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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2021

ECLI:EU:T:2021:230
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TJ0872_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 28 aprile 2021 – repowermap.org / EUIPO – Repower (REPOWER) (causa T‑872/16) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo REPOWER – Motivi di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) – Libertà d’espressione»

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)] (v. punti 36, 38‑40, 44, 45)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)] (v. punto 37)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo REPOWER [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 46, 50, 58, 65, 70, 77, 83, 88, 93, 94, 107) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2016 (procedimento R 2311/2014‑5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la repowermap.org e la Repower.

Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 settembre 2016 (procedimento R 2311/2014‑5) è riformata nel senso che il marchio contestato è annullato per i seguenti servizi: – classe 37: «Servizi d’installatori d’impianti di riscaldamento»; – classe 42: «Servizi in campo scientifico nonché relative prestazioni di ricerca e sviluppo; analisi e ricerche industriali». 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) La repowermap.org sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’EUIPO e dalla Repower AG.

62016TJ0872_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 28 aprile 2021 – repowermap.org / EUIPO – Repower (REPOWER) (causa T‑872/16) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo REPOWER – Motivi di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) – Libertà d’espressione» 1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)] (v. punti 36, 38‑40, 44, 45) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)] (v. punto 37) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo REPOWER [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 46, 50, 58, 65, 70, 77, 83, 88, 93, 94, 107) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2016 (procedimento R 2311/2014‑5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la repowermap.org e la Repower. Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 settembre 2016 (procedimento R 2311/2014‑5) è riformata nel senso che il marchio contestato è annullato per i seguenti servizi: – classe 37: «Servizi d’installatori d’impianti di riscaldamento»; – classe 42: «Servizi in campo scientifico nonché relative prestazioni di ricerca e sviluppo; analisi e ricerche industriali». 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) La repowermap.org sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’EUIPO e dalla Repower AG.
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