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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 00393/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione, alla quale si contrappongono considerazioni in fatto dirette a proporre una lettura alternativa dell'episodio; considerato che l'imputato è stato sorpreso a distanza di 30 metri dall'abitazione e in orario non coperto da autorizzazione risulta correttamente ritenuta l'integrazione del reato, stante l'irrilevanza dei motivi e al mancato rilascio di autorizzazione al lavoro da parte dell'autorità giudiziaria, ed esclusa la particolare tenuità del fatto, avuto riguardo alla violazione dell'autorizzazione e alla protrazione della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il consiglier stensore [OSCURATO:PERSONA] d nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione, alla quale si contrappongono considerazioni in fatto dirette a proporre una lettura alternativa dell'episodio; considerato che l'imputato è stato sorpreso a distanza di 30 metri dall'abitazione e in orario non coperto da autorizzazione risulta correttamente ritenuta l'integrazione del reato, stante l'irrilevanza dei motivi e al mancato rilascio di autorizzazione al lavoro da parte dell'autorità giudiziaria, ed esclusa la particolare tenuità del fatto, avuto riguardo alla violazione dell'autorizzazione e alla protrazione della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consiglier stensore [OSCURATO:PERSONA] d nte
Sentenza Cassazione n. 00393/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris