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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 1991

Cassazione n. 21113/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1991 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza che, in linea con quella di primo grado, ha incentrato la responsabilità dell'imputato sulla titolarità in capo a costui dello carta Postepay su cui è stato effettuato il versamento frutto della truffaldino, circostanza nemmeno contestata dallo Jenna); osservato che il secondo motivo, che invoca la prescrizione, è manifestamente infondato alla luce delle plurime sospensioni intervenute nel corso del processo (per complessivi 265 giorni) che, in considerazione degli aumenti ex art. 99, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., porta il termine finale al 25 luglio 2025; ritenuto che il terzo motivo non sia in questa sede consentito, in quanto teso alla rivalutazione di un aspetto del trattamento sanzionatorio scevro da manifesta illogicità e quindi sottratto al sindacato di questa Corte; rilevatovall'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del processo ed alla sanzione di C 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, per la colpa nella causa di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1991 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza che, in linea con quella di primo grado, ha incentrato la responsabilità dell'imputato sulla titolarità in capo a costui dello carta Postepay su cui è stato effettuato il versamento frutto della truffaldino, circostanza nemmeno contestata dallo Jenna); osservato che il secondo motivo, che invoca la prescrizione, è manifestamente infondato alla luce delle plurime sospensioni intervenute nel corso del processo (per complessivi 265 giorni) che, in considerazione degli aumenti ex art. 99, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., porta il termine finale al 25 luglio 2025; ritenuto che il terzo motivo non sia in questa sede consentito, in quanto teso alla rivalutazione di un aspetto del trattamento sanzionatorio scevro da manifesta illogicità e quindi sottratto al sindacato di questa Corte; rilevatovall'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del processo ed alla sanzione di C 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, per la colpa nella causa di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21113/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris