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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46953/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]:hid avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, logici e corretti argomenti giuridici dal giudice cfi merito tali da rendere le relative valutazioni di merito non censurabil! in questa sede sia nell'escludere la qualificazione del fatto ai sensi dei comma 5 dell'ad 73 TU, rivendicata dalla difesa ( si vedano le considerazioni spese alla pagina 5), sia nell'escludere le in termini di (si vedano), sia nei determ'nare la pena base e i singoli aumenti per la continuazione nonché nell'escludere le generiche e implicitamente ma non meno evidentemente, alla luce del tenore complessivo della motivazione e della genericita dell'appello sul punto, 'attenuante di cui all'art 62 n4 cp ( si vedano ie pagine 5 e 6 della decisione gravata) rilevato che all' nammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. ben.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]:hid avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, logici e corretti argomenti giuridici dal giudice cfi merito tali da rendere le relative valutazioni di merito non censurabil! in questa sede sia nell'escludere la qualificazione del fatto ai sensi dei comma 5 dell'ad 73 TU, rivendicata dalla difesa ( si vedano le considerazioni spese alla pagina 5), sia nell'escludere le in termini di (si vedano), sia nei determ'nare la pena base e i singoli aumenti per la continuazione nonché nell'escludere le generiche e implicitamente ma non meno evidentemente, alla luce del tenore complessivo della motivazione e della genericita dell'appello sul punto, 'attenuante di cui all'art 62 n4 cp ( si vedano ie pagine 5 e 6 della decisione gravata) rilevato che all' nammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. ben. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 46953/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris