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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34638/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse, a seguito di giudizio abbreviato, l'una dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 giugno 2019 (irrevocabile il 14 gennaio 2021) e l'altra dal Gup del Tribunale di Trapani il 28 marzo 2019 (irrevocabile il 5 marzo 2020); Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativi alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati, pur omogenei quanto al titolo e temporalmente vicini, la profonda differenza delle loro modalità esecutive e ideative, la diversità dei luoghi di commissione e della composizione della compagine operativa, giudicando detti dati, congiuntamente alla personalità negativa dell'istante, come espressivi di particolare inclinazione a delinquere e di generico programma criminale; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa violazione di legge, è generico e manifestamente infondato, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva ed è basato su ragioni di merito, omette un confronto specifico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse, a seguito di giudizio abbreviato, l'una dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 giugno 2019 (irrevocabile il 14 gennaio 2021) e l'altra dal Gup del Tribunale di Trapani il 28 marzo 2019 (irrevocabile il 5 marzo 2020); Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativi alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati, pur omogenei quanto al titolo e temporalmente vicini, la profonda differenza delle loro modalità esecutive e ideative, la diversità dei luoghi di commissione e della composizione della compagine operativa, giudicando detti dati, congiuntamente alla personalità negativa dell'istante, come espressivi di particolare inclinazione a delinquere e di generico programma criminale; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa violazione di legge, è generico e manifestamente infondato, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva ed è basato su ragioni di merito, omette un confronto specifico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così