CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Francesca CORTONA per concorso in rapina aggravata. 2. Propone ricorso Francesca CORTONA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e all'applicazione delle aggravanti della rapina. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente risolte dalla Corte territoriale e, per altro verso, non consentiti in questa sede. 3.1. Lamentando la mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc, pen., la ricorrente si è posta in confronto diretto con le risultanze probatorie, in violazione del consolidato principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). 3.2. Alla luce della incensurabile ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, risulta corretta la valutazione della sentenza impugnata (pag. 10) in ordine al riconoscimento anche in capo alla ricorrente delle due circostanze aggravanti, di natura oggettiva, dalla stessa conosciute o quantomeno colpevolmente ignorate, stante la prevedibilità dello sviluppo dell'azione delittuosa da parte dei concorrenti nel reato. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]