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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31053/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta, pronunciata il 17 ottobre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.

Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa contestato e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla riferibilità all'imputata, almeno a titolo di concorso, della condotta truffaldina contestata, in quanto la stessa risultava intestataria della carta poste-pay su cui sono state accreditate e successivamente prelevate le somme illecitamente sottratte alla vittima e non aveva denunciato il furto o la smarrimento della carta né aveva fornito elementi idonei a indurre il sospetto di un suo utilizzo abusivo; considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sulla mancanza di elementi positivamente apprezzabili e sul precedente penale per furto); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, chiedendo che venga rilevata d'ufficio da questa Corte ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e nella specie la capacità criminosa dell'imputata, dimostrata con le modalità truffaldine utilizzate per carpire la fiducia della vittima, unitamente alla rilevante entità del danno cagionato, non consentono di ritenere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputata alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 2180,00 oltre accessori di legge Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il onsigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta, pronunciata il 17 ottobre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa contestato e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla riferibilità all'imputata, almeno a titolo di concorso, della condotta truffaldina contestata, in quanto la stessa risultava intestataria della carta poste-pay su cui sono state accreditate e successivamente prelevate le somme illecitamente sottratte alla vittima e non aveva denunciato il furto o la smarrimento della carta né aveva fornito elementi idonei a indurre il sospetto di un suo utilizzo abusivo; considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sulla mancanza di elementi positivamente apprezzabili e sul precedente penale per furto); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, chiedendo che venga rilevata d'ufficio da questa Corte ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e nella specie la capacità criminosa dell'imputata, dimostrata con le modalità truffaldine utilizzate per carpire la fiducia della vittima, unitamente alla rilevante entità del danno cagionato, non consentono di ritenere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 2180,00 oltre accessori di legge Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il onsigliere est
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