CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 06250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13573/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e, per quanto occorrere possa, nella sua qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. -Resistente con atto di costituzione – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 1904/2014 depositata il 25/11/2014. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023. IRPEG, IRES, IVA, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con atto di costituzione, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale del Veneto, indicata in epigrafe, che - in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento, ai fini Irpeg, Ires, Iva, Irap, e per omesso versamento delle ritenute Irpef per il personale dipendente, per i periodi di imposta 2002, 2003, 2004, 2005, emanati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che, per quelle annualità, aveva omesso le dichiarazioni, e nei confronti del contribuente, quale legale rappresentante del consorzio – ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Padova (n. 16/13) che, dopo averli riuniti, aveva respinto i ricorsi del consorzio e del suo legale rappresentante. 2. Con il primo motivo di ricorso [«I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973, dell’art. 7 della legge 212/2000, e dell’art. 36, comma5, del d.P.R. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che, nella parte in cui nega il vizio di motivazione degli atti impositivi, che collegano la responsabilità del contribuente al suo ruolo di legale rappresentante del consorzio, trascura di considerare che, a norma dell’art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973, detta qualifica è soltanto il presupposto della responsabilità degli amministratori e dei liquidatori e che, per essere congruamente motivato, l’attoimpositivo deve indicare alcuni elementi (nella specie mancanti) quali la norma di riferimento, in relazione alle diverse fattispecie disciplinate dall’articolo 36, l’entità delle somme che si assumono sottratte a imposizione, le prove della misura del quantum debeatur, i periodi di imposta ai quali si riferisce l’asserita responsabilità degli amministratori e dei liquidatori. 3. Con il secondo motivo [«II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, commi 1, 2 e 4, del d.P.R. 602/1973, dell’art. 182 del t.u.i.r., dell’art. 3 del d.lgs. 472/1997 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»], si assume che, per la sentenza impugnata, gli atti impositivi contestano al contribuente la responsabilità di cui al quarto comma dell’articolo 36. Detto ciò, il ricorrente ascrive al giudice tributario di appello di avere costruito una motivazione rafforzata, non presente negli avvisi di accertamento, con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 112, cod. proc. civ. Sotto altro profilo, è dedotta l’omessa pronuncia sulle seguenti eccezioni contenute nell’atto di appello: (i) carenza di motivazione degli avvisi in punto di limiti quantitativi e temporali della responsabilità del contribuente; (ii) mancanza di prova, da parte dell’ufficio, circa l’entità degli importi che sarebbero stati sottratti al fisco; (iii) asserita (ma insussistente) riferibilità della responsabilità di cui all’art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito Irpeg/Ires in linea capitale, anche rispetto agli interessi e alle sanzioni, dato che la norma non menziona gli interessi, a differenza di altre disposizioni (artt. 32, 33, 34 e 35) del medesimo decreto, e ostando all’applicazione delle sanzioni a carico del legale rappresentante il principio di legalità exart. 3, d.lgs. n. 472 del 1997. 4. Questa sezione tributaria, con ordinanza n. 35805/2022, ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente la questione di massima di particolare rilevanza - limitrofa al tema del decidere di questa causa - se l’azione dell’amministrazione finanziaria nei confronti del liquidatore di una società, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, presupponga l’accertamento del debito tributario della società e la sua iscrizione a ruolo. Va quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni unite , fissata per l’udienza del 4 aprile 2023. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolope