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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43429/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per i reati di evasione ex artt. 81, 385 cod. pen.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena.

Il ricorso è inammissibile perché il delineato rilievo è generico e manifestamente infondato.

Insindacabile, invero, risulta la censura formulata con riferimento alla gradazione della pena, il cui obbligo motivazionale risulta assolto dal giudice di merito dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza non ricorrente nel caso di specie in cui la pena risulta determinata nel minimo edittale, mentre l'aumento di appena tre mesi per la continuazione è stato ritenuto davvero minimo in considerazione della personalità del ricorrente e delle modalità di realizzazione dei due distinti reati.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per i reati di evasione ex artt. 81, 385 cod. pen. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché il delineato rilievo è generico e manifestamente infondato. Insindacabile, invero, risulta la censura formulata con riferimento alla gradazione della pena, il cui obbligo motivazionale risulta assolto dal giudice di merito dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza non ricorrente nel caso di specie in cui la pena risulta determinata nel minimo edittale, mentre l'aumento di appena tre mesi per la continuazione è stato ritenuto davvero minimo in considerazione della personalità del ricorrente e delle modalità di realizzazione dei due distinti reati. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente A
Sentenza Cassazione n. 43429/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris