CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 28622/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PADOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 19/10/2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: a) sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 21/2/2019, irrevocabile il 24/5/2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 497 bis, primo comm 477 e 482 cod. pen, commesso a Padova il 24/12/2016; b) sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 17/4/2019, irrevocabile il 3/7/2019, in relazione al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., commesso a Padova il 25/11/2016. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 671 cod. proc. pen. evidenziando che in ordine alla medesima istanza il Tribunale di Padova si era già pronunciato, accogliendola, in data 12 febbraio 2020 e che, pertanto, l'attuale richiesta avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Ciò anche considerato che l'accoglimento della stessa ha determinato una nuova riduzione della pena residua risultante dal cumulo in esecuzione e ha pertanto comportato l'illegittima scarcerazione del condannato. 4. In data 2 febbraio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge in quanto l'istanza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione perché ripropositiva della medesima richiesta già accolta con provvedimento del 12 febbraio 2020. La doglianza è fondata. Come emerge dagli atti e documentato dal ricorrente il provvedimento oggetto dell'attuale ricorso, pronunciato dal Tribunale di Padova, in composizione monocratica, si riferisce, alla medesima richiesta già decisa dallo stesso Tribunale, sempre in funzione di giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale, incorso incolpevolmente in errore anche a causa della condotta tenuta dalla difesa che ha omesso di comunicare che sul punto il giudice dell'esecuzione si era già pronunciato, avrebbe dovuto dichiarare la richiesta inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in quanto mera riproposizione dell'identica istanza già accolta il 12 febbraio 2020 (Sez. 3, n. 10224 del 04/02/2010, Colia, Rv. 246346 - 01). La mancata pronuncia in tal senso da parte del giudice dell'es:P uzione impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza i