CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4/10/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina impropria. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva preso posizione sui motivi di appello, se non attraverso formule generiche ed apodittiche: in conclusione, la sentenza era meritevole di riforma in appello affinchè, previa riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui agli artt. 56-624 bis cod.pen., venisse rideterminata la pena e, in ogni caso, concesse le attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze o ovvero illogicità della motivazione di questa, e quindi senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che ha esposto in maniera precisa le argomentazioni relative alla responsabilità dell'imputato per il reato di rapina impropria, alla impossibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. e le circostanze attenuanti nella massima estensione (comunque concesse). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L ig i Agostinacch io LCAld,'Lt [OSCURATO:PERSONA]