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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30013/2022

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nte Zs ORDINANZA (i 5 2,c)11 sul ricorso iscritto al n. 13088/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] vatori, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.67; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, n.836/40/2013 depositata il 6 dicembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Latina n.351/5/2010 che, a sua volta, aveva annullato l'avviso di accerta- mento per IVA, IRPEF, IRAP e accessori, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e relativo all'anno d'imposta 2004.

2. Il giudice di prime cure riteneva fondata la doglianza relativa all'er- rore di duplicazione dell'imposizione commesso dall'Amministrazione finanziaria con riferimento alle esistenze iniziali per il periodo di impo- sta, comparate con le rimanenze finali del periodo precedente e, con riguardo ai maggiori ricavi accertati, ritenendo che il registro corri- spettivi prodotto dal ricorrente costituisse adeguata prova circa la correttezza del suo operato.

Al contrario, le riprese oggetto dell'avviso erano integralmente confermate dal giudice d'appello.

3. Avverso la decisione propone ricorso il contribuente affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Nelle more, con atto datato 10.9.2019 il ricorrente ha dichiarato di aver at- tivato la procedura di cui alla

I. n.145 del 2018, istando per la so- spensione del processo in attesa dell'ammissione alla procedura age- volata di cui agli artt.3 e 5 del d.l. n.19 del 2018 e depositando do- cumentazione a corredo; la Corte ha rinviato la controversia a nuovo ruolo a tal fine.

Da ultimo il contribuente ha depositato memoria illu- strativa.

Considerato che:

4. In via preliminare, va dato atto del fatto che, con memoria deposi- tata anteriormente all'adunanza camerale, il contribuente ha reso noto che la sua richiesta di definizione agevolata è stata rigettata dal- l'Amministrazione finanziaria, e ha insistito per la decisione del ricor- so.

5. Con il primo motivo di ricorso - senza indicazione del pertinente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ., individuabile nel n.3 del disposto suddetto - viene dedotta la violazione o falsa applica- zione del combinato disposto degli artt.343 e 346 cod. proc. civ., per non aver la CTR preso in alcuna considerazione la specifica riproposi- zione delle ragioni di diritto circa il merito della domanda del ricorren- te, tra cui l'errore materiale in cui sarebbe incorso nella compilazione del conto economico al 31.12.2004 da lui consegnato all'Agenzia delle entrate, circostanze nemmeno succintamente richiamate in fatto.

6. Il motivo è inammissibile.

La censura a p.4 del ricorso individua circostanze di puro fatto non rivalutabili in sede di legittimità, salva la considerazione circa l'«errore materiale della doppia battitura delle rimanenze» con riferimento alla quale valgono le considerazioni che seguono.

Va al proposito rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisio- ne e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo cia- scuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la suffi- cienza degli indizi a supportare la presunzione sempllice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.

Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osser- va come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di ele- menti istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.

7. Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata in primo luogo l'esposizione in fatto dà conto dell'invito rivolto al contribuente a giu- stificare la discrepanza emessa tra valore delle rimanenze finali indi- cate per il 2003 e quello delle esistenze iniziali 2004 (cfr. primo capo- verso p.2 sentenza), nonché della prospettazione offerta dal contri- buente secondo cui vi sarebbe stato un mero errore materiale (cfr. secondo capoverso, p.2 sentenza) e della riproposizione delle argo- mentazioni avanti al giudice d'appello attraverso le controdeduzioni (cfr. ultimo capoverso, sempre p.2 sentenza).

In secondo luogo, il fatto sottostante, e in particolare «l'errore com- messo dall'operatore al computer», è stato oggetto di espressa e arti- colata valutazione e decisione a p.3 della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità della doglianza per i principi di diritto il- lustrati.

8. Il secondo motivo di ricorso - anch'esso privo di indicazione del pertinente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ., indi- viduabile nel n.5 della previsione processuale - prospetta l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal contribuente, con riferimento all'errore materiale in cui sarebbe incorso nella compilazione del conto economico al 31.12.2004 da lui consegnato all'Agenzia delle entrate.

9. Il motivo è inammissibile.

L'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla

I. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall'il settembre 2012.

La no- vella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 6 dicembre 2013 e, nel testo applica- bile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti» e non più l'«omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal "vecchio" n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 19881 del 2014).

10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue il regolamen- to delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispo- sitivo.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spe- se prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Zs ORDINANZA (i 5 2,c)11 sul ricorso iscritto al n. 13088/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] vatori, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.67; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, n.836/40/2013 depositata il 6 dicembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Latina n.351/5/2010 che, a sua volta, aveva annullato l'avviso di accerta- mento per IVA, IRPEF, IRAP e accessori, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e relativo all'anno d'imposta 2004. 2. Il giudice di prime cure riteneva fondata la doglianza relativa all'er- rore di duplicazione dell'imposizione commesso dall'Amministrazione finanziaria con riferimento alle esistenze iniziali per il periodo di impo- sta, comparate con le rimanenze finali del periodo precedente e, con riguardo ai maggiori ricavi accertati, ritenendo che il registro corri- spettivi prodotto dal ricorrente costituisse adeguata prova circa la correttezza del suo operato. Al contrario, le riprese oggetto dell'avviso erano integralmente confermate dal giudice d'appello. 3. Avverso la decisione propone ricorso il contribuente affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Nelle more, con atto datato 10.9.2019 il ricorrente ha dichiarato di aver at- tivato la procedura di cui alla I. n.145 del 2018, istando per la so- spensione del processo in attesa dell'ammissione alla procedura age- volata di cui agli artt.3 e 5 del d.l. n.19 del 2018 e depositando do- cumentazione a corredo; la Corte ha rinviato la controversia a nuovo ruolo a tal fine. Da ultimo il contribuente ha depositato memoria illu- strativa. Considerato che: 4. In via preliminare, va dato atto del fatto che, con memoria deposi- tata anteriormente all'adunanza camerale, il contribuente ha reso noto che la sua richiesta di definizione agevolata è stata rigettata dal- l'Amministrazione finanziaria, e ha insistito per la decisione del ricor- so. 5. Con il primo motivo di ricorso - senza indicazione del pertinente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ., individuabile nel n.3 del disposto suddetto - viene dedotta la violazione o falsa applica- zione del combinato disposto degli artt.343 e 346 cod. proc. civ., per non aver la CTR preso in alcuna considerazione la specifica riproposi- zione delle ragioni di diritto circa il merito della domanda del ricorren- te, tra cui l'errore materiale in cui sarebbe incorso nella compilazione del conto economico al 31.12.2004 da lui consegnato all'Agenzia delle entrate, circostanze nemmeno succintamente richiamate in fatto. 6. Il motivo è inammissibile. La censura a p.4 del ricorso individua circostanze di puro fatto non rivalutabili in sede di legittimità, salva la considerazione circa l'«errore materiale della doppia battitura delle rimanenze» con riferimento alla quale valgono le considerazioni che seguono. Va al proposito rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisio- ne e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo cia- scuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la suffi- cienza degli indizi a supportare la presunzione sempllice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria. Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osser- va come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di ele- menti istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato. 7. Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata in primo luogo l'esposizione in fatto dà conto dell'invito rivolto al contribuente a giu- stificare la discrepanza emessa tra valore delle rimanenze finali indi- cate per il 2003 e quello delle esistenze iniziali 2004 (cfr. primo capo- verso p.2 sentenza), nonché della prospettazione offerta dal contri- buente secondo cui vi sarebbe stato un mero errore materiale (cfr. secondo capoverso, p.2 sentenza) e della riproposizione delle argo- mentazioni avanti al giudice d'appello attraverso le controdeduzioni (cfr. ultimo capoverso, sempre p.2 sentenza). In secondo luogo, il fatto sottostante, e in particolare «l'errore com- messo dall'operatore al computer», è stato oggetto di espressa e arti- colata valutazione e decisione a p.3 della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità della doglianza per i principi di diritto il- lustrati. 8. Il secondo motivo di ricorso - anch'esso privo di indicazione del pertinente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ., indi- viduabile nel n.5 della previsione processuale - prospetta l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal contribuente, con riferimento all'errore materiale in cui sarebbe incorso nella compilazione del conto economico al 31.12.2004 da lui consegnato all'Agenzia delle entrate. 9. Il motivo è inammissibile. L'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall'il settembre 2012. La no- vella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 6 dicembre 2013 e, nel testo applica- bile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti» e non più l'«omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal "vecchio" n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014). 10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue il regolamen- to delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispo- sitivo. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spe- se prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il r
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