CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13305/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iudice dell’Udienza Preliminare presso ilTribunale di TivoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha conclusoper il rigetto del ricorso;lette la memoria e la nota spese depositate dal difensore della parte civile;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli, con sentenza del6 novembre 2025, ha accolto l’istanza di patteggiamento e ha applicato a CocciaRaffaella la pena di anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione, con il beneficiodella sospensione condizionale, in relazione al delitto di cui all'art. 589 bis, commi1 e 8, cod. pen.All'imputata si contestava di avere, il 25 agosto 2024 in Palestrina, alla guidadi un veicolo [OSCURATO:PERSONA], investito i pedoni [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], iquali stavano impegnando la carreggiata da destra verso sinistra rispetto alla suacorsia di marcia, nei pressi di un attraversamento pedonale, a circa sette metridalle strisce. Il sinistro cagionava il decesso della [OSCURATO:PERSONA] e lesioni personali allaLa condotta colposa ascritta consisteva in negligenza, imperizia e imprudenzadella conducente, nonché nella violazione degli artt. 140, 141, commi 2 e 4, deld.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per non essersi avveduta della presenza dei pedonie per non avere posto in essere alcuna manovra di emergenza, nonostante ledocumentate condizioni di buona visibilità.La pena è stata determinata muovendo dalla base di anni due di reclusione,aumentata ad anni due e mesi dieci per la causazione dell'evento lesivo plurimo aisensi del comma 8 dell'art.589 bis cod. pen. e ridotta di un terzo per la scelta delrito.Con la medesima sentenza il giudice ha disposto la revoca della patente diguida, ritenendo la condotta dell'imputata indicativa di pericolosità per la vita el'incolumità degli utenti della strada, avendo essa omesso di rallentare inprossimità dell'attraversamento pedonale e di conservare il controllo del veicolo,pur in condizioni di buona visibilità.Ha inoltre condannato l'imputata alla refusione delle spese di costituzionedella parte civile dell'[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA],rigettando l'opposizione della difesa e riconoscendo all'ente una finalitàistituzionale rivolta alla tutela degli interessi degli utenti della strada,corrispondente all'interesse leso dal reato.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1. Con la prima censura, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 76,78, 91 e 122 cod. proc. pen., dell'art. 185 cod. pen., dell'art. 2697 cod. civ. e degliartt. 75 e 100 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione, in relazione allaritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile dell'ente esponenziale.Secondo la difesa, il giudice avrebbe ammesso l'[OSCURATO:PERSONA] come parte civile sullasola base della coincidenza tra lo scopo statutario e il bene giuridico tutelato dallanorma incriminatrice, senza individuare un danno risarcibile autonomo e ulteriorerispetto alla mera lesione dell'interesse protetto.La ricorrente osserva che il legislatore, con l'introduzione degli artt. 91 eseguenti cod. proc. pen., ha inteso circoscrivere la partecipazione degli enticollettivi al processo penale nella forma dell'intervento adesivo a fianco dellapersona offesa, riservando la costituzione di parte civile ai soli soggetti che abbianosubìto un danno iure proprio da illecito aquiliano, distinto dal danno criminale.Dilatare la nozione di danno risarcibile fino a farvi confluire la lesione di interessidiffusi equivarrebbe – si sostiene – a vanificare la disciplina speciale apprestatadal codice di rito per gli enti esponenziali.La difesa rileva inoltre che, anche aderendo all'orientamento più estensivo, lasentenza impugnata non ha verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dallagiurisprudenza di legittimità, costituiti dalla preesistenza dell'ente al fatto-reato,dalla specificità dello scopo statutario e, soprattutto, dal collegamento territoriale,inteso come concreta erogazione di servizi sul territorio ove il reato è statocommesso.Nel caso di specie, nessun elemento è stato addotto a dimostrazione di unlegame tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la città di Palestrina, la provincia di Roma o la Regione Lazio.La motivazione del provvedimento si sarebbe dunque esaurita in un richiamogenerico allo [OSCURATO:PERSONA], senza alcun vaglio concreto, discostandosi dai criteriermeneutici indicati dalla Corte di cassazione in materia di selezione dei soggettilegittimati a costituirsi parte civile.