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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32224/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2026 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, emessa in.data 12/2/2026, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies cod. strada; fatto commesso il 14 ottobre 2019.

Il ricorrente, a mezzo del difensore, deduce, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, 159 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., lamentando l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prima dell'emissione della sentenza di appello.

2. Il ricorso, fondato, deve essere accolto.

Il termine massimo di prescrizione del reato per cui si procede è pari ad anni cinque e decorre dalla data di consumazione del reato.

Nel corso del dibattimento di primo grado sono intervenuti 56 giorni di sospensione della prescrizione (per rinvio di cortesia e rinvio dovuto a legittimo impedimento del difensore).

La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 6/12/2024, con termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Tenuto conto del periodo di sospensione di giorni 56 intervenuto in primo grado, la prescrizione del reato è maturata in data 9 dicembre 2024, durante la decorrenza dei termini per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

Come è noto, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (cfr. Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichettì, Rv. 288175 -

01. Nel caso in esame, tuttavia, non trova applicazione la sospensione ai sensi della legge 103/2017, c.d. legge Orlando, essendosi il reato estinto per prescrizione durante la pendenza del termine di deposito della sentenza di primo grado, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., prima dell'operatività della sospensione ex lege (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 - 02:"La concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 2legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso").

3. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede.

In base al principio stabilito dalle Sezioni Unite Ricci, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819 - 01).

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2026 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, emessa in.data 12/2/2026, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies cod. strada; fatto commesso il 14 ottobre 2019. Il ricorrente, a mezzo del difensore, deduce, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, 159 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., lamentando l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prima dell'emissione della sentenza di appello. 2. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. Il termine massimo di prescrizione del reato per cui si procede è pari ad anni cinque e decorre dalla data di consumazione del reato. Nel corso del dibattimento di primo grado sono intervenuti 56 giorni di sospensione della prescrizione (per rinvio di cortesia e rinvio dovuto a legittimo impedimento del difensore). La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 6/12/2024, con termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Tenuto conto del periodo di sospensione di giorni 56 intervenuto in primo grado, la prescrizione del reato è maturata in data 9 dicembre 2024, durante la decorrenza dei termini per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado. Come è noto, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichettì, Rv. 288175 - 01. Nel caso in esame, tuttavia, non trova applicazione la sospensione ai sensi della legge 103/2017, c.d. legge Orlando, essendosi il reato estinto per prescrizione durante la pendenza del termine di deposito della sentenza di primo grado, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., prima dell'operatività della sospensione ex lege (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 - 02:"La concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 2legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso"). 3. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede. In base al principio stabilito dalle Sezioni Unite Ricci, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819 - 01). Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M
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