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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21451/2026

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a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Salerno con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a diverse fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

2. Il ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per addivenire a un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017 (cfr. art. 1, comma 51,

I. n. 103 del 23 giugno 2017), il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 1t Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.

U. 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U. 27 dicembre 1995, Serafino).

D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa.

Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo proposto.

Nel caso di specie il giudice ha dato conto delle univoche risultanze investigative, che la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

3. L'inammissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila kin favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Salerno con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a diverse fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 2. Il ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per addivenire a un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017 (cfr. art. 1, comma 51, I. n. 103 del 23 giugno 2017), il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 1t Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino). D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo proposto. Nel caso di specie il giudice ha dato conto delle univoche risultanze investigative, che la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. 3. L'inammissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila kin favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M
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