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 76,78 e 122 cod. proc. pen. e degli artt. 75 e 100 cod. proc. civ., nonché dell'art.2697cod. civ., contestando la regolarità formale e sostanziale della costituzione di partecivile sotto due profili.In primo luogo, la procura speciale rilasciata dal Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], GiacintoPicozza, non risulterebbe corredata da documentazione idonea ad attestarel'effettiva titolarità della carica e del relativo potere di rappresentanza al momentodella sottoscrizione dell'atto. [OSCURATO:PERSONA] depositato descrive i poteri del Presidente,ma non contiene il nominativo della persona fisica investita di quella carica; lasemplice autoqualificazione contenuta nella procura non sarebbe sufficiente asupplire a questa carenza.La difesa richiama sul punto la giurisprudenza secondo cui la mancataallegazione della prova della legittimazione del firmatario rende invalida lacostituzione e il giudice, a fronte di un'opposizione ritualmente formulata, non puòbasarsi su mere presunzioni ma deve accertare l'effettiva titolarità del potererappresentativo. Il giudice, invece, ha richiamato un diverso principio – espressoda una pronuncia risalente al 2003 – in forza del quale spetterebbe a chi contestil'esistenza del potere fornire la prova del proprio assunto, invertendo così l'oneredella prova e imponendo alla difesa la dimostrazione di un fatto negativo (Cass.,Sez. 1, n. 11925 del 26/02/2003, Rv. 223681).In secondo luogo, l'atto di costituzione e i suoi allegati non contengonol'indicazione della normativa che attribuisca all'[OSCURATO:PERSONA] la finalità di tutela deglispecifici interessi lesi dal reato, come invece prescritto dagli artt. 78 e 91 cod.proc. pen. L'omissione renderebbe impossibile ogni verifica in ordine allalegittimazione sostanziale dell'ente.Per entrambi i profili, si chiede l'annullamento delle statuizioni relative allacondanna alla refusione delle spese di parte civile.2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen. e degli artt. 219 e 222 cod. strada, unitamente alvizio di motivazione, in relazione all'applicazione della sanzione amministrativaaccessoria della revoca della patente di guida, anziché della meno gravesospensione.La difesa muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 17 aprile2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quartoperiodo, cod. strada, nella parte in cui, in assenza delle circostanze aggravanti dicui ai commi 2 e 3 degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., non consente al giudicedi disporre la sospensione della patente in luogo della revoca.É pure richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, la quale hachiarito che, in assenza di aggravanti legate alla guida in stato di ebbrezza o sottol'effetto di stupefacenti, la scelta della revoca richiede una puntuale valutazionedella concreta pericolosità del conducente, non potendo il giudice limitarsi a ungenerico richiamo alla gravità della condotta.La motivazione della sentenza impugnata presenterebbe, a giudizio dellaricorrente, un'intrinseca contraddizione: il giudice ha formulato una prognosifavorevole ai fini della sospensione condizionale della pena, valorizzandol'episodicità della condotta e l'incensuratezza dell'imputata, per poi affermare lapericolosità della medesima condotta a fondamento della revoca della patente. Idue giudizi apparirebbero logicamente inconciliabili.La difesa evidenzia inoltre che dalla consulenza tecnica dell'Ing. Colagrossiemerge una velocità di marcia inferiore al limite di 50 km/h e una velocità d'urtodi circa 30 km/h, con la scatola nera del veicolo che registrava una velocitàall'impatto di soli 18 km/h.Risulta altresì che i pedoni non attraversavano sulle strisce pedonali ma acirca sette metri dalle stesse, in violazione dell'art. 190, commi 2 e 5, cod. strada,circostanza che configurerebbe un concorso di colpa di cui il giudice non ha tenutoconto.La ricorrente segnala, infine, un profilo di contrasto con i principi del giustoprocesso. Il giudice del patteggiamento ha fondato la propria valutazione dipericolosità su atti – in particolare la consulenza tecnica del Pubblico Ministero –sui quali l'imputata non ha avuto alcuna possibilità di interloquire, avendo optatoper la definizione del giudizio con rito alternativo.Prestare il consenso a una pena concordata non equivale – si sostiene – adaccettare qualsiasi ricostruzione dei fatti desumibile dagli atti di indagine.In via subordinata, la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionaledell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente al giudice di motivare larevoca della patente sulla base di risultanze processuali mai sottoposte alcontraddittorio delle parti.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.La parte civile ha depositato memoria, corredata da nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Occorre esaminare congiuntamente la prima e la seconda censura, cheinvestono – sotto profili diversi ma connessi – la legittimità della costituzione diparte civile dell'[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], e laconseguente condanna dell'imputata alla refusione delle relative spese.Innanzitutto, va osservato che è manifestamente infondata la censura con cuisi contesta l’omesso accertamento di un danno iure proprio in capo all’associazionecostituita parte civile.In proposito le Sezioni Unite hanno precisato che “occorre tener distinti i profiliinerenti alla valutazione sul merito della domanda di restituzione o risarcimentodanni, preclusi in sede di patteggiamento, da quelli relativi alla preliminare verificacirca l'ammissibilità della costituzione di parte civile, che permangono, in ognicaso, in capo al giudice, considerato che la liquidazione delle spese processualinon ha carattere automatico, ma deve essere riconosciuta soltanto nei confrontidi chi sia legittimato a costituirsi parte civile (Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023,dep. 19/04/2024) Rv. 286242 – 01, in motivazione al paragrafo 7.4. (pag 22);Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213857-01.Tanto premesso, infondato è il motivo con cui la ricorrente contesta lalegittimazione sostanziale dell'ente a costituirsi parte civile.La questione della legittimazione degli enti esponenziali alla costituzione diparte civile nel processo penale è stata oggetto di un risalente e articolatodibattito, che ha trovato composizione nell'insegnamento delle Sezioni Unite.Con la sentenza Espenhahn, la Corte, nella sua massima composizione, haaffermato che è pienamente ammissibile la costituzione di parte civile diun'associazione, anche non riconosciuta, che avanzi iure proprio la pretesarisarcitoria, assumendo di aver subìto, per effetto del reato, un danno –patrimoniale o non patrimoniale – consistente nell'offesa all'interesse perseguitodal sodalizio e posto nello statuto a ragione istituzionale della propria esistenza eazione. Ogni attentato a quell'interesse si configura come lesione di un dirittosoggettivo inerente alla personalità o all'identità dell'ente. Ciò, a condizione chel'interesse azionato si inserisca in un collegamento concreto ed effettivo con unadeterminata realtà storica e territoriale, di cui il sodalizio abbia fatto il proprioscopo, e che il reato ne abbia provocato la lesione (Sez. U, n. 38343 del24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261108).Il principio è stato successivamente ribadito da numerose pronunce conformi,le quali hanno precisato che la legittimazione sussiste quando l'ente dimostri: lapreesistenza al fatto-reato; la specificità (e non genericità) dello scopo statutario;lo svolgimento di un'attività concreta e continuativa sul territorio ove l'interesse èstato pregiudicato (Sez. 2, n. 10215 del 08/03/2019, Gianlombardo, Rv. 276500;Sez. 4, n. 27162 del 27/04/2015; Sez. 1, n. 29700 del 17/05/2011).Il giudice di primo grado ha applicato correttamente questi principi.La sentenza impugnata ha accertato, esaminando lo [OSCURATO:PERSONA] depositato, chel'[OSCURATO:PERSONA] persegue una finalità istituzionale rivolta specificamente alla tutela degliinteressi degli utenti della strada, e che l'offesa recata dal reato oggetto delprocedimento – un omicidio stradale con lesioni colpose – corrisponde all'interesseche costituisce la ragione stessa dell'esistenza dell'associazione.La valutazione non si è dunque esaurita, come invece assume la ricorrente,in un mero riscontro formale della coincidenza tra scopo statutario e bene giuridicotutelato, ma ha colto il nesso tra l'offesa concreta derivante dal reato e l'identitàistituzionale dell'ente.Quanto al collegamento territoriale, questa Sezione ha già condivisibilmenteaffermato che “è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, purse non riconosciuta, che abbia avanzato, "iure proprio", richiesta risarcitoriaassumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno patrimoniale o nonpatrimoniale consistente nell'offesa all'interesse da essa perseguito e consacratonello statuto associativo, non essendo richiesto il radicamento dell'associazionemedesima nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata(Sez. 4, n. 30615 del 09/05/2024, Rv. 286884 – 03: fattispecie in cui la Corte haritenuto immune da censure la decisione che aveva riconosciuto la legittimazionea costituirsi parte civile ad associazioni statutariamente preposte alla tutela dellasalute dei lavoratori nell'ambiente lavorativo, nell'ambito di processo riguardanteil decesso di alcuni prestatori d'opera, a causa della violazione della disciplina inmateria salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).La censura, in ogni caso, si risolve in una doglianza di merito. La ricorrentelamenta che il giudice non avrebbe verificato la concreta erogazione di servizi nelterritorio di Palestrina; tuttavia, l'eccezione non risulta supportata da alcunelemento positivo che dimostri la limitazione territoriale del radicamentodell'associazione, tale da escludere il già menzionato Comune.La motivazione, per quanto sintetica – come è fisiologico nel rito delpatteggiamento – non presenta lacune o illogicità manifeste.Il primo motivo è pertanto infondato.3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme sullarappresentanza processuale degli enti, sotto il duplice profilo della mancataallegazione di documentazione idonea ad attestare i poteri del firmatario dellaprocura speciale (il Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e dell'omessaindicazione della normativa che attribuisce all'ente la finalità di tutela degliinteressi lesi dal reato.Anche questa censura è priva di fondamento.Quanto alla prova dei poteri di rappresentanza, la sentenza impugnata harichiamato il principio secondo cui, qualora una persona giuridica si costituiscaparte civile a mezzo di procuratore speciale al quale la procura sia stata conferitada soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di organo istituzionalmenteinvestito, per legge o per statuto, del potere di rappresentanza, spetta a chicontesti l'esistenza di quel potere fornire la prova del proprio assunto (Sez. 1, n.11925 del 26/02/2003, Rv. 223681).Si tratta di un principio che, lungi dall'essere isolato, si inscrive in unorientamento consolidato e coerente con i canoni generali in materia di capacitàprocessuale delle persone giuridiche (di recente, nello stesso senso,Sez. 2 , n. 20989 del 30/04/2024, Rv. 286409 – 01).In sede civile, le Sezioni Unite hanno ribadito che la persona fisica, la qualesta in giudizio come organo di una persona giuridica e abbia rilasciato mandato aldifensore, non ha l'onere di dimostrare la propria veste; la legittimità diquest'ultima si presume, e grava su chi la contesti l'onere di provare l'inesistenzadel potere rappresentativo (Sez. U. civ., n. 31963 del 05/11/2021, Rv. 663240 -01).Nel caso in esame, il firmatario della procura ha speso la qualità di Presidentee legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA]; lo [OSCURATO:PERSONA] depositato descrive i poteri delPresidente; lo statuto risulta controfirmato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].La difesa dell'imputata si è limitata a lamentare l'assenza di documentazioneulteriore – un atto di nomina, una delibera – senza dedurre alcun elemento da cuiinferire che il firmatario fosse privo dei poteri dichiarati. La sentenza impugnata,rigettando l'eccezione, ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato.Le pronunce invocate dalla ricorrente a sostegno della tesi opposta (Sez. 5,n. 51833 del 29/09/2016, Rv. 268661; Sez. 3, n. 25000 del 01/03/2011, Rv.250553; Sez. 6, n. 21979 del 13/05/2010, Rv. 247291) non confortano le sueragioni. Quelle sentenze si riferiscono a fattispecie in cui il vizio di rappresentanzapresentava connotati di maggiore gravità – come l'assoluta mancanza diindicazione della fonte dei poteri o l'impossibilità per il giudice di esercitarequalsiasi controllo – e non sono sovrapponibili al caso presente, in cui la qualità ela fonte del potere sono state espressamente indicate, il relativo [OSCURATO:PERSONA] è statodepositato e nessun elemento contrario è stato allegato.Quanto al secondo profilo – la mancata indicazione della legge attributiva dellefinalità di tutela – l'onere previsto dall'art. 91 cod. proc. pen. riguardaspecificamente l'intervento degli enti esponenziali come persone offeseequiparate, non la diversa ipotesi della costituzione di parte civile iure proprio aisensi dell'art. 74 cod. proc. pen.In ogni caso, il giudice ha dato atto in motivazione della finalità statutariadell'[OSCURATO:PERSONA], risultante dallo [OSCURATO:PERSONA] depositato.La censura si traduce, anche in questo caso, nella richiesta di una verifica chenon compete alla Corte di legittimità, trattandosi di apprezzamento di fattoadeguatamente motivato.Il secondo motivo è pertanto infondato.4. Allo stesso modo, è destituito di fondamento il terzo motivo, con cui laricorrente contesta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dellarevoca della patente di guida, in luogo della meno afflittiva sospensione,denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.Occorre premettere il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. 30aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, per i reati di cui agli artt.589 bis e 590 bis cod. pen., in assenza delle circostanze aggravanti di cui airispettivi commi 2 e 3, il giudice possa disporre la sospensione della patente inalternativa alla revoca. [OSCURATO:PERSONA] ha così eliminato l'automatismo sanzionatorio,restituendo al giudice il potere-dovere di calibrare la sanzione al caso concreto.Le Sezioni Unite hanno successivamente chiarito che, avverso la statuizionedella sentenza di patteggiamento relativa alle sanzioni amministrative accessorie,è sempre ammissibile il ricorso per cassazione, trattandosi di statuizione estraneaall'accordo delle parti e rimessa al potere officioso del giudice (Sez. U, n. 21369del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279349).Questa Sezione ha poi ribadito il principio secondo cui, in assenza delleaggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, ilgiudice che applichi la revoca della patente in luogo della sospensione deve dareconto, in modo puntuale, delle ragioni della scelta, avuto riguardo ai parametridell'art. 218, comma 2, cod. strada: l'entità del danno, la gravità della violazionee il pericolo che il perdurare della circolazione del condannato possa arrecare allasicurezza degli altri utenti della strada.Un generico e apodittico riferimento alla "gravità della condotta" non è sufficiente;occorre che il giudice enunci, anche sinteticamente, gli specifici elementi fattualiche giustificano la misura più afflittiva (Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024, Rv.286196; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Rv. 279139 - 01).È altresì pacifico che la determinazione delle sanzioni amministrativeaccessorie non rientra nella disponibilità delle parti e che la relativa clausolaeventualmente inserita nell'accordo di patteggiamento deve ritenersi come nonapposta (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426).Tanto premesso, la censura è infondata.La sentenza impugnata non si è limitata a un generico richiamo alla gravitàdella condotta.Il giudice ha individuato specifici elementi fattuali a fondamento dellavalutazione di pericolosità: [OSCURATO:PERSONA], pur potendo avvedersi dei pedoni chestavano attraversando la carreggiata nei pressi delle strisce – stante ledocumentate condizioni di buona visibilità – ha omesso di rallentare in prossimitàdell'attraversamento pedonale e non ha conservato il controllo del veicolo, senzaSi tratta di una motivazione che, pur nella concisione propria del rito delpatteggiamento, indica con sufficiente precisione gli indicatori di pericolosità presiin considerazione: la gravità delle conseguenze provocate dal duplice investimentodei due pedoni, uno dei quali con esito mortale, la piena possibilità di avvistamentodei pedoni, la totale inerzia della conducente e la mancanza di qualsiasi reazione.Il giudice ha dunque assolto all'obbligo motivazionale nel senso richiesto dallagiurisprudenza sopra richiamata, enunciando i presupposti concreti dai quali hadesunto che il comportamento dell'imputata fosse indicativo di un pericolo per lavita e l'incolumità degli altri utenti della strada, e giustificando così la scelta dellasanzione più severa.La ricorrente oppone che la motivazione sarebbe intrinsecamentecontraddittoria, avendo il giudice formulato, al contempo, prognosi favorevole aifini della sospensione condizionale della pena – valorizzando l'episodicità dellacondotta e l'incensuratezza – e giudizio di pericolosità ai fini della revoca dellapatente.La doglianza non coglie nel segno.I due istituti operano su piani distinti. La sospensione condizionale della penasi fonda su una prognosi di astensione dalla commissione di futuri reati, ossiarevoca della patente, invece, risponde a finalità di sicurezza della circolazionestradale e mira a prevenire il rischio derivante dal perdurare della conduzione diveicoli da parte di un soggetto che ha dimostrato, nel caso concreto, una condottadi guida pericolosa.Anche il conducente incensurato e autore di un unico episodio può dunqueessere ritenuto pericoloso per la circolazione, senza che ciò contrasti con laprognosi favorevole in ordine alla reiterazione di reati.Quanto