino era ricompresa nella domanda con la quale lamentava la violazione delle distanze legale. Solo per completezza argomentativa, deve altresì rilevarsi che correttamente la Corte ha riconosciuto – accertata la violazione delle distanze fra costruzioni - il diritto dell'attore all'arretramento della costruzione, giacchè quando esistono dei regolamenti locali che prevedano una distanza minima delle costruzioni, la parte che sia stata danneggiata dalla violazione delle norme di detti regolamenti ha diritto, per il richiamo contenuto nell'ultima parte dell'art. 873 c.c., alla riduzione in pristino, oltre che al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 872, ultimo comma, c.c. In altri termini, la violazione delle norme in materia di vicinato, ed in specie di quelle sulle distanze legali, determinano a favore di chi abbia subito pregiudizio non solo il diritto al risarcimento del danno, ma anche quello alla riduzione in pristino (Cass. n. 7384 del 2001). Con il quinto motivo le ricorrenti principali denunciano la violazione – ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. – degli artt. 1480, 1483, 1484 e 1489 c.c. per avere la Corte territoriale respinto la loro domanda di riduzione del prezzo fondata sull’arretramento del muro alla distanza di metri cinque dal confine, erroneamente riconducendola alla fattispecie dell’art. 1489 c.c. Anche l’ultimo motivo del ricorso principale è infondato alla luce del principio, affermato da questa Corte in epoca risalente e di recente confermato, secondo cui allorché, come nella specie, il compratore, il quale abbia acquistato un immobile per costruirvi un edificio secondo un progetto cedutogli dal venditore come realizzabile sotto il profilo urbanistico, veda poi ostacolata tale realizzabilità da azioni ripristinatorie proposte da terzi per il mancato rispetto delle norme relative alle distanze tra costruzioni, non si riscontra alcuna violazione dell'impegno traslativo del diritto di proprietà sulla cosa venduta e non possono, dunque, trovare applicazione né la disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale (perché non si tratta di vendita di cosa parzialmente altrui ex art 1480 c.c.), né quella sulla garanzia per vendita di cosa gravata da oneri o da diritti reali di godimento non apparenti di terzi (la quale riguarda la diversa ipotesi di cosa venduta come libera, ma che poi risulti gravata da taluno dei pesi anzidetti: art. 1489 c.c.), potendo, eventualmente, ricorrere, piuttosto, l'ipotesi di un difetto di qualità promesse o essenziali ai sensi dell’art.1497 c.c. (arg. da Cass. 25 febbraio 1974 n. 552; Cass.14 aprile 1972 n. 1179; di recente: Cass. 6 luglio 2022 n. 21441). La domanda ex art. 1497 c.c. è poi diversa da quella per evizione parziale o limitativa, rientrando essa nella disciplina degli inadempimenti contrattuali. Passando al ricorso incidentale del Barbacci, che si è associato all’accoglimento del ricorso proposto dalle Martano per i motivi dinanzi esposti (lo stesso controricorrente qualifica il proprio come ricorso incidentale adesivo), vanno respinti i primi cinque motivi per quanto rilevato a proposito del ricorso principale. Con il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di valutare correttamente il difetto di legittimazione passiva del ricorrente incidentale e per avere omesso e/o inesattamente valutato e interpretato l’efficacia delle prove documentali versate in atti. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili. In primo luogo,va ritenuta la genericità della censura per non essere stata dedotta la ragione dell'asserita carenza di legittimazione passiva;inoltre, la seconda ed autonoma ratio decidendiche sorregge il mancato accoglimento dell’eccezione non risulta idoneamente criticata per avere la Corte distrettuale, oltre a ritenere tardiva la deduzione, accertato che con l’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Barbacci aveva acquistato l’immobile sito nel Comune di Andezeno al foglio 3 particella 450 subalterni 2 e 3 (derivante, la particella 450, dalle più estese particelle 296 e 395) e che il bene era confinante nel suo insieme con le porzioni censite dalle particelle 449, 455, 178 e 183 del medesimo foglio 3 mappale 183 ed i mappali 181, 184 già 296, 178, con la conseguenza evidenziata che le domande attoree riguardavano anche il suo fondo (v. pag. 13 della sentenza impugnata). Venendo all’esame del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il primo mezzo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 342, 345 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato le eccezioni preliminari di giudicato e di inammissibilità dell’appello proposto dal Martano. In particolare, l’eccezione di giudicato rispetto alla sentenza di prime cure che ad avviso della ricorrente incidentale non sarebbe stata adeguatamente censurata dal Martano in appello. Il primo motivo è infondato. Diversamente da quanto asserito dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], il Martano con l’atto di appello ha censurato il capo della decisione di prime cure che escludeva proprio la natura di costruzione del muro di contenimento realizzato sul confine. Con la conseguenza che nessun giudicato poteva ritenersi formato sul punto, come viene ampiamente evidenziato nella medesima sentenza (v. pag. 7 del provvedimento). Con il secondo mezzo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 183, 189 e 190 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la Corte distrettuale ritenuto tempestivo il riferimento alle N.T.A. del Comune di Andezeno da parte dell’appellante Martano, avendo nella realtà l’originario attore fatto riferimento solo alla distanza legale dal confine. Anche siffatto mezzo è infondato alla luce di quanto esposto con riferimento al quarto motivo del ricorso principale (v. nel dettaglio pag. 10 della sentenza, ult. periodo). Infatti, la Corte d’appello ha fatto buon governo del principio, consolidato in materia di distanze tra costruzioni, secondo cui le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio iura novit curia, deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (Cass. 15 giugno 2010 n. 14446; Cass. 5 febbraio 2020 n. 2661). Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 878 e 873 c.c., nonché dell’art. 19 N.T.A. del Comune di Andezeno, in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. E’ inammissibile il terzo mezzo perché volto a censurare l’accertamento del giudice di appello circa la qualificazione come costruzione del muro in contestazione. Infatti, ad avviso della ricorrente incidentale, il giudice di appello avrebbe disatteso le risultanze cui era pervenuto l’ausiliare del giudice che aveva qualificato il muro come di sostegno, senza però avvedersi che la qualificazione del rapporto e la interpretazione della normativa da applicare al caso concreto costituisce compito esclusivo del giudice, che non può essere demandato al c.t.u., con la conseguenza che legittimamente il Giudice distrettuale ha qualificato il muro come costruzione, per le considerazioni valorizzate ed esposte nei motivi che precedono. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 1489, in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., per essere stata la costruttrice condannata a tenere indenni gli acquirenti ai sensi della norma invocata. Del resto la ricorrente incidentale aveva svolto già nei gradi di merito ampie e puntuali contestazioni circa l’inapplicabilità della norma in questione per mancanza dei presupposti fattuali dalla medesima previsti. Risulta in parte infondato ed in parte inammissibile il quarto mezzo. Non è ammissibile la doglianza laddove è prospettata senza richiamare il contenuto degli atti processuali e senza precisare quali nuovi elementi, rilevati dalla Corte d'appello, avrebbero comportato il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato dai convenuti, così modificando l'oggetto sostanziale dell'azione. I convenuti avevano chiesto, per l'ipotesi di condanna, di essere tenuti indenni dalla società venditrice sia dei costi del minore valore del bene sia di quelli necessari per il ripristino stato dei luoghi. La Corte d'appello, dopo aver accertato la violazione delle distanze a danno della proprietà dell’originario attore e a carico delle proprietà delle Martano e del Barbacci ed avere condannato i convenuti/appellati all’arretramento del muro di contenimento alla distanza di metri cinque dal confine, ha accertato che la società andava condannata a tenere indenni gli acquirenti da ogni pregiudizio economico derivante dall’abbattimento e dall’arretramento del muro in contestazione. La prospettiva assunta dalla Corte d'appello è che il vittorioso esperimento dell'azione di violazione delle distanze (nella sostanza un’actio negatoria servitutis) da parte del Martano avesse comportato un'alterazione del bene venduto da ricondurre nell’ambito dell’art. 1489 c.c. In questi termini, e sulla base dell'accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, la decisione risulta conforme al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui il compratore di immobile che abbia subito il vittorioso esperimento di siffatta azione, quando lo stato di fatto lesivo a danno di terzi preesisteva alla vendita, è tutelato dalle azioni previste dagli artt. 1484 e 1489 c.c., che costituiscono entrambe rimedi allo squilibrio del sinallagma funzionale del contratto di compravendita (ex multis, Cass.2agosto 1975 n. 2947; Cass. 6 dicembre 1984 n. 6402; Cass.21 dicembre 2012 n. 23818). Infine, con l’unico motivo di ricorso incidentale il Martano denuncia la violazione delle norme sulla liquidazione delle spese per essere state dal giudice di appello compensate per la metà. Questo motivo del ricorrente incidentale è infondato e deve essere rigettato. Va, infatti, osservato che sebbene la Corte di appello, avendo riformato, sia pure in parte, la sentenza di primo grado, era tenuta a rideterminare motu proprio le spese di lite concernenti il doppio grado di giudizio, sulla base del principio di soccombenza e alla luce di una valutazione complessiva dell’esito del processo. Invero, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Orbene, il Martano, pur risultando vittorioso in appello, aveva, tuttavia, formulato numerose domande (arretramento, rispristino stato, ricollocazione di mc di terreno asportato e risarcimento dei danni), che sono state accolte soltanto in parte. Pertanto, non avendo la Corte di appello violato il principio secondo cui non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa le spese processuali, ben poteva la stessa compensare, nei rapporti tra l’attore e i convenuti, le spese nei limiti della metà, con riferimento al primo grado di giudizio e in relazione al secondo grado. Invero, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabellevigenti. In definitiva, tutti i ricorsi vanno integralmente rigettati. Ne consegue la condanna dei ricorrenti incidentali in solido al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo sempre sulla base della minima soccombenza dello stesso in sede di legittimità. Dichiara interamente compensate le spese processuali di legittimità fra le restanti parti del giudizio. Poiché i ricorsi, principale ed incidentali, sono stato proposti successivamente al 30 gennaio 2013 ed sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte sia delle ricorrenti principali sia di tutti i ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta tutti i ricorsi; condanna le Martano, il Barbacci e la [OSCURATO:PERSONA] in solido alla rifusione delle spese di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; dichiara interamente compensate