CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 47519/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/06/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 9 gennaio 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di appropriazione indebita della somma di 30 mila euro illegittimamente incassata e trattenuta a seguito del compimento dell'attività di verificazione periodica di registratori di cassa alla quale era adibito quale dipendente della GDO System s.r.I.. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive, volte a mettere in luce l'assenza di condotte illecite ascrivibili all'imputato in ragione delle modalità, da lui spiegata nell'interrogatorio, con le quali si svolgeva l'attività dell'azienda presso la quale era impiegato. Il teste Querceto, inoltre, aveva riferito che il ricorrente non si era appropriato di nulla e di tanto la Corte non avrebbe dato contezza. Nel ricorso si contesta l'individuazione del tempo del commesso reato, che avrebbe dovuto essere determinata in quella del 2 marzo 2012, nella quale vi era stata una riunione ed il ricorrente aveva rassegnato le sue dimissioni dopo che gli era stata contestata l'appropriazione del danaro. Con la conseguenza che il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza impugnata, anche in considerazione della non corretta sospensione del corso della prescrizione disposto all'udienza del 29 novembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. In ordine alle deduzioni che ineriscono al giudizio di responsabilità, il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto, sulla base di un giudizio di fatto non rivedibile perché privo di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, l'attendibilità della persona offesa titolare della ditta ove l'imputato lavorava, la quale aveva affermato che egli in totale autonomia effettuava dei controlli fiscali intascando il relativo importo dai clienti senza informare la società e darne conto alla Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni della vittima erano state corroborate da numerosi testi che lavoravano presso la ditta e dei quali il ricorso non fa menzione; altrettanto dicasi per la incisiva circostanza che in una occasione era stato lo stesso ricorrente ad ammettere il fatto relativo ad uno dei controlli fiscali. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva. 2. Per quanto attiene alla prescrizione, non vi è traccia nell'atto di appello di alcuna segnalazione del ricorrente inerente alla fissazione del tempus commissi de//ct/ in data antecedente a quella contestata.Secondo la giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide, il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez.4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA]). Orbene, sotto il menzionato profilo, il ricorso introduce elementi di fatto non incontrovertibili e che per questo non possono essere esaminati in questa sede. Ne consegue che, tenuto conto delle sospensioni del termine di prescrizione intervenute nel giudizio di primo grado, per anni uno e mesi tre complessivi - dal 29 novembre 2017 fino all'udienza del 28 febbraio 2019 attraverso udienze intermedie di rinvio, non riscontrandosi alcuna violazione con riguardo al rinvio richiesto dal difensore all'udienza del 29 novembre 2017 come risulta dalla trascrizione del verbale di udienza - il termine di prescrizione non era maturato prima della sentenza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]