CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 12 ( r 1?.. L t-t ( h 4 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata,in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di furto di energia elettrica. 2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata applicazione dell'art. 360 cod. proc. pen., poiché la verifica da parte dei dipendenti Enel è avvenuta compiendo interventi materiali sul pannello centralizzato, tali da poter essere effettuati solo da personale specializzato e tecnicamente attrezzato per intervenire su impianti la cui complessità e rischiosità richiede un'abilità scientificamente valutabile. Si è trattato di un intervento che ha modificato lo stato delle cose e l'eventuale dossier fotografico non salvaguarda le garanzie di un controllo completo come quello che va assicurato quando si deve intervenire su luoghi e cose che abbiano costituito teatro di un contesto di presumibile illiceità. In questo caso si è infatti compiuto un intervento volto a determinare un'alterazione qualitativa del reperto, staccando i cavi, e ciò, indipendentemente dalla documentazione fotografica, procura al contatore presumibilmente manomesso uno stravolgimento dei propri meccanismi che non può offrire certezza circa quelle che sarebbero state le condotte espletate dal presunto trasgressore. L'allaccio individuato come sintomatico dell'atto fraudolento avrebbe dovuto imporre agli accertatori, affiancati dalle forze dell'ordine, un'accurata illustrazione delle presunte tecniche adoperate per manomettere il contatore rispetto alla necessità di scollegamento dei cavi ai fini della raccolta della prova determinante. Il tutto sarebbe pertanto dovuto avvenire alla presenza dell'indagato e del difensore. 2.1. Illogicamente la Corte ha attribuito un ruolo determinante nelle presunte operazioni di appropriazione indebita dell'energia elettrica all'imputato, il quale non risiedeva nell'appartamento in cui avvenne il prelievo illecito e non disponeva delle dovute informazioni. Egli non era dunque a conoscenza della illiceità della fruizione dell'energia e non aveva partecipato in alcun modo al compimento delle operazioni volte all'allaccio, onde non può ricondursi il fatto all'imputato, non essendo neanche noto da quanto tempo il [OSCURATO:PERSONA] convivesse con la Voci. 2.2. Non è possibile stabilire di quanta energia il ricorrente abbia usufruito, in una casa che l'imputato frequentava, in quel periodo, con cadenze che risultano sconosciute, essendo residente altrove. Non è stato effettuato alcun raffronto tra l'effettiva quantità di energia prelevata e il danno subìto dalla parte lesa, che certamente, trattandosi di un ente pubblico senz'altro attrezzato per affrontare eventuali abusi, non può aver subito un pregiudizio rilevante, onde l'attenuante del danno di lieve entità è sicuramente ravvisabile. 2.3. Con conclusioni scritte del 20 -6-2022, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge, poiché la verifica effettuata dai dipendenti Enel va qualificata come accertamento tecnico irripetibile ex art.360 cod. proc. pen., in quanto la rimozione del presunto impianto abusivo, con conseguente cancellazione di ogni traccia riconducibile al reato commesso, doveva essere eseguita in contraddittorio, giacchè l'elemento valutativo, che sorregge il convincimento di penale responsabilità, si fonda sulle risultanze di un accertamento tecnico che andava disposto con le garanzie difensive. 3.1.Erroneamente è stata denegata l'attenuante del danno di particolare lievità, stante il breve periodo di appropriazione di energia elettrica ed in mancanza di ogni elemento da cui desumere che l'Enel abbia subito un danno consistente. 3.2. Ingiustificatamente e senza alcuna valida motivazione la Corte ha applicato la recidiva contestata, nonostante il minimo disvalore del fatto e la personalità dell'imputata. 4. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La censura concernente la mancata applicazione dell'art. 360 cod. proc. pen., comune a entrambi i ricorsi, è infondata. E' nota, al riguardo, la distinzione tra accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. e meri rilievi, richiamata anche dal giudice a quo: mentre il rilievo consiste nell'attività di constatazione e raccolta di dati pertinenti al reato, l'accertamento tecnico ha come tratto connotativo lo studio e la valutazione critica dei predetti dati secondo canoni tecnico -scientifici (Sez. 3, n. 38087 del 28/9/2009, Rv. 244928). E costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale l'art. 360 cod. proc. pen. non è applicabile ai meri rilievi, consistenti nella sola constatazione, raccolta e conservazione dei dati materiali pertinenti al reato, anche laddove la relativa attività assuma connotati di irripetibilità (Sez. 2, n. 45751 del 8/9/2016, Rv. 268165; Sez. 6, n. 10350 del 6/2/2013, Rv. 254589; Sez. 4, n. 6412 del 11/2/2019, Rv. 275196) Dunque il regime di garanzia al quale le predette verifiche vanno assoggettate non è quello di cui all'art. 360 cod. proc. pen. bensì quello di cui al combinato disposto degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevede la possibilità per il difensore di assistere all'atto, senza diritto di essere preventivamente avvisato, e l'avviso all'imputato, soltanto se quest'ultimo sia presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 1.1. Nel caso in esame, il giudice a quo, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato che la polizia giudiziaria, unitamente ai verificatori ENEI, si limitò a constatare che era stato installato un bypass sui cavi elettrici dell'Enel, mediante il quale veniva prelevata abusivamente energia elettrica. Infatti, secondo quanto riportato nel verbale di verifica Enel, acquisito agli atti, sul pannello centralizzato erano stati collegati due conduttori in rame, i quali confluivano sull'impianto elettrico dell'appartamento, alimentandolo abusivamente. Al momento del controllo gli elettrodomestici erano in funzione e la luce era accesa. Non è dunque riscontrabile alcun quid pluris, in termini di studio e valutazione critica sulla base del sapere tecnico-scientifico, rispetto alla mera constatazione dell'installazione del predetto dispositivo sul pannello, avendo il personale Enel, dopo aver descritto nel verbale la tipologia di allaccio abusivo ed effettuato rilievi fotografici, rimosso il dispositivo in disamina per interrompere l'erogazione di energia elettrica e dunque l'attività criminosa. 2. Il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è fondato. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo", indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo della razionalità (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516). Nel caso in disamina, l'apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità. La Corte territoriale si è infatti limitata ad affermare che l'operante, escusso in dibattimento, aveva specificato che il [OSCURATO:PERSONA], pur essendo residente altrove, conviveva con la Voci nell'appartamento in cui è stato trovato l'allaccio abusivo e che l'essere domiciliato di fatto nell'abitazione della Voci comportava che il [OSCURATO:PERSONA] usufruiva, come la Voci, di energia elettrica senza il pagamento del corrispettivo e che ne fosse quindi perfettamente consapevole. Il giudice a quo avrebbe però in primo luogo dovuto chiarire le ragioni per le quali, nonostante l'imputato fosse residente altrove, avesse ritenuto accertato che il [OSCURATO:PERSONA] convivesse stabilmente con la Voci e non si limitasse a frequentare l'abitazione di quest'ultima, nel quadro di una relazione sentimentale, senza abitarvi stabilmente e senza assumere in alcun modo la gestione dell'immobile, non avendo la Corte d'appello dato atto dell'espletamento di accertamenti al riguardo. In secondo luogo, il giudice a quo avrebbe dovuto chiarire sotto quale profilo sia possibile inferire dalla fruizione dell'energia elettrica la consapevolezza dell'illiceità dell'allaccio, indicando la massima d'esperienza alla quale egli ha inteso fare riferimento allorquando ha affermato la consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dell'abusività dell'allaccio inerente all'appartamento della Voci. E, al riguardo, occorre notare come la giurisprudenza di legittimità abbia tracciato un netto discrimen tra massima di esperienza e mera congettura: una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Sez. 6, n.31706 del 7-3-2003,Abbate, Rv. 228401). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune (common sense presumptions), enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in / quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Nelle massime di esperienza, il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione correlato all'esito positivo delle verifiche empiriche cui è stato sottoposto e quindi la massima può essere formulata sulla base dell'id quod plerumque accidit. La congettura invece si iscrive nell'orizzonte della mera possibilità sicchè la massima è insuscettibile di riscontro empirico e quindi di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le massime di esperienza e non, come nel caso in disamina, le mere congetture (Cass., 22-10- 1990, Grilli). Orbene, nel caso di specie, il giudice a quo avrebbe dovuto chiarire in forza di quale massima d'esperienza - e non di quale congettura - egli ha inferito da un fatto del tutto normale, come la regolare presenza di energia in un'abitazione, la consapevolezza, da parte di chi frequenti o anche di chi alloggi nell'immobile, di una situazione di illiceità che può essere riscontrata solo effettuando uno specifico accertamento. La Corte territoriale avrebbe dunque dovuto spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la prospettazione difensiva secondo la quale l'immobile era gestito dalla Voci e il [OSCURATO:PERSONA], mero frequentatore dell'abitazione, era del tutto inconsapevole dell'abusività dell'allaccio. 2.1.Più in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria. La regola di giudizio compendiata nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez. 1, n.4111 del 24-10-2011, Rv. 251507) . Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell'«oltre il ragionevole dubbio», soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez. 1, n. 17921 del 3-3-2010, Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 del 8-5- 2009, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-2008, Rv. 240763). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa (Sez. 4, n.30862 del 17-6-2011, Rv. 250903;Sez 4, n. 48320 del 12-11-2009, Rv. 245879). Dunque i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se le risultanze processuali, valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale, potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verità processuale (Cass., 25-6-1996, Cotoli, Rv. 206131), Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della razionalità; sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato concettuale coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti (Sez. U, 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767). Ciò impone un pronunciamento rescindente. 3. La natura rescindente di tale epilogo decisorio preclude la disamina dell'ultimo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che involge il problema della frequenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] si recava nell'abitazione, che costituirà oggetto dell'accertamento demandato al giudice del rinvio. 4. Il primo motivo del ricorso della Voci è stato già trattato al par. 1, al quale si rinvia. 5. Il secondo motivo del ricorso della Voci non può essere accolto, collocandosi la relativa censura sul piano del merito. Al riguardo la Corte territoriale ha posto in luce la mancanza di elementi dai quali ricavare che vi sia stato un consumo di energia elettrica di minima entità, atteso che l'operante, escusso in dibattimento, ha riferito che al momento del controllo l'impianto elettrico dell'abitazione era in funzione ed erano collegati vari elettrodomestici. Ciò che si riconnette al principio generale, opportunamente richiamato dalla Corte d'appello, secondo cui in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa viene abitata. 6. La censura concernente l'applicazione della recidiva non può trovare ingresso in questa sede, non essendo stata impugnata la relativa statuizione con l'atto di appello, come espressamente dà atto il giudice di secondo grado nella motivazione della sentenza impugnata. 7. La sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]