CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14183/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27/11/2025, il Tribunale di Bari, decidendo sull’appello propostodal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Bari il 5 novembre 2025, con cui era stata disposta la misura cautelare degliarresti domiciliari in luogo della custodia in carcere oggetto di richiesta, disponeval’applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura cautelare della custodia incarcere.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Bari propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge, con riferimento agli artt. 310, 275, comma 3, cod. proc. pen.,nonché mancanza di motivazione sugli elementi che escludono la necessità di applicazionedella misura cautelare di massimo rigore. Al riguardo, lamenta come il Tribunale abbia recepito la impostazione della Procura,senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa in sede di discussionedell’appello, comprovante la esclusione o quantomeno la attenuazione di qualsiasi esigenzacautelare.Deduce, in particolare, come il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito quale responsabile dell’area mezzidi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per assicurare che il Mattia, dipendente responsabile del sinistro,risarcisse il danno cagionato alla società: l’ambiente lavorativo, dunque, non solorappresentava il contesto in cui era avvenuta la condotta, ma anche l’ambito di riferimento inrelazione al quale avrebbe dovuto essere formulata la valutazione del rischio di recidiva, ditalché la sospensione cautelativa dal servizio, disposta dalla società con effetto immediatonei confronti del ricorrente in data 12 novembre 2025, l’elevazione, nei confronti delmedesimo, di contestazione disciplinare in data 13 novembre 2025 e, infine, lacomunicazione del licenziamento (quest’ultima avvenuta nelle ore successive allacelebrazione della udienza di appello innanzi al Tribunale del riesame), concretavanoelementi in grado di far ritenere venute meno le esigenze cautelari o dette esigenzecontenibili con misure meno afflittive.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., violazione di legge con riferimento all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.In particolare, rileva il ricorrente come non siano condivisibili le conclusioni a cui ègiunto sul punto il Tribunale, poiché gli argomenti addotti si rilevano tautologici, limitandosiad evocare la gravità dei fatti e atteso che il Tribunale non era chiamato a rivalutare leesigenze cautelari, bensì la adeguatezza della misura.Sarebbe inoltre assertiva, a parere del ricorrente, l’affermazione della spiccatapersonalità criminogena del [OSCURATO:PERSONA], siccome tratta da due precedenti molto risalenti neltempo e relativi a fatti di modestissima gravità ed a tipologie differenti di reati, in assenza dimotivazione sulla inadeguatezza della applicata misura degli arresti domiciliari e sullaadeguatezza esclusiva della custodia in carcere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. In premessa si rammenta che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta peri delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze di cautela e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia incarcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che può essere superata acondizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parteo direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, quali possono essere quellidesunti dalla fattispecie di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto edalla risalenza dei fatti illeciti (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv.289277 – 01; Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Liandro, Rv. 288309 – 01; Sez. 2, n. 24553del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766– 02).1.2. La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che, in caso di riforma, daparte del Tribunale in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisionedel primo giudice (totalmente o parzialmente) reiettiva della domanda cautelare, pur nonessendo richiesta - in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimentoincidentale - una motivazione rafforzata, la valutazione adottata dovrà comunque esseredotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (Sez. 3, n.31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv.279593 – 01).1.3. Ciò premesso in punto di diritto, il primo motivo è aspecifico, poiché non siconfronta con la motivazione della ordinanza impugnata, e comunque manifestamenteinfondato.Nella ordinanza impugnata, dopo essersi dato atto della caratura criminale delcoindagato Capriati - organico all’omonimo clan, la cui natura di sodalizio di tipo mafioso èstata riconosciuta con sentenze irrevocabili (pag. 12 della ordinanza cit.) -, si evidenziano leconcrete modalità delle plurime condotte specificamente ascritte al [OSCURATO:PERSONA], progressivamenteingravescenti (vds. pagg. 5- 6 e 18 della ordinanza impugnata).Il Tribunale ha quindi esaminato e preso posizione sulla documentazione prodotta dalladifesa alla udienza, ritenendo la stessa non incidente sul quadro delle esigenze cautelari,che prescinde “dal contesto lavorativo” in cui si è verificata la vicenda ed in ragione dellaindubbia gravità dei fatti, della contiguità ad “esponenti di temibili circuiti criminogeni”, del cuiapporto [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso, e dei precedenti penali, per quanto risalenti, da cui il ricorrente ègravato (pag. 18 della ordinanza citata).Il Tribunale ha dunque esposto, con motivazione compiuta e priva di aporie logiche, econ rilievo assorbente, la propria valutazione in termini di assenza di elementi idonei aritenere superata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., facendocorretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato e prendendo in considerazione,specificamente, sia il tipo di reato per il quale si procede e le concrete modalità del fatto, chegli elementi allegati dalla difesa.1.4. Anche il secondo motivo risulta aspecifico, nella parte in cui non pone una criticaargomentata alla motivazione della ordinanza, e comunque manifestamente infondato.Sul punto, il Tribunale, richiamando la ricostruzione operata - non posta incontestazione dall’odierno ricorrente - ha ritenuto non superata la presunzione diadeguatezza della più afflittiva delle misure cautelari, dando rilievo alla gravità dei fatti,inseriti in uno “spaccato criminale di alto profilo”, alle ripetute intimidazioni poste in esserenella specie dal [OSCURATO:PERSONA], all’estremo disvalore giuridico della condotta: da tali elementi, ritenutivieppiù sintomatici di assenza di freni inibitori alle pulsioni criminose, è stata tratta confermadella persistente attualità (peraltro a fronte di fatti di recente datazione) della presunzione diadeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, in assenza di diversi elementiidonei a ritenere superata la presunzione posta dalla norma di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. (pagg. 18 e 19 della ordinanza).Il motivo di ricorso, di contro, argomentando circa il vizio di motivazione in ordine alrilievo dei precedenti penali o alla inadeguatezza della misura cautelare degli arrestidomiciliari, non si confronta con il principio di diritto applicato e con la motivazione dellaordinanza impugnata.1.5. Il Tribunale ha dunque compiuto una valutazione autonoma e completa deglielementi addotti dalle parti nel contraddittorio, confrontandosi vieppiù con gli argomenti chehanno fondato la decisione riformata e con quelli, altresì, la cui valutazione è stata omessada parte del primo giudice, esponendo le ragioni della propria decisione con motivazionecompiuta e logica, facendo vieppiù corretta applicazione della doppia presunzione di cuiall’art. 275 cod. proc. pen.Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni e diversa deduzione.2. Alla pronuncia consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare, avuto riguardo alla natura dei motivi che hanno dato causa alla inammissibilità,in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente