CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPaolo Fiorilli, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 685/2023depositata il 30/03/2023.Numero registro generale 21476/2023Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 18167/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., a socio unico, e [OSCURATO:PERSONA] avevanoproposto, avanti al Tribunale di Treviso, opposizione all’ordinanzaingiunzione n.58 del 30.4.2018, con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. avevairrogato la sanzione amministrativa di € 4.400,00, al Paternò qualetrasgressore e alla società quale coobbligata solidale, per la violazionedell’art.5 par. 4, Reg. CE n.543/2011/UE: nell’ambito della verificaeffettuata il 25.9.2013, per un trasporto di prodotti ortofrutticolifreschi dalle piattaforme LIDL a punti vendita della stessa società, eraemerso che i documenti di trasporto datati 3.6.2013 e 29.7.2013contenevano indicazioni erronee sul paese di origine delle merci(Italia invece che Spagna per kg 30 di fragole; Olanda anziché Belgioper 15 Kg di pomodori ramati).Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Treviso aveva accoltol’opposizione evidenziando, quale ragione più liquida, la nonconfigurabilità dell’illecito per i trasporti da piattaforma a puntivendita della stessa società.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto impugnazione avanti alla Corted’Appello di Venezia, la quale aveva sottoposto alla Corte di Giustiziadell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la seguentequestione pregiudiziale in merito all’interpretazione degli articoli 113e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22ottobre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 delConsiglio, del 14 aprile 2008, nonché degli articoli 5 e 8 delregolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del7 giugno 2011: «Se l’articolo 5.4 del regolamento UE n. 543/2011Numero registro generale 21476/2023Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 18167/2026Data pubblicazione 05/06/2026della Commissione, letto in combinato disposto con gli articoli 5.1 e 8del medesimo regolamento e con gli articoli 113 e 113-bis delregolamento UE n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007debba essere interpretato nel senso di imporre la redazione di undocumento di accompagnamento recante il nome ed il paese diorigine dei prodotti ortofrutticoli freschi spediti preconfezionati o negliimballaggi originali predisposti dal produttore, durante il lorotrasporto da una piattaforma di distribuzione di una società dicommercializzazione ad un punto vendita della medesima società,indipendentemente dalla circostanza che su un lato dell’imballaggiosia presente la stampatura diretta indelebile o l’etichetta integratanell'imballaggio o fissata ad esso, riportante le indicazioni esternepreviste dal Capo I del regolamento UE n. 543/2011 (tra le qualiquelle relative al nome ed al paese di origine dei prodotti) e che taliinformazioni siano riportate anche nelle fatture emesse dal fornitoreda cui la società che commercializza il prodotto l’ha acquistato econservate presso gli uffici contabili di quest’ultima e su una schedacollocata in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto sul qualeviaggia il prodotto”; sospendeva il giudizio sino alla definizione dellaquestione pregiudiziale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea consentenza n. 319/21 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva deciso e, in ottemperanzaalle indicazioni contenute nel provvedimento richiamato, la Cortedistrettuale aveva accolto l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]., purrideterminando la misura della sanzione in € 1.100,00.[OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione, articolato in un unico, complesso motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Numero registro generale 21476/2023Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 18167/2026Data pubblicazione 05/06/2026Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, intermini rispetto alla data dell’adunanza fissata per la discussione incamera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso è rubricato circa la violazione efalsa applicazione dell’articolo 5.4 del regolamento di esecuzione UEn.543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 come ancheinterpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza pronunciata in data1agosto 2022 in causa C-319-2021 tra LIDL/[OSCURATO:SOCIETA]. Violazionedel principio di legalità .Secondo i ricorrenti dalla richiama sentenza della CGUEemergerebbe che: -la normativa europea non imporrebbe laredazione di alcun documento di accompagnamento per lamovimentazione di prodotti ortofrutticoli; -nel caso in cui undocumento di trasporto sia emesso, esso deve contenere la correttaindicazione del paese di origine al fine di permettere una primaimpressione generale di conformità, pur rimanendo l’operatore liberodi utilizzare altre modalità d prova in merito alle informazionirichieste; -in caso di errore sul documento, sarebbe compito delGiudice nazionale verificare se l’operatore economico ha fornitoall’autorità le informazioni necessarie per permettere l’esecuzione deicontrolli. Se la Corte di merito avesse correttamente applicato iprincipi richiamati, avrebbe dovuto rilevare che, in assenza di unobbligo giuridico di redigere documenti di trasporto per movimentarei prodotti ortofrutticoli -come rilevato dalla CGUE- mancherebbe ilpresupposto per poter sanzionare l’operatore e, nel caso di specie, ildocumento di trasporto non sarebbe stato emesso per una liberascelta dell’operatore economico ma per un’imposizione di AgecontrolNumero registro generale 21476/2023Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 18167/2026Data pubblicazione 05/06/2026s.p.a.: poiché un operatore economico che non compila il documentodi trasporto non potrebbe essere sanzionato, a maggior ragione nonpuò essere sanzionato un operatore economico che sia costretto afarlo. Nel caso di specie, inoltre, le indicazioni necessarie, anche sulPaese di origine dei prodotti, sarebbero state chiaramente riportatesugli imballaggi, non potendo sussistere quindi alcun ostacolo aicontrolli, e sarebbero state di conseguenza correttamente percepibilidai consumatori presso i punti vendita. Mancherebbe, in concreto, lafattispecie dell’illecito amministrativo contestato, in violazionedell’art.1 l. n.689/1981 che non permette l’applicazione analogicadelle sanzioni amministrative. In ogni caso, la Corte distrettualeavrebbe dovuto verificare anche l’offensività in concreto dellacondotta contestata, rispetto ai quali si sarebbe dovuto verificare seavessero dissipato immediatamente i dubbi degli accertatoridovendosi escludere, in tal caso, l’intralcio ai controlli.Il motivo di ricorso è infondato.In estrema sintesi, la normativa italiana ed europea applicabilealla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi ha la finalitàdi assicurare la qualità degli stessi a tutela dei consumatori, dellaconcorrenza e del mercato, predisponendo a tal fine una rete dimisure finalizzate alla facilitazione dei controlli e all’irrogazione disanzioni amministrative nelle ipotesi di loro violazione.Nello specifico, la norma di cui è stata contestata la violazione èl’art.5 del Reg. UE n. 534/2011 che, in tema di commercializzazionedi prodotti ortofrutticoli freschi, precisa quali debbono essere leindicazioni esterne necessarie, nell’ambito del rispetto delle finalitàesposte sopra: «1. Le indicazioni previste dal presente capo sonoriportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio,Numero registro generale 21476/2023Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 18167/2026Data pubblicazione 05/06/2026mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integratanell’imballaggio o fissata ad esso. […] 4. Le fatture e i documenti diaccompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano ilnome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, lavarietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma dicommercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto èdestinato alla trasformazione». Questo perché nell’ambitodell’esecuzione di un controllo secondo le disposizioni dell’art. 8(Ambito di applicazione «Il presente capo stabilisce le norme relativeai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoliin tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essisiano conformi alle norme di commercializzazione e alle altredisposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis delregolamento (CE) n. 1234/2007») e delle norme richiamate, idocumenti di trasporto relativi ai prodotti ortofrutticoli freschi che neerano oggetto riportavano indicazioni non conformi a quelle presentisulle etichettature dei prodotti.Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanzadella pronuncia della CGUE, emessa per risolvere la questionepregiudiziale sollevata in questo procedimento, derivandone che Intema di controlli di conformità alle norme di commercializzazionerelative ai prodotti ortofrutticoli freschi, in caso di trasporto tra lapiattaforma di distribuzione e il punto vendita al dettaglio delmedesimo soggetto giuridico, gli artt. 5 e 8 del Reg. UE n. 543 del2011 (ratione temporis vigenti), in forza dell'interpretazione datanedalla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-319/21, nonobbligano all'emissione di un documento di trasporto interno (cd."bolla XAB") il quale tuttavia, laddove emesso, al fine di assicurare inNumero registro generale 21476/2023Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 18167/2026Data pubblicazione 05/06/2026relazione a tutte le fasi di commercializzazione il controllo diconformità, deve contenere indicazioni specifiche corrette e completea prescindere dal fatto che esse siano già presenti negli imballaggi,sulle fatture o sulla scheda collocata sul mezzo di trasporto -cosìCass. n.1597/2025, che riproduce in motivazione le norme europee einterne di riferimento per la comprensione della fattispecie in esame-.La Corte intende confermare l’orientamento interpretativo giàespresso nell’ordinanza n.1597/2025, ribadendo quanto segue.La pronuncia pregiudiziale della CGUE, avente ad oggettol’interpretazione delle disposizioni regolamentari europee richiamatealla luce del complessivo contesto normativo di riferimento da essepresupposto, stabilisce che: -dal momento che il documento diaccompagnamento costituisce uno dei due documenti di riferimento(l’altro è la dichiarazione relativa alla spedizione) sulla base del qualel’ispettore ricava un’impressione generale delle partite da controllare, qualsiasi indicazione del paese d’origine riportata in tali documentiche differisca da quella riportata sugli imballaggi dei prodotti checompongono le partite da controllare è idonea a viziare taleimpressione generale e, pertanto, a nuocere all’efficienza del controllodi conformità ; -i documenti indicati costituiscono i documenti diriferimento che devono fedelmente riflettere le indicazioni riportatesugli imballaggi delle partite d controllare , anche se le norme diriferimento non limitano le modalità di prova di cui l’operatoreeconomico si può avvalere per consentire all’ispettore di ricavareun’impressione generale della spedizione oggetto di controllo; -neconsegue che se il documento di accompagnamento contieneun’errata indicazione del paese di origine, spetta all’operatoreeconomico detentore di tale prodotto dissipare immediatamente conNumero registro generale 21476/2023Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 18167/2026Data pubblicazione 05/06/2026ogni mezzo, i dubbi che l’ispettore può nutrire sull’origine esatta didetto prodotto ; -il documento di accompagnamento deve contenere l’indicazione del Paese di origine del prodotto anchequando tale prodotto è trasportato tra soggetti appartenenti almedesimo operatore economico, in particolare tra una piattaforma didistribuzione e un punto vendita, perché l'espressione «in tutte le fasidi commercializzazione», non corredata da alcuna limitazione, deveessere intesa in senso ampio; -in conclusione (punto 43 dellasentenza), l’art.5 cit., letto alla luce dell’art.8 cit. e degli art.113 e113 bis reg. n.1234/2007, deve essere interpretato nel senso che ilcontrollo di conformità alle norme di commercializzazione di prodottiortofrutticoli non impone al detentore di tali prodotti di emettere undocumento di accompagnamento ma, quando tale detentoreemette un siffatto documento egli deve, in tutte le fasi dicommercializzazione di detti prodotti, indicare il nome e il paese diorigine dei medesimi prodotti, indipendentemente dalla circostanzache le indicazioni esterne previste dal regolamento di esecuzionen.543/2011 siano già riportate a caratteri visibili e mediantestampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli stessi, suun cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzodi trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emessedal fornitore di tali prodotti .Se si esamina la fattispecie sub iudice alla luce delle indicazioniemergenti dall’interpretazione della CGUE degli art.5 e 8 reg. CEn.543/2011/UE e norme presupposte, consegue quindi che:-Oggetto dell’illecito amministrativo contestato non è il rilievoformale della presenza o assenza o erronea compilazione didocumenti necessari per il trasporto, ma la presenza, influente sullaNumero registro generale 21476/2023Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 18167/2026Data pubblicazione 05/06/2026qualità del controllo, di un documento di accompagnamento,effettivamente redatto, contenente indicazioni erronee sui Paesi diorigine dei prodotti ortofrutticoli freschi trasportati perché incontrasto con quelle riportate sulle etichettature dei prodotti.-Non rileva per il riscontro della violazione amministrativa il fattoche il trasporto nel cui ambito il controllo viene effettuato parta dallapiattaforma commerciale dell’operatore economico che lo ha dispostoe abbia come destinazione punti vendita facenti capo allo stessooperatore, perché detto controllo può essere effettuato «in tutte lefasi di commercializzazione»: l’espressione, non corredata da alcunalimitazione, deve essere intesa in senso ampio.-I documenti di accompagnamento della merce trasportata, aprescindere dalla loro necessità, una volta emessi debbono conteneretutte le indicazioni richieste per il trasporto di prodotti ortofrutticolifreschi -comprese quelle specificamente riferite allo specifico prodottotrasportato-. Questa necessità non è superata dal fatto che i prodottisiano etichettati o sia presente un cartello informativo. È evidente,infatti, che la presenza di indicazioni confliggenti crea un contrastoinformativo ostacolante il controllo.-L’errore di indicazione può essere superato solo se,nell’immediatezza del controllo -e quindi in loco: trattandosi di benideperibili, l’esigenza di tempestività è evidente- sia possibileindividuare subito il dato corretto senza alcun dubbio e senzanecessità di verifiche complesse, riguardanti riscontri documentali daeseguire presso la sede dell’operatore economico che ha effettuato laspedizione: diversamente, l’attività di controllo è ostacolata el’elemento oggettivo dell’illecito si è integrato. Non si pone quindi unproblema di valutazione dell’offensività in concreto della condottaNumero registro generale 21476/2023Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 18167/2026Data pubblicazione 05/06/2026illecita contestata: l’offensività sta nella previsione dell’illecitoamministrativo effettuata dal legislatore (comunitario e interno),mentre stabilire se il controllo fosse in concreto comunque possibile eagevole, senza ricorso a verifiche esterne, riguarda l’esistenza dellacondotta illecita contestata.-È pertanto da escludere -e lo esclude del resto anche lapronuncia della CGUE- che ove vi sia contrasto diretto tra ildocumento di accompagnamento e le indicazioni contenute sulleetichettature dei prodotti o sul cartello informativo possa essere datarilevanza a queste ultime, neutralizzando la rilevanza del documentoerrato sul presupposto di una sua affermata facoltatività, che, delresto, la CGUE ha affermato solo con riguardo all’ambito specifico alquale era circoscritta la questione richiesta. Ne consegue che undocumento di accompagnamento per il trasporto necessario in basead altre disposizioni normative -per esempio fiscali, anche interne asingoli Stati- deve essere stilato correttamente anche quanto alleindicazioni richieste dalla normativa europea ed interna per iltrasporto dei prodotti ortofrutticoli freschi che ne sono oggetto -proprio alla luce di quanto evidenziato dalla CGUE: se il documentoc’è, perché emesso e/o perché necessario ad altri fini, deve esserecompleto e corretto-.-Vi può essere una incidenza dell’erronea indicazione presente suldocumento di trasporto sull’elemento soggettivo dell’illecito, ai sensidell’art.3 l. n.689/1981: in tal caso, operano gli oneri probatori acarico del responsabile dell’illecito, la cui colpa si presume -cfr. Cass.n.11777/2020; Cass. n.11568/2025).Dalle considerazioni che precedono si deve escludere che l’illecitoamministrativo di cui si discute possa presentare, anche all’esitoNumero registro generale 21476/2023Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 18167/2026Data pubblicazione 05/06/2026dell’interpretazione data dalla CGUE delle norme di riferimento, profiliviolativi del principio di legalità o che, comunque, la nonobbligatorietà del documento di accompagnamento evidenziata dallaCorte Europea possa avere di per sé un qualche rilievo per escluderel’elemento oggettivo della violazione contestata.Del resto, la Corte d’Appello di Venezia si è comunque fatta caricodi verificare la sussistenza dell’illecito anche alla luce dell’indicazionedella CGUE, che ha rimesso al Giudice del rinvio stabilire se, inrelazione allo specifico trasporto, fosse possibile per l’ispettore, sullabase delle circostanze rilevabili, dissipare ogni dubbio, superando ledistorsioni dell’impressione generale della spedizione derivatedall’errore sui documenti. L’esito della verifica, effettuata nel rispettodelle indicazioni che precedono e sulla base di valutazioni meritalilogicamente argomentate, non suscettibili di rivalutazione in quetasede, è stato sfavorevole per la ricorrente.In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna LIDL Italias.r.l. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 21476/2023Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 18167/2026Data pubblicazione 05/06/2026misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori dilegge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 5 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco