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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 02545/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23701/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1463/2024 depositata il 03/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per sette mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SpA, contro la sentenza del 3 luglio 2024 con cui la corte d’appello di Bologna ha respinto il suo appello avverso sentenza resa in rigetto della domanda volta al ricalcolo del dovuto in forza di un contratto di mutuo ipotecario concluso con la banca.

2. ― Quest’ultima resiste con controricorso.

3. ― È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bisc.p.c..

4. ― La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

5. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi.

Primo motivo del ricorso: nel rispetto dell’art. 342 n. 1 cpc si impugna la sentenza nella parte in cui considera inattendibile la consulenza tecnica di parte per errato calcolo del tasso di mora contrattuale e del tasso soglia, nonché circa l’errato rilevamento dell’usura sopravvenuta.

Secondo motivo del ricorso: nel rispetto dell’art. 342 n. 1 cpc si impugna la sentenza nella parte in cui dichiara il conflitto logico dei fatti e delle doglianze del ricorrente.

Terzo motivo del ricorso: il travisamento dei fatti da parte del giudice di primo grado.

Quarto motivo del ricorso: il giudice di primo grado nonché la corte di appello in secondo grado ostacolava l’applicazione della vigente normativa al ricorrente consumatore.

Quinto motivo del ricorso: la necessaria consulenza tecnica d’ufficio (ctu).

Sesto motivo del ricorso: errata motivazione in merito al rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del contratti bancari ai sensi dell’art. 117 tub.

Settimo motivo del ricorso: sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

6. ― [OSCURATO:PERSONA] condivide integralmente la proposta di definizione accelerata.

Il ricorso è dunque manifestamente infondato.

6.1. ― La proposta di decisione accelerata è del seguente tenore.

4. ― Il ricorso è inammissibile.

È cosa nota che il giudizio di cassazione ha natura di mezzo di impugnazione a critica vincolata (ossia spendibile nei soli casi e limiti previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1-5, c.p.c.).

Secondo l’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.: «La chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano».

Il ricorrente ha l’onere di individuazione del motivo, che deve essere riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile, oltre che corretta, ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste, pur senza l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica (Cass. n. 24553/2013; Cass.

S.U., n. 17931/2013).

Nel caso di specie il ricorso è totalmente estraneo al paradigma dell’articolo 360 c.p.c.. ed invero: -) i primi due mezzi sono svolti in applicazione dell’articolo 342 c.p.c., che, ovviamente riguarda l’impugnazione della sentenza di primo grado in appello, non quella d’appello per cassazione; -) il terzo motivo non è comprensibilmente riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall’articolo 360 c.p.c., ed è rivolto contro la sentenza di primo grado, come pure il successivo, mentre il ricorso per cassazione è spendibile esclusivamente nei riguardi delle sentenze d’appello o in unico grado, fatto salvo il caso del ricorso per saltum; -) il quinto mezzo è totalmente versato in merito e non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi dell’articolo 360 c.p.c.; -) il sesto mezzo egualmente; -) il settimo mezzo è inammissibile, sol che si consideri che non è la Corte di cassazione che sospende l’esecutività delle sentenze d’appello.

6.2. ― Nulla vi è da aggiungere alla proposta di definizione accelerata, non avendovi la parte ricorrente replicato alcunché.

7. ― Le spese seguono la soccombenza.

Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c..

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.700,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 2.500,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23701/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1463/2024 depositata il 03/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per sette mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SpA, contro la sentenza del 3 luglio 2024 con cui la corte d’appello di Bologna ha respinto il suo appello avverso sentenza resa in rigetto della domanda volta al ricalcolo del dovuto in forza di un contratto di mutuo ipotecario concluso con la banca. 2. ― Quest’ultima resiste con controricorso. 3. ― È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bisc.p.c.. 4. ― La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi. Primo motivo del ricorso: nel rispetto dell’art. 342 n. 1 cpc si impugna la sentenza nella parte in cui considera inattendibile la consulenza tecnica di parte per errato calcolo del tasso di mora contrattuale e del tasso soglia, nonché circa l’errato rilevamento dell’usura sopravvenuta. Secondo motivo del ricorso: nel rispetto dell’art. 342 n. 1 cpc si impugna la sentenza nella parte in cui dichiara il conflitto logico dei fatti e delle doglianze del ricorrente. Terzo motivo del ricorso: il travisamento dei fatti da parte del giudice di primo grado. Quarto motivo del ricorso: il giudice di primo grado nonché la corte di appello in secondo grado ostacolava l’applicazione della vigente normativa al ricorrente consumatore. Quinto motivo del ricorso: la necessaria consulenza tecnica d’ufficio (ctu). Sesto motivo del ricorso: errata motivazione in merito al rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del contratti bancari ai sensi dell’art. 117 tub. Settimo motivo del ricorso: sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 6. ― [OSCURATO:PERSONA] condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque manifestamente infondato. 6.1. ― La proposta di decisione accelerata è del seguente tenore. 4. ― Il ricorso è inammissibile. È cosa nota che il giudizio di cassazione ha natura di mezzo di impugnazione a critica vincolata (ossia spendibile nei soli casi e limiti previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1-5, c.p.c.). Secondo l’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.: «La chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». Il ricorrente ha l’onere di individuazione del motivo, che deve essere riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile, oltre che corretta, ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste, pur senza l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica (Cass. n. 24553/2013; Cass. S.U., n. 17931/2013). Nel caso di specie il ricorso è totalmente estraneo al paradigma dell’articolo 360 c.p.c.. ed invero: -) i primi due mezzi sono svolti in applicazione dell’articolo 342 c.p.c., che, ovviamente riguarda l’impugnazione della sentenza di primo grado in appello, non quella d’appello per cassazione; -) il terzo motivo non è comprensibilmente riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall’articolo 360 c.p.c., ed è rivolto contro la sentenza di primo grado, come pure il successivo, mentre il ricorso per cassazione è spendibile esclusivamente nei riguardi delle sentenze d’appello o in unico grado, fatto salvo il caso del ricorso per saltum; -) il quinto mezzo è totalmente versato in merito e non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi dell’articolo 360 c.p.c.; -) il sesto mezzo egualmente; -) il settimo mezzo è inammissibile, sol che si consideri che non è la Corte di cassazione che sospende l’esecutività delle sentenze d’appello. 6.2. ― Nulla vi è da aggiungere alla proposta di definizione accelerata, non avendovi la parte ricorrente replicato alcunché. 7. ― Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.700,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 2.500,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
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