alle ulteriori deduzioni della ricorrente – relative alla velocità inferioreai limiti, al dato della scatola nera, al concorso di colpa dei pedoni e allaricostruzione alternativa della dinamica del sinistro – esse sollecitano unarivalutazione delle risultanze probatorie che esula dal perimetro del giudizio dilegittimità.La Corte di cassazione non giudica il merito della vicenda, ma verifica se lamotivazione della sentenza impugnata sia conforme al diritto, logica e noncontraddittoria. Nel caso in esame, il giudice ha tratto la propria valutazione dipericolosità dalla ricostruzione operata in consulenza tecnica dall'Ing. MarcoColagrossi e dagli ulteriori accertamenti contenuti nel fascicolo, ed ha esposto unpercorso argomentativo che, pur sintetico, non presenta lacune logiche ocontraddizioni manifeste.La ricorrente deduce infine la violazione degli artt. 3, 24 e 111 dellaCostituzione, osservando che nel rito del patteggiamento il giudice fonda lavalutazione di pericolosità su atti – in particolare la consulenza tecnica del PubblicoMinistero – sui quali l'imputata non ha avuto modo di interloquire; la scelta del ritoalternativo avrebbe dunque privato la difesa della possibilità di fornire unaricostruzione diversa dei fatti, rendendo il contraddittorio solo apparente.L’eccezione di illegittimità costituzionale fondata sull’asserita pretermissionedel contraddittorio in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrativeaccessorie del codice della strada in sede di patteggiamento è manifestamenteinfondata, alla luce dell’orientamento consolidato della Corte di cassazione e dellastessa architettura normativa del rito.In primo luogo, il contraddittorio non è affatto pretermesso. L’art. 447cod.proc.pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, impone al giudice di fissareudienza camerale per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, nellaquale il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono (comma 2).La sentenza di patteggiamento emessa de plano, senza previa fissazionedell’udienza, è radicalmente nulla in quanto il provvedimento finale presuppone uncontraddittorio essenziale, la cui assenza incide sull’esercizio del diritto di difesa(Sez. 3, n. 10100 del 22/02/2024, Rv. 286033 - 01).Il medesimo decreto di fissazione contiene oggi l’avviso sulla facoltà diaccedere ai programmi di giustizia riparativa, la cui omissione integra essa stessauna nullità (Sez. 4, n. 32360 del 09/05/2023, Rv. 284926 - 01).In secondo luogo, il potere officioso del giudice di applicare le sanzioniamministrative accessorie è perfettamente compatibile con il principio delcontraddittorio.Le Sezioni Unite hanno chiarito che tali sanzioni non entrano nell’accordo delleparti e sono applicate dal giudice “legittimamente anche di ufficio, senza lainterlocuzione dell’interessato”. Per questa ragione, le stesse Sezioni Unite hannoriconosciuto la piena ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p. avversola statuizione sulla sanzione accessoria, garantendo così un controllo di legittimitàsulla conformità a legge e sulla congruità della motivazione (Sez. Un., n. 21369del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).Avverso la statuizione sulla sanzione amministrativa, infatti, è sempreesperibile il ricorso per cassazione, che consente il sindacato sulla conformità alegge e sulla congruità della motivazione.In terzo luogo, la non negoziabilità delle sanzioni amministrative accessorienon equivale a deficit di garanzie. Le Sezioni Unite hanno espressamenteaffermato che “la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersialle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie, esterne all’accordo,rispetto alle quali, non concordate né negoziabili, non vi è da parte dell’imputatola rinuncia ai diritti e alle garanzie che caratterizza la scelta di accedere alpatteggiamento” (Sez. Un., Melzani, cit.). Ciò significa che l’imputato conserva,rispetto alla sanzione accessoria, l’intero spettro delle tutele processuali, compresail ricorso per cassazione anche sotto il profilo del vizio di motivazione.Il sistema risulta dunque presidiato da garanzie convergenti rappresentatedall’udienza camerale con contraddittorio facoltativo, dall’obbligo di motivazionesulla sanzione accessoria, dalla piena ricorribilità per cassazione. In tale contesto,l’eccezione di incostituzionalità per pretesa violazione del contraddittorio èmanifestamente infondata.5. Il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenutedalla parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], nel presente giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente