CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00730/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 119 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in larga parte generiche e astratte sulla motivazione della recidiva e per il resto meramente oppositive e aspecifiche rispetto alla motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale a pag. 11 della sentenza impugnata (dove è spiegato adeguatamente, con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici manifesti, perché la commissione di un nuovo reato sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10