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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 32602/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17154/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.2733/2024 depositata i l 24/04/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CGT di secondo grado del Lazio,con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello del Comune di Roma (in tema di impugnazione di avviso Tasi 2014 sulla sede della congregazione in Roma-Bufalotta).ste

2. ricorre per cassazione il Comune con tre motivi di ricorso;

3. resiste con controricorso la contribuente che ha prospettato l’inammissibilità del ricorso stesso e ne ha chiesto, comunque, il rigetto; ha chiesto anche la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ..

La contribuente ha depositato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi,con la condanna al pagamento delle spese del grado.

L’eccepita inammissibilità del ricorso è infondata,in quanto la questione del giudicato con le precedenti decisioni (anche della Cassazione) è una questione di fatto che attiene al merito della controversia, non una questione di ammissibilità.

2. Il ricorrente prospetta con i tre motivi di ricorso (da trattarsi unitariamente per connessione logica) la violazione e falsa applicazione degli art. 7, d. lgs. 504 del 1992, art. 2697 cod. civ., art. 91 bis, d. l. 2012 n. 1, art. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 200 del 2012,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

I motivi sono infondati in quanto prospettano le questioni solo da un punto di vista teorico senza confrontarsi con le motivazioni delle decisioni di merito; richiedono alla Corte di legittimità, ed in ciò si palesano finanche inammissibili, una rivalutazione del fatto e del quadro probatorio qui non consentita.

La sentenza impugnata, in conformità con la decisione di primo grado, in doppia conforme, evidenzia che dall’analisi dettagliata delle prove emerge la sussistenza dei presupposti dell’esenzione dell’impostaex art. 7 co. 1^ lett. i) l. 504/92 (rilevante anche per l’Imu ed il tributo in questione).

Il ricorso analizza la questione solo teoricamente, ma non contesta nel merito –né potrebbe farlo - l’analisi delle prove documentali, così come ricostruite e valutate dai giudici del merito.

I giudici territoriali hanno ritenuto che la Congregazione abbia fornito la prova, posta a suo carico, dello svolgimento nei locali in questione di attività di culto ovvero di abitazione di religiosi sempre nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente; né, in presenza di attività tutte comunque esenti, può rilevare l’uso promiscuo e differenziato di varie porzioni del complesso immobiliare.

Del resto, già questa Corte di Cassazione ha ritenuto esenti da Ici gli immobili in oggetto con la decisione n. 7980 del 2022 e il ricorso odierno si limita a prospettare violazioni di legge che non sussistono.

In quell’occasione si stabilì in particolare (con principi valevoli anche in ambito Tasi), che: “questa Corte già in passato ha statuito che l'esenzione in esame, prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi", espressamente compresa nell'elencazione di cui all'art. 16, lett. a) cit. ed avente altresì le caratteristiche di attività "ricettiva", parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit. e da intendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terzeed estranee all'ente proprietario (Cass. n. 26654/2009 e, con riferimento alle parti in causa, Cass. n. 19180/2019)(…)”.

Si tratta di una questione di fatto, e di valutazione delle prove , effettuata dai giudici di merito, insindacabile in sede di legittimità(«In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento»(Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 -01).

3. Non sussiste responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. in quanto il Comune ha, comunque, prospettato violazioni di legge in un caso contrassegnato da margini di controvertibilità, anche alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.

P.Q.M rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17154/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.2733/2024 depositata i l 24/04/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CGT di secondo grado del Lazio,con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello del Comune di Roma (in tema di impugnazione di avviso Tasi 2014 sulla sede della congregazione in Roma-Bufalotta).ste 2. ricorre per cassazione il Comune con tre motivi di ricorso; 3. resiste con controricorso la contribuente che ha prospettato l’inammissibilità del ricorso stesso e ne ha chiesto, comunque, il rigetto; ha chiesto anche la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ.. La contribuente ha depositato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi,con la condanna al pagamento delle spese del grado. L’eccepita inammissibilità del ricorso è infondata,in quanto la questione del giudicato con le precedenti decisioni (anche della Cassazione) è una questione di fatto che attiene al merito della controversia, non una questione di ammissibilità. 2. Il ricorrente prospetta con i tre motivi di ricorso (da trattarsi unitariamente per connessione logica) la violazione e falsa applicazione degli art. 7, d. lgs. 504 del 1992, art. 2697 cod. civ., art. 91 bis, d. l. 2012 n. 1, art. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 200 del 2012,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. I motivi sono infondati in quanto prospettano le questioni solo da un punto di vista teorico senza confrontarsi con le motivazioni delle decisioni di merito; richiedono alla Corte di legittimità, ed in ciò si palesano finanche inammissibili, una rivalutazione del fatto e del quadro probatorio qui non consentita. La sentenza impugnata, in conformità con la decisione di primo grado, in doppia conforme, evidenzia che dall’analisi dettagliata delle prove emerge la sussistenza dei presupposti dell’esenzione dell’impostaex art. 7 co. 1^ lett. i) l. 504/92 (rilevante anche per l’Imu ed il tributo in questione). Il ricorso analizza la questione solo teoricamente, ma non contesta nel merito –né potrebbe farlo - l’analisi delle prove documentali, così come ricostruite e valutate dai giudici del merito. I giudici territoriali hanno ritenuto che la Congregazione abbia fornito la prova, posta a suo carico, dello svolgimento nei locali in questione di attività di culto ovvero di abitazione di religiosi sempre nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente; né, in presenza di attività tutte comunque esenti, può rilevare l’uso promiscuo e differenziato di varie porzioni del complesso immobiliare. Del resto, già questa Corte di Cassazione ha ritenuto esenti da Ici gli immobili in oggetto con la decisione n. 7980 del 2022 e il ricorso odierno si limita a prospettare violazioni di legge che non sussistono. In quell’occasione si stabilì in particolare (con principi valevoli anche in ambito Tasi), che: “questa Corte già in passato ha statuito che l'esenzione in esame, prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi", espressamente compresa nell'elencazione di cui all'art. 16, lett. a) cit. ed avente altresì le caratteristiche di attività "ricettiva", parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit. e da intendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terzeed estranee all'ente proprietario (Cass. n. 26654/2009 e, con riferimento alle parti in causa, Cass. n. 19180/2019)(…)”. Si tratta di una questione di fatto, e di valutazione delle prove , effettuata dai giudici di merito, insindacabile in sede di legittimità(«In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento»(Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 -01). 3. Non sussiste responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. in quanto il Comune ha, comunque, prospettato violazioni di legge in un caso contrassegnato da margini di controvertibilità, anche alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a no
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