CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28310/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0512W76) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Bergamo, quale giudice di rinvio, ha affermato la responsabilità della predetta imputata per il reato di cui all'art. 10 - bis D.Igs n. 286/1998; Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto, trattandosi di imputata rispetto alla quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione non è stato depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come prescrive, a pena di inammissibilità, l'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. - norma applicabile anche al giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il