CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19221/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 6885/2026Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 19221/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 6885/2026 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controCONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA];- intimato -nei confronti diPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA];avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 53 del 2026del 20 febbraio 2026;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata al ricorrente in data 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che il ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deveNumero registro generale 6885/2026Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 19221/2026Data pubblicazione 11/06/2026dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese processuali, nonavendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva in questa sede; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 10 giugno 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola