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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 40572/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.20248/25 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1431/2015 è inammissibile.

L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.

Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.20248/25 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1431/2015 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] side
Sentenza Cassazione n. 40572/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris