CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 8 maggio 2018 dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato previsto dagli artt. 624 bis, comma 3, e 625 n.2 cod. pen. per essersi impossessato di piatti, posate, argenteria, biancheria, vasi e oggetti vari dopo essersi introdotto, rompendo il vetro di una finestra dell'immobile, nella villa di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in Castrovillari, in data antecedente e prossima al 1 maggio 2015. 2. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, il figlio della proprietaria della villa, [OSCURATO:PERSONA], aveva affidato le chiavi di casa all'amico [OSCURATO:PERSONA] affinché facesse visitare l'immobile a persone interessate all'acquisto. [OSCURATO:PERSONA] aveva informato l'Alberti delle numerose e insolite richieste di accesso rivoltegli da tale [OSCURATO:PERSONA], che si era presentato come dentista in procinto di intraprendere la sua attività professionale a Castrovillari; gli inquirenti, con la collaborazione del proprietario dell'immobile locato al Carrino, erano entrati nell'appartamento in quel momento detenuto da quest'ultimo in Castrovillari, rinvenendovi la refurtiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; violazione del diritto di difesa e mancata possibilità di difendersi adeguatamente; insussistenza del fatto reato contestato e palese contraddittorietà della motivazione, violazione dei criteri di valutazione della prova ex art.192 cod. proc. pen.; vizio di motivazione sulla ricostruzione dei comportamenti dell'imputato; in particolare, circa la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 3.1. Secondo la difesa, la Corte di appello non ha motivato in maniera appropriata la decisione con riguardo ai motivi di appello, limitandosi in maniera succinta a confermare la sentenza di primo grado. La motivazione, oltre che carente, e contraddittoria, è basata su dati insufficienti, inesatti e su raffigurazioni non veritiere. Il giudice ha considerato come unico elemento per accertare l'infondatezza dell'atto di appello la querela della parte offesa, non superando le violazioni del codice di procedura penale. La conferma della condanna non poteva essere pronunciata, data la scarsezza dei riscontri probatori offerti dall'accusa. L'unica fonte di prova sono le dichiarazioni della parte offesa trasfuse nella querela; il giudice di primo grado non ha spiegato le ragioni per le quali le risultanze processuali consentivano di ritenere l'imputato colpevole del reato ascrittogli, non sussistendo ulteriori elementi o indizi idonei a corroborare l'ipotesi accusatoria. 3.2. Nelle conclusioni si chiede l'annullamento della sentenza e in subordine l'assoluzione con formula dubitativa o la derubricazione del reato con condanna al minimo della pena e i benefici di legge e con applicazione dell'art.131 bis cod. pen. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche. 5. Giova premettere che l'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di legittimità in merito ai requisiti di forma del ricorso per cassazione tende verso l'esclusione dell'ammissibilità del ricorso che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa o caotica, tale da non consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. (Sez.2, n.29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748 - 01; Sez.3, n.30148 del 13/02/2018, Porcelli, in motivazione), o tale da non rappresentare una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n.7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063 - 01). 6. Il ricorso che si esamina contiene un'ampia premessa concernente la vicenda processuale; in tale parte sono dedotte argomentazioni tendenti a dimostrare una serie di vizi e carenze nelle quali sarebbe incorso il giudice di appello. In particolare, la difesa lamenta che i giudici di appello sono pervenuti alla conferma della condanna senza aver consentito all'imputato di fornire la propria versione dei fatti, sebbene la difesa avesse rappresentato l'impedimento a comparire dello stesso all'udienza dell'8 maggio 2018. Inoltre, vengono palesati molteplici dubbi tanto sull'operato della polizia giudiziaria quanto sulla valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, ritenendosi assolutamente carente il quadro indiziario a carico dell'imputato. Tuttavia, seguendo la prospettazione contenuta nel ricorso, nel corpo dell'unico motivo di impugnazione che viene formalizzato si censura la valutazione degli indizi a carico dell'imputato. 6.1. Depurate le conclusioni da richieste palesemente inammissibili in questa fase del giudizio (assoluzione dell'imputato, condanna al minimo della pena con tutti i benefici di legge, applicazione della "attenuante speciale" di cui all'art. 131 bis cod. pen., sospensione dell'esecuzione della pena), il Collegio ritiene che in ogni caso il motivo di ricorso non superi il vaglio di ammissibilità in quanto tralascia di considerare le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito nel loro complesso, altrettanto rilevanti quanto la prova dichiaral:iva contro la quale si appuntano le doglianze. 6.2. Si tratta, in particolare, del rinvenimento della refurtiva nell'abitazione dell'imputato, dell'assenza di una versione alternativa all'ipotesi accusatoria, che l'imputato sarebbe stato in grado di fornire all'udienza del 15 gennaio 2018 e all'udienza dell'8 maggio 2018 (con riguardo a tale udienza nella sentenza di appello si sottolinea come l'impedimento non sia stato documentato), e della stessa presenza dell'imputato in Castrovillari nel periodo in cui è stato consumato il furto, giustificata con versioni non collimanti tra loro dallo stesso Carrino al proprietario dell'immobile da lui locato e alla persona incaricata di fargli visionare la villa. Va anche specificato che, ove la doglianza inerenl:e all'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del giorno 8 maggio 2018 volesse interpretarsi in termini di dedotta violazione di norma processuale, essa difetterebbe della dovuta specificità e sarebbe, in ogni caso, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, manifestamente infondata. Si allega, infatti, che l'impedimento sarebbe stato documentato solo successivamente all'udienza mediante allegazione all'atto di appello (pag.8 ricorso). 6.3. Il requisito della specificità dei motivi previsto dall'art.581 lett.d) cod. proc. pen. a pena di inammissibilità dell'impugnazione implica non solo l'onere di dedurre le censure che la parte intende muovere in relazione a uno o più punti della decisione ma anche quello di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi fondanti le censure medesime. In difetto, il ricorso non può considerarsi ammissibile. 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem