CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 1986
Cassazione n. 10209/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/05/1986 avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per la contravvenzione di cui all'art. 658 cod. pen.; con il motivo di ricorso, Manduci lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva quantificazione della pena; che la prima censura è inammissibile alla luce del condiviso orientamento secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, Sentenza n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773); parimenti prive di pregio sono le residue censure, afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio che il Tribunale ha, in modo ineccepibile, ancorato alla negativa personalità, alle modalità di commissione del fatto e agli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen.; a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. (suscettibili di essere estesi anche al trattamento sanzionatorio) e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend