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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32485/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementiindiziari a carico del ricorrente, è reiterativo delle medesime argomentazioni dimerito già sollevate con l'atto di appello, ivi puntualmente affrontate emotivatamente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi considerare nonspecifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzionedi una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv. 277710-01);che la Corte di appello (cfr. pagg. 3-6 della sentenza impugnata) haanaliticamente esaminato gli elementi indiziari acquisiti, evidenziando come ledichiarazioni della persona offesa, lineari e coerenti, trovassero puntualeriscontro nelle immagini di videosorveglianza dell'ATAC e degli esercizicommerciali limitrofi, documentanti il pedinamento della vittima da parte di tresoggetti in stretta continuità spazio-temporale con la rapina, e comel'identificazione del ricorrente quale concorrente fosse fondata su elementiobiettivi e convergenti - in particolare la piena corrispondenza del tatuaggiorecante la scritta "guerriero", riscontrata dalla polizia scientifica con esito disostegno estremamente forte - tali da escludere una mera comparazionefisionomica; che la Corte ha altresì spiegato come la mancata visualizzazione ditre persone in alcuni fotogrammi fosse pienamente compatibile con l'assenza dicopertura continua delle telecamere e con le modalità di un reato predatoriocommesso in orario notturno da soggetti travisati, senza che ciò incrinasse laricostruzione fondata su riscontri oggettivi e convergenti;che il motivo, nel dedurre contraddittorietà e illogicità della motivazione, sirisolve pertanto in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio giàcongruamente e logicamente esaminato dal giudice di merito, non consentita insede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementiindiziari a carico del ricorrente, è reiterativo delle medesime argomentazioni dimerito già sollevate con l'atto di appello, ivi puntualmente affrontate emotivatamente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi considerare nonspecifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzionedi una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv. 277710-01);che la Corte di appello (cfr. pagg. 3-6 della sentenza impugnata) haanaliticamente esaminato gli elementi indiziari acquisiti, evidenziando come ledichiarazioni della persona offesa, lineari e coerenti, trovassero puntualeriscontro nelle immagini di videosorveglianza dell'ATAC e degli esercizicommerciali limitrofi, documentanti il pedinamento della vittima da parte di tresoggetti in stretta continuità spazio-temporale con la rapina, e comel'identificazione del ricorrente quale concorrente fosse fondata su elementiobiettivi e convergenti - in particolare la piena corrispondenza del tatuaggiorecante la scritta "guerriero", riscontrata dalla polizia scientifica con esito disostegno estremamente forte - tali da escludere una mera comparazionefisionomica; che la Corte ha altresì spiegato come la mancata visualizzazione ditre persone in alcuni fotogrammi fosse pienamente compatibile con l'assenza dicopertura continua delle telecamere e con le modalità di un reato predatoriocommesso in orario notturno da soggetti travisati, senza che ciò incrinasse laricostruzione fondata su riscontri oggettivi e convergenti;che il motivo, nel dedurre contraddittorietà e illogicità della motivazione, sirisolve pertanto in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio giàcongruamente e logicamente esaminato dal giudice di merito, non consentita insede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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