CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16290/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge quanto a ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in risalto la condotta oppositiva violenta e consapevole posta in essere attraverso il tentativo di fuggire nonostante bloccato per un braccio dal militare che veniva coinvolto nella caduta del mezzo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/