CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 10950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Campobasso in data 27/4/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena espiata dal giorno 8/9/2015 al 7/9/2016, rilevando che si trattava di un periodo già valutato negativamente dal Magistrato di sorveglianza di Napoli con ordinanza del 18/6/2018. 1.1. Con ordinanza in data 27/4/2021, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell'interesse dello stesso Scarpa, sia per avere il Magistrato di sorveglianza già valutato negativamente tale periodo, sia perché il difensore di fiducia del detenuto non aveva presentato, nel termine di legge, i motivi di censura del provvedimento reclamato, come da riserva di presentazione formulata dallo stesso Scarpa al momento della proposizione dell'impugnazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69-bis Ord. pen. e 127, comma 7, cod. proc. pen. in relazione alla omessa notifica al difensore dell'ordinanza emessa de plano dal Magistrato di sorveglianza di Campobasso. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Campobasso, oggetto di reclamo, non era stata notificata né al difensore di fiducia, né al difensore di ufficio, essendo state previste solo le comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, all'interessato, al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli e alla Questura di Campobasso. Ciò integrerebbe una nullità di ordine generale conseguente alla violazione dei diritti della difesa. Per tale ragione, il termine per la presentazione del reclamo da parte del difensore non era ancora decorso e la declaratoria di inammissibilità per assenza dei motivi del reclamo proposto personalmente da Scarpa sarebbe stata erroneamente pronunciata. 3. In data 7/2/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Con ordinanza in data 22/6/2021, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 24, comma 6-ter, legge n. 176 del 2020 di conversione del d.l. n. 137 del 2020, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dello stesso Tribunale di sorveglianza, rilevando che lo stesso era stato trasmesso all'indirizzo ennail tribsorv.carnpobasso©giustiziacertit e non a quello, appositamente dedicato, [OSCURATO:EMAIL] del Tribunale di sorveglianza, che aveva emesso l'atto reclamato; e che, in allegato al ricorso per cassazione, non risultava trasmessa la relativa procura alle liti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il provvedimento di inammissibilità della richiesta di concessione della liberazione anticipata, pronunciato de plano dal magistrato di sorveglianza, è impugnabile con reclamo al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, ord. pen., e non mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 36235 del 25/1/2017, Santin, Rv. 270717 - 01). Correttamente, dunque, il detenuto aveva proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza e, correttamente, quest'ultimo si è pronunciato sul reclamo proposto dal detenuto. 3. Detta pronuncia, oltre a evidenziare il carattere meramente reiterativo dell'istanza del beneficio, ha preso atto della mancata presentazione dei motivi di reclamo, che il detenuto aveva riservato al proprio difensore di fiducia con successivo atto. Lo stesso difensore, tuttavia, non ha formalizzato alcun atto di impugnazione, verosimilmente a cagione della mancata notifica del primo provvedimento, certamente doverosa, giusta il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui «l'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni» (Sez. U, n. 12581 del 1/4/2021, Diletto, Rv. 280736-01). 3.1. Tale oggettivo viilnus alle prerogative difensive non può, tuttavia, essere rilevato in questa occasione, attesa la mancata instaurazione del rapporto processuale che consegue alla inammissibilità originaria del ricorso per cassazione. Va, infatti, osservato che, nel caso in esame, il ricorso per cassazione con cui il difensore di fiducia intendeva eccepire la cennata nullità di ordine generale è stato trasmesso a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella stabilita dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.I.28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ne con'segue, pertanto, l'inammissibilità dell'odierno ricorso per cassazione, essendo la disciplina di cui all'art. 24, commi 6-bis e seguenti, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, riferita a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati (Sez. 4, n. 44103 del 4/11/2021, Sclifos, Rv. 282168-01), ivi compreso, dunque, il ricorso per cassazione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso