CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2026
Cassazione n. 08468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante “pro tempore”, domiciliato “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] CARNUCCIO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati edifeso dall’[OSCURATO:PERSONA] STRANGIO;- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026ANAS S.P.A, in persona del Direttore generale e legaleData pubblicazione 04/04/2026rappresentante, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata edifesa dall’[OSCURATO:PERSONA] TASSONI;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 723/2021, della Corte d’appello di ReggioCalabria, depositata in data 17/12/2021;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. Il Comune di Bianco ricorre, sulla base di sei motivi, per lacassazione della sentenza n. 723/21, del 17 dicembre 2021, dellaCorte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], che – accogliendo il gravameesperito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1019/14, del 24novembre 2014, del Tribunale di Locri – lo ha condannato arisarcire i danni agli immobili di loro proprietà, siti nel territoriocomunale, alla via Attafi, causati dall’afflusso, al loro interno, diacque meteoriche, avvenuto la sera del 24 settembre 2009.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di esserestato convenuto in giudizio – insieme alla società [OSCURATO:SOCIETA]. –dai predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], affinché ne fosse accertata e dichiarata laresponsabilità, con condanna al risarcimento dei danni, inrelazione agli allagamenti dei piani seminterrati delle abitazioni diproprietà degli attori, la cui origine veniva individuata nell’afflussodi acque meteoriche provenienti dalle vie pubbliche di proprietàdei convenuti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026Secondo la prospettazione attorea, infatti, i danni “de quibus”avrebbero tratto origine dall’insufficienza delle opere pubbliche diregimentazione idraulica realizzate sulla strada statale n. 106 (esegnatamente, sul tratto interno della stessa, denominato viaColombo) di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla via Mediterraneo, diproprietà del Comune di Bianco.Costituitosi in giudizio – al pari di [OSCURATO:PERSONA] – il predetto Comuneresisteva all’avversaria domanda.In particolare, esso eccepiva l’insussistenza della propriaresponsabilità in ordine all’esondazione delle acque dei torrenti,non essendo la loro regimentazione e manutenzione dicompetenza comunale, bensì regionale. Deduceva, in ogni caso,che gli eccezionali eventi atmosferici a carattere alluvionale,abbattutisi nel territorio comunale nei giorni 24 e 25 settembre2009, nonché l’eccezionale mareggiata che aveva impedito ildeflusso al mare delle acque meteoriche canalizzate, avevanointegrato l’ipotesi del caso fortuito, con esclusione di ogni suaresponsabilità. Contestava, infine, che l’opera comunale dicanalizzazione delle acque in via Mediterraneo fosse inadeguata afronteggiare gli eventi atmosferici, essendo stata oggetto dimanutenzione da parte degli operatori comunali nel periodopreautunnale. Rilevava, comunque, la sussistenza dellaresponsabilità degli attori, i quali avevano utilizzatoimpropriamente il piano cantinato, senza adottare alcunaccorgimento tecnico a difesa del piano seminterrato (posto alivello sottostrada) al fine di intercettare le acque piovaneprovenienti anche dalle vicine strade pubbliche.L’esito del giudizio di primo grado consisteva nell’integralerigetto della domanda, accolta, viceversa, in appello, nei confrontidel solo Comune, su gravame degli attori soccombenti.Infatti, il giudice di seconde cure riteneva che gli attoriavessero “dato prova del danno subito e del nesso di causalitàNumero registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026con l’insufficiente regimentazione delle acque che, provenientidalla via Mediterraneo, di proprietà del Comune di Bianco, sierano riversate in C.da Attafi, allagando i piani seminterrati diproprietà” degli stessi, essendosi “acquisita al processo la provache la strada comunale non era stata dotata nel punto diintersezione tra la via Mediterraneo e la [OSCURATO:PERSONA] diun tombino di raccolta delle acque di adeguate dimensioni”. Né,infine, ad escludere la responsabilità del Comune poteva valere –secondo il giudice d’appello – il carattere eccezionale delleprecipitazioni atmosferiche, in quanto tale evenienza “puòintegrare gli estremi del caso fortuito a condizione che si accertiche i danni si sarebbero ugualmente verificati pur avendo ilcustode predisposto ed attuato tutte le misure necessarie percontenere le acque”, con la conseguenza che “spettava alcustode, nella fattispecie il Comune, l’onere di provare non solol’effettiva verificazione di una pioggia eccezionale, ma anche diimpedire l’allagamento del locali degli attori”, provando, appunto,“che tale evento dannoso si sarebbe ugualmente verificato anchenel caso in cui il sistema di raccolta delle acque fosse statorealizzato e mantenuto a regola d’arte”.3. Avverso la sentenza della Corte reggina ha proposto ricorsoper cassazione il Comune di Bianco, sulla base – come detto – disei motivi.3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4),cod. proc. civ. – nullità della sentenza per insussistenza di uno deirequisiti posti dall’art. 132 cod. proc. civ. e dall’art. 118 disp. att.cod. proc. civ., vale a dire “per motivazione apparente edinsussistente in relazione all’eccezione di inammissibilitàdell’appello per omesso apprestamento delle censure quanto adNumero registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026ognuna delle plurime ratio decidendi (sic.) della sentenza di primogrado”.La sentenza impugnata – premette l’odierno ricorrente –riferisce dell’eccezione d’inammissibilità del gravame, sollevatada esso Comune, volta ad evidenziare come gli appellanti nonavessero censurato tutte le autonome “rationes decidendi” postedal primo giudice a fondamento del rigetto della domanda. Inparticolare, si era eccepito come fosse rimasto privo diconfutazione, nell’atto d’appello, il rilievo del Tribunale secondocui i denunciati danni potrebbero trovare “incidenza causale” nellaomessa realizzazione delle opere di regimazione delle acque sullestrade private di piano, poste in fregio alle abitazioni degli stessiappellanti, evenienza, questa, idonea a escludere – al pari delriconosciuto caso fortuito – una responsabilità degli enti appellati,in quanto non proprietari delle dette strade di piano.Orbene, “la Corte territoriale, con la sentenza impugnata”,sostiene l’odierno ricorrente, “con motivazione totalmenteinesistente o apparente, ha risolto sbrigativamente la questionedella inammissibilità, senza dar doverosa ragione della specificitàdell’anzidetta illustrata eccezione dell’ente appellato”, e quindi,“in mancanza di una qualsivoglia intellegibile motivazione sullamedesima eccezione”.3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. “perl’omessa pronuncia sulla specifica eccezione di inammissibilitàdell’appello per la mancata censura di una delle ratio decidendi(sic.) della pronuncia di primo grado, con conseguente formazionedel giudicato”, nonché “violazione e falsa applicazione dell’art.342 cod. proc. civ.”.Quanto riferito con il primo motivo di ricorso “evidenzia altresìla sussistenza” – sostiene il ricorrente – “di una omessa pronunciaNumero registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026da parte della Corte territoriale sull’anzidetta specifica eccezionedi inammissibilità avanzata dall’Ente appellato/odierno ricorrentecirca la mancata censura da parte degli appellanti/odierniresistenti di tutte le ratio decidendi (sic.) adottate da parte delGiudice di primo grado”.Si sottolinea, infine, che “l’accoglimento dell’eccezione diinammissibilità”, avrebbe comportato, altresì, “il formarsi delgiudicato sulla pronuncia di primo grado”. E ciò in applicazione delprincipio secondo cui, quando la sentenza di primo grado pronuncisulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni,ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, “la partesoccombente ha l’onere di censurare con l’atto d’appello ciascunadelle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattaresuccessivamente della ragione non tempestivamente contestatae non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmentediscutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nelladetta ragione trova autonomo sostegno”.3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione dell’art. 913 cod.civ.”, in relazione alla immutazione dei luoghi ad opera dei privatiodierni resistenti.La sentenza impugnata sarebbe errata per aver ritenuto che“il danno lamentato dagli attori, odierni resistenti, debbaricondursi alla mancata manutenzione delle strade pubbliche”, eciò perché – sostiene il ricorrente – la Corte reggina avrebbedovuto “considerare che vi è stata una immutazione dei luoghicagionata dai medesimi attori, odierni resistenti, che hanno erettosui terreni liberi i loro fabbricati ed eseguito delle opere diurbanizzazione della lottizzazione (anche se parziali), e cosìfacendo hanno alterato artificiosamente il precedente deflussonaturale delle acque meteoriche provenienti dalle preesistentiNumero registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026soprastanti strade pubbliche e che prima venivano ricevute ederano assorbite naturalmente dai sottostanti terreni privati”.Errerebbe, in particolare, la sentenza impugnata là doveafferma che, “se pur gli eventi atmosferici di eccezionale intensitàpossano integrare il fortuito in relazione ai danni riportati daiproprietari dei beni inondati da acque tracimate a causa di taleevento, una tale conclusione è imprescindibilmente correlata esubordinata alla condizione che l’ente preposto provi di averprovveduto alla predisposizione e manutenzione del sistema dismaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che,nonostante ciò, l'evento dannoso si sia ugualmente determinato”.Tuttavia, assume il ricorrente, “tale motivazione dellasentenza della Corte territoriale si pone in evidente contrasto conla norma dell’art. 913 cod. civ., la cui applicazione è statatotalmente disattesa dal medesimo Giudice d’appello”, e ciòseppure tale questione fosse stata “puntualmente rilevata dalprimo Giudice”. E ciò in quanto, assume sempre il ricorrente, “lacircostanza che gli appellanti, attori in primo grado, avesseroimmutato i luoghi di controversia per effetto della erezione deifabbricati danneggiati nel mentre erano in atto le opere dilottizzazione, di cui i medesimi attori erano parte autorizzata etitolari, costituisce dato pacifico”.3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod.civ.”, in relazione alla interruzione del nesso causale per casofortuito.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbeerroneamente ritenuto che l’esimente del caso fortuito, nellaspecie, non possa operare, “non avendo il Comune di Biancoprovato in causa di aver provveduto nel tempo anteriore alnubifragio alle attività di manutenzione delle canalizzazioniNumero registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026stradali destinate alla raccolta delle acque piovane, appunto,ricadenti sul selciato della strada comunale soprastante i terrenie le abitazioni recentemente erette nell’ambito del piano di privatalottizzazione dagli odierni resistenti (attori in primo grado)”.Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che“l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioniescludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti e delsistema di raccolta delle acque bianche, solo quando costituiscanocausa sopravvenuta, autonomamente sufficiente a determinarel’evento e, per superare la presunzione di colpa a proprio carico,il custode è tenuto a dimostrare di aver tenuto la condottadiligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento allascrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delleacque meteoriche”.Rileva, sul punto, il ricorrente che la sentenza impugnata nonha fatto corretto uso dei principi ripetutamente affermati daquesta Corte, la quale ritiene che, “in questo tipo di responsabilitàed in presenza di eventi costituenti caso fortuito, caratterizzatidall’autonomia, eccezionalità ed imprevedibilità, non rilevi ilcomportamento del custode e, pertanto, se lo stesso abbia postoin essere l’attività pur doverosa di conservazione e custodia e setale attività avrebbe evitato l’evento lesivo denunziato”, e ciòperché, “nella dedotta fattispecie, quel che rileva è solo il nessodi causalità tra cosa custodita ed evento lesivo e tale nesso puòessere interrotto dal caso fortuito allorché, si ripete, abbia lecaratteristiche dell’imprevedibilità, autonomia ed eccezionalità, intermini oggettivi e non con riferimento alla persona del custode”.Invero, la Corte territoriale “non disconosce che nella seratadel 24.9.2009 si sono abbattuti sul territorio di Bianco eventi acarattere alluvionale o, meglio, un violento nubifragio, conNumero registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026fenomeni di esondazione dei torrenti”, senza però trarne le dovuteconseguenze in relazione alla sussistenza del caso fortuito.3.5. Il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4),cod. proc. civ. – nullità della sentenza per insussistenza di uno deirequisiti posti dall’art. 132 cod. proc. civ. e dall’art. 118 disp. att.cod. proc. civ., ovvero “per motivazione apparente e/oirrimediabilmente contraddittoria in relazione all’esclusione dellaresponsabilità dell’[OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria della via Colombo,tratto interno della S.S.106”.Si censura la sentenza impugnata là dove “affermatelegraficamente, apoditticamente ed incomprensibilmente (pag.13)” – e dunque non soddisfacendo il “minimo costituzionale” –non esservi “titolo per addebitare alcuna responsabilità in capoall’[OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria della S.S. 106, poiché alcun apportoconcorsuale nella verificazione dell’evento dannoso è statoaccertato provenire da tale strada, con conseguente insussistenzadi responsabilità in capo a tale convenuta/appellata”.Tuttavia, è la stessa sentenza ad affermare – a pag. 11 – chel’allagamento per cui è causa “è stato determinato dalruscellamento verso valle delle acque piovane provenienti dallasoprastante [OSCURATO:PERSONA] e dalla soprastante ViaMediterraneo”, precisando, altresì, che “per evitare che dettiruscellamenti interessassero le due vie di piano antistanti leabitazioni dei ricorrenti era sufficiente apporre, nel punto diintersezione tra la via Mediterraneo e la [OSCURATO:PERSONA] tombino di raccolta delle acque di adeguate dimensioni, nelquale si potevano far confluire sia tutte le acque provenienti dallaVia Mediterraneo, sia quasi tutte le acque provenienti da un brevetratto della [OSCURATO:PERSONA]”.Di conseguenza, sebbene la sentenza impugnata – osserva ilricorrente – individui “le cause dell’allagamento dei piani cantinatiNumero registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026degli attori”, nella “mancata regimentazione delle acquemeteoriche mediante un tombino all’incrocio tra la via Colombo(tratto interno della S.S. 106, di proprietà [OSCURATO:PERSONA]) e la viaMediterraneo (strada di proprietà del comune di Bianco)”,contraddittoriamente ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], “puressendo pacifico che la via Colombo del Comune di Bianco siatratto interno della [OSCURATO:PERSONA] 106 di proprietà [OSCURATO:PERSONA]”.3.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art.2051 cod. civ., in relazione all’assenza di titolarità passiva delComune di Bianco quanto alla via Colombo, quale tratto internodella S.S. 106 di proprietà [OSCURATO:PERSONA].Le stesse ragioni esplicitate nel motivo che precedeevidenziano, altresì, “l’assenza di titolarità passiva del Comune diBianco quanto alla custodia della via Colombo, la cui mancatamanutenzione – segnatamente, mancata regimentazione delleacque meteoriche mediante un tombino all’incrocio tra la predettavia Colombo e la via Mediterraneo nel quale far confluire tutte leacque provenienti sia dalla stessa via Colombo che dalla viaMediterraneo – risulta additata dal CTU e dalla stessa Corted’Appello (che ha recepito e fatte proprie le risultanze della dettaconsulenza effettuata in sede di ATP) quale causadell’allagamento dei piani cantinati degli attori, odierni resistenti”.Invero, come già rilevato, “è pacifico che la predetta viaColombo costituisca tratto interno della [OSCURATO:PERSONA] 106 diproprietà dell’[OSCURATO:PERSONA]”, ciò essendo “stato specificamente dedottocon l’atto di citazione introduttivo del giudizio”, senza che talefatto sia “stato specificamente contestato dall’[OSCURATO:PERSONA]” nellacomparsa di risposta, allegata al presente ricorso comedocumento n. 6).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/20264. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con duedistinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarmelaRomeo e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la società [OSCURATO:PERSONA],dall’altro, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o,comunque, rigettata.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. Il ricorrente e ambo le parti controricorrenti hannopresentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il ricorso va rigettato.8.1. Il primo motivo non è fondato.8.1.1. Esso lamenta, come si è detto, l’assenza di motivazionein ordine all’eccezione con cui il Comune di Bianco, alloraappellato, aveva dedotto l’assenza di specifica impugnazione diuna – pretesa – autonoma “ratio decidendi” (vale a dire,l’affermazione secondo cui i danni patiti dagli allora attori“potrebbero trovare «incidenza causale» nella omessarealizzazione delle opere di regimazione delle acque sulle stradeprivate di piano”) della pronuncia con cui il primo giudice avevarigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’Entemunicipale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026La censura, però, non coglie nel segno, perché il Tribunale diLocri è pervenuto al rigetto della domanda risarcitoria sulla basedi una valutazione complessiva dell’assenza dei presupposti peripotizzare la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 2051 cod.civ., senza formulare se non delle ipotesi (eloquente è l’uso delcondizionale “potrebbe”) sulla scaturigine dei danni.Infatti, il giudice di prime cure ha evidenziato, quanto allaprova del nesso causale, che “la c.t.u. svolta si presentavalacunosa e superficiale, soprattutto sotto il profilo dell’effettivacausa dell’evento, essendo stato omesso di valutare l’incidenzacausale dell’omessa e/o inadeguata e/o insufficienteregolamentazione delle acque nell’ambito dei lavori dilottizzazione, nonché della costruzione delle due strade di pianoantistanti le abitazioni degli attori, sia con riferimento alle grigliedi raccolta che ai canali di scolo nella parte terminale dellepredette strade”.Appare, dunque, evidente che non vi era alcuna autonoma“ratio decidendi”, consistente nel riconoscimento della “incidenzacausale”, rispetto al danno, della “omessa realizzazione delleopere di regimazione delle acque sulle strade private di piano”.Di conseguenza, trova applicazione il principio secondo cui “ilgiudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmentedi ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti,risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4), cod.proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fattoed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendoritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilieviche, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibilicon la soluzione adottata e con l’«iter» argomentativo seguito”,di talché “il vizio di omessa pronuncia”, è “configurabile allorchérisulti del tutto omesso il provvedimento del giudiceNumero registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026indispensabile per la soluzione del caso concreto” (da ultimo,Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno 2020, n. 12652, Rv. 658279-01).8.2. Il secondo motivo di ricorso, invece, prima ancora cheinfondato – per le medesime ragioni di cui sopra – èinammissibile.8.2.1. Esso prospetta la stessa questione oggetto del primomotivo, ma in questo caso come omessa pronuncia sull’eccezionedi inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione della(pretesa) autonoma “ratio decidendi”.Senonché, il “vizio di omissione di pronuncia non èconfigurabile su questioni processuali” (da ultimo, Cass. Sez. 3,sent. 15 aprile 2019, n. 10422, Rv. 653579-01; nello stesso sensoCass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25154, Rv. 651158-01;Cass. Sez. 2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1876, Rv. 647132-01,nonché tra le altre, anche Cass. Sez. 3, sent. 23 gennaio 2009,n. 1701, Rv. 606407-01), giacché esso “si configuraesclusivamente nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito” (Cass. Sez. 6-2, sent. 12 gennaio 2016, n.321, Rv. 638383-01), ragione per cui un’omissione del tipo diquella denunciata con il presente motivo si sarebbe potuta farvalere soltanto come vizio motivazionale, del quale, però, si èesclusa l’esistenza per le ragioni già sopra illustrate.8.3. Il terzo motivo è anch’esso non fondato.8.3.1. È, infatti, immune da vizi la sentenza d’appello, là dove– nell’individuare la causa del danno, sulla base di unaccertamento di fatto non sindacabile in questa sede, nella“omessa dotazione della strada comunale, nel punto diintersezione tra la via Mediterraneo e la [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026di un tombino di raccolta delle acque di adeguate dimensioni”,rilevando trattarsi di “un dato oggettivo, concernentel’insufficienza esclusivamente preesistente ab origine, delle operee degli impianti della strada comunale” – ha escluso, proprio sullabase di tale situazione preesistente, che la causazione del dannopotessi “addebitarsi ad altri fattori causali esterni, pure invocatidal Comune”; ovvero, in particolare, “la mancata esecuzione, daparte dei privati, delle opere di smaltimento delle acquenell’intervento di urbanizzazione a mezzo del piano privato dilottizzazione del terreno in C.da Attafi”, nonché la “costruzionedelle due strade di piano antistanti le abitazioni degli attori, siacon riferimento alle griglie di raccolta che ai canali di scolo nellaparte terminale delle predette strade”.La conclusione raggiunta dalla Corte reggina, lungidall’integrare – come denunciato dal ricorrente – violazionedell’art. 913 cod. civ., appare conforme a quanto ritenuto daquesta Corte (tra l’altro, proprio con riferimento a danni originatianche dal deflusso di acque meteoriche). Essa, infatti, ha giàconcluso, in passato, per la “affermazione della responsabilitàdella [OSCURATO:PERSONA] custode per i danni causati dallecondizioni in cui versa la res in custodia anche quando questa siamodificata ed in quanto e come sia stata modificata, tranne il solocaso in cui la modifica sia avvenuta con modalità tali” (ovvero,immediatamente prima, ad esempio, del verificarsi dell’eventodannoso) “da escludere oggettivamente la possibilità unaqualsiasi pronta reazione”, e salvo che non si accerti – ciò che lasentenza impugnata ha, però, escluso – che il danno sia “causatodai lavori alla res in custodia in costanza dei medesimi”, giacchéin tal caso “la condotta dell’esecutore dei lavori elide il nessocausale con la cosa, questa regredendo a mera occasione delsinistro” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 16 febbraio2024, n. 4288, Rv. 670106-01).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/20268.4. Anche il quarto motivo è da rigettare, sebbene lamotivazione della sentenza – sul punto da esso censurata – vadacorretta, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ.8.4.1. Erra, infatti, la sentenza impugnata quando affermache “l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazionicondizione che il custode sia riuscito “a dimostrare di aver tenutola condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolareriferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi dideflusso delle acque meteoriche”, in questo modo riuscendo a“superare la presunzione di colpa a proprio carico”. Taleaffermazione, per vero, muove da una concezione superata dellaresponsabilità ex art. 2051 cod. civ., ormai indiscutibilmenteritenuta di natura oggettiva (per tale qualificazione, da ultimo, trale molte, Cass. Sez. 3, ord. 8 luglio 2024, n. 18518, Rv. 671797-01; Cass. Sez. 3, ord. 9 maggio 2024, n. 12760, Rv. 670936-01;Cass. Sez. 3, sent. 11 dicembre 2023, n. 34401, Rv. 669577-01),con la conseguenza che “la prova del caso fortuito non coincidecon quella dell’assenza di colpa in capo al custode” (tra le molte,Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01).Tali rilievi, tuttavia, non giovano al ricorrente.Difatti, è principio consolidato che le precipitazionicostituire la causa da sola sufficiente a determinare l’eventodannoso” – possano essere ricondotte “all’ipotesi di «casofortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legaledisciplinata dall'art. 2051 cod. civ.”, purché in “possesso deicaratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità”; nondimeno“l’accertamento del «fortuito» rappresentato dall’evento naturaledelle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmenteorientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, iNumero registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico diData pubblicazione 04/04/2026localizzazione della res oggetto di custodia” (così, in motivazione,Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2018, n. 2482, Rv. 647936-01; insenso conforme Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30521,Rv. 655971-03).Dell’esistenza di tali dati non si dà conto né in sentenza, né inricorso, ove si legge solo che “il forte nubifragio verificatosi nelsettembre 2009 ha comportato la dichiarazione dello stato dicalamità naturale così come disposto nell’ordinanza n. 35/2009emessa dal Comune di Bianco”, soggiungendosi che dalladocumentazione in atti, “e segnatamente dalla citata deliberaconsiliare n. 35 del 29 settembre 2009 e dagli allegati verbali,nonché dall’ordinanza dichiarativa dello stato di emergenza n.1/3862/2010 del 9 luglio 2010 emessa dal [OSCURATO:PERSONA].t., si evince che nella serata del 24 settembre 2009 si sonoabbattuti sul territorio di Bianco eventi a carattere alluvionale(della specie nubifragio), tanto è che i corsi d’acqua del territoriocomunale e precisamente i torrenti Marasà e Rizzo, adiacenti allacontrada Attafi, hanno registrato, per come attestato nellarelazione tecnica che è documento integrante la citata delibera n.35, fenomeni di «esondazioni con abbattimento in alcuni casi disistemi di protezione stradale, erosione del fondo dell’alveo cheha provocato il franamento delle sponde e la conseguenteocclusione e/o impedimento del libero deflusso delle acque congrave pregiudizio ai manufatti limitrofi»”.Documenti siffatti, tuttavia, non sono idonei a dimostrare “irequisiti dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità” delleprecipitazioni, giacché essi “non possono ritenersi provati per ilsolo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensidell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezionecivile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), neldefinire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fannoNumero registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed allastraordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non allecaratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno sianocausa o concausa; sicché, la «calamità naturale», che determinalo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un eventoeccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinataanche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essereaccertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cosìCass. Sez. 3, ord. 31 maggio 2019, n. 14861, Rv. 654206-01).8.5. Il quinto motivo è, invece, inammissibile.8.5.1. La sentenza impugnata – che individua, come detto,nell’assenza di un tombino di raccolta delle acque di adeguatedimensioni, nel punto di intersezione tra la via Mediterraneo e laVia [OSCURATO:PERSONA], la causa dell’allagamento – non afferma,in alcun suo punto, che la via Colombo altro non sia se non laparte interna della strada statale n. 106 (strada di proprietà diAnas), tanto che il ricorrente rinvia, sul punto, all’atto di citazionedi primo grado e a quello d’appello posti in essere da CarmeloModaffari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attiche richiamano le risultanze dell’accertamento tecnico preventivosvolto a norma dell’art. 696 cod. proc. civ.In questo modo, tuttavia, il ricorrente lamenta un vizio dimotivazione che risulta privo del suo necessario carattere“testuale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al §10.9., pag. 24), occorrendo, infatti, che il vizio motivazionale“emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenzaimpugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv.629830-01), vale a dire “prescindendo dal confronto con lerisultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20Numero registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass. Sez. 1, ord.3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01).8.6. Il sesto motivo è, del pari, inammissibile.8.6.1. Nello scrutinarlo, deve premettersi che costituisce“elemento valutativo riservato al giudice del merito” apprezzare,“nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenzaed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti,allegati dalla controparte” (così Cass. Sez. 6-1, ord. 7 febbraio2019, n. 3680, Rv. 653130-01), sicché tale “apprezzamento ècensurabile in sede di legittimità esclusivamente perincongruenza o illogicità della motivazione, non spettando aquesta Corte il potere di riesaminare il merito della controversia,ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni postea fondamento della decisione” (Cass. Sez. 1, sent. 11 giugno2014, n. 13217, Rv. 631806-01),Ciò detto, deve, inoltre, rilevarsi che il motivo diretto a farvalere la violazione dell’art. 115, comma 1, ultima parte, cod. civ.,in tanto può ritenersi conforme all’art. 366, comma, n. 6), cod.proc. civ., in quanto, con la sua formulazione, si provveda ad“indicare specificamente il contenuto della comparsa di rispostaavversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modopuntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazionisul punto” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840,Rv. 644383-01; in senso conforme, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio2024, n. 15058, Rv. 671191-01).Tale onere non risulta soddisfatto nel caso di specie, non soloperché il ricorrente non ha provveduto a riprodurre il contenutodella comparsa (e degli scritti defensionali) di [OSCURATO:PERSONA], ondeevidenziare, l’assenza da parte di essa di specifica contestazione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026ma anche perché gli atti richiamati – la citazione di primo gradoe poi quello d’appello – neppure evidenziano direttamente lacircostanza per cui via Colombo altro non sarebbe se non la parteinterna della strada statale n. 106 (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]), rinviandoinvece alle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo. Maneppure di tale atto, per vero, il ricorso riproduce “in parte qua”il contenuto, con ciò, nuovamente, non ottemperando a quantorichiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.9. L’infondatezza dei motivi primo e (sia pure con correzionedella motivazione) quarto, in uno all’inammissibilità degli altri,comporta la reiezione del ricorso.10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazionealle attività rispettivamente svolte dalle parti controricorrenti etenuto conto della diversa complessità delle questioni affrontate(evocando alcuni dei motivi di impugnazione una concorrenteresponsabilità della società [OSCURATO:PERSONA]), nonché della circostanza che ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], oltre a dichiararsi antistatario, ha svoltocomma 3, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.11. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto secondo un accertamento spettanteall’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MNumero registro generale 4018/2022Numero sezionale 4047/2025Numero di raccolta generale 8468/2026Data pubblicazione 04/04/2026La Corte rigetta il ricorso, condannando il Comune di Bianco arifondere, ad [OSCURATO:SOCIETA]., nonché a [OSCURATO:PERSONA], CinziaPorro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presentegiudizio di legittimità, liquidandole, per la prima, in € 7.700,00,più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del15% ed accessori di legge, nonché, per i secondi – e, per essi,all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario – in €9.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 16ottobre 2025.Il Presidente