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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06221/2023

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrittoal n.

RG 4849-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02441810351, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Sez.

VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 62/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 13/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza arbitrale. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Con citazio ne notificata il 19 maggio 2017 [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società fino al 26 settembre 2016: ha esercitato, nei confronti del medesimo,l’azione di responsabilità.

L’evocato in causa, nel costituirsi,ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adito, invocando la clausola arbitrale prevista dall’art. 28 dello statuto societario: clausola che risultava essere stata peraltro soppressa per effetto di una delibera intervenuta dopo la cessazione della qualità di amministratore daparte dello stesso Bertolotti.

Il Tribunale emiliano ha disatteso l’eccezionedi incompetenza: ha osservato come trovasse nella fattispecie applicazione l’art. 5 c.p.c., in forza del quale,ai fini della determinazione della competenza, si deve aver riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda; ilGiudice del merito ha attribuito quindi ri lievo il fatto che la clausola arbitrale fossevenuta meno allorquando fu introdotto il giudizio.

2. ― H a proposto ricorso per regolamento di competenza Sez.

VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 Bertolotti.

Resiste G.F.T.,che ha depositato l’atto difensivo di cui all’art. 47, ultimo comma c.p.c. nonché, in prossimità dell’adunanza, la memoria di cui all’art. 380 ter, comma 2, c.p.c..Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e quindi per l’affermazio ne della competenza arbitrale. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il ricorrente denuncia la violazion e o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 c.c., 808 c.p.c., 34 d.lgs. n. 5/2003 e 5 c.p.c..

Deduce, in sintesi, non essergli opponibile la soppressione della clausola compromissoria, che èintervenuta dopo la sua cessazione dalla carica di amministratore di GFT.

2. ― Il ricorso per regolamento è anzitutto ammissibile.

Come è noto, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito(Cass. 8 novembre 2021, n. 32528; Cass. 8 marzo 2011, n. 5510).

3. ―Il detto ricorso è pure fondato.

Merita condivisione il rilievo svolto dal Pubblico Ministero, incentrato sul principio, affermato da questa Corte, per cui, non essendo la clausola compromissoria un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, avendo essa individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede, rientrano nella sua sfera di operatività anche le controversie che insorgono dopola cessazione del contratto, quando siano dipendenti da fatti pregressi (così Cass. 26 giugno 1992, n. Sez.

VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 8028).

In tal senso, la cessazione del rapporto che lega l’amministratore alla società non è idoneaa determinare l’inapplicabilità , alle contro versie relative a fatti insorti in costanza di quel rapporto, della clausola compromissoria che era deputata a regolare i rapporti tra la società e il suo organo.

4. ―Il tema merita qualche precisazione.

La vincolatività della clausola compromissoria rispetto agli amministratori, liquidatori e sindaci , con riguardo alle controversie promosse nei confronti di tali soggetti, poggia sull’accettazione dell’incarico da partedei medesimi (art. 34, comma 4, d.lgs. n. 5/2003).

Si tratta di una vincolatività che trae origine da un atto di volontà a contenuto negoziale: infatti, come è stato osservato in dottrina, con l’accettazione dell’incarico i soggetti che vengono a impersonaregliorgani socialimanifestano implicitamente l’ intendimento di compromettere in arbitri le controversie che li riguardano, ove l’atto costitutivo contenga una clausola compromissoria che ricomprenda le controversie in questione; tramite l’accettazione dell’incarico essi approvano la «legge del gruppo», in cui è ricompresa la scelta dello strumento arbitrale.

La competenza arbitrale relativa alle controversie che riguardano amministratori, liquidatori e sindaciha, dunque, un preciso fondamento pattizio: con l’accettazione dell’incarico gli indicati soggetti presta no adesionealla clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo e consentono che la lite che li riguarda sia sottratta alla cognizione del giudice ordinario (salve, ovviamente,le specifiche limitazioni poste dalla legge alla compromettibilità in arbitri della controversia stessa ) .

E’ in ragione di tale connotazione della competenza arbitrale nei confronti dei Sez.

VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 richiamati soggetti che sono stati fugati i dubbi di legittimità costituzionale che pure una parte della dottrina aveva avanzato quanto alla disposizione di cui all’art. 34, comma 4, d.lgs. n. 5/2003: si è osservato, infatti, che quanti sono nominati amministratori, liquidatori e sindaci possono sempre rifiutarsi di assumere la carica ove non intendano assoggettarsi alla clausola compromissoria.

In ambito societario il principio consensualistico conserva, del resto, un proprio, seppur più limitato, margine applicativo anche con riguardo alle clausole arbitrali che vincolano i soci.

Vero è, infatti, che con riguardo ai soci opera la regola maggioritaria(onde dette clausole possono essere modificate con una deliberazione, assunta da una maggioranza qualificata deisoci ― pari alla rappresentanza dei due terzi del capitale sociale ―,la quale è vincolante per la minoranza); è altrettanto vero, però, che, in base all’espressa previsione contenuta nell’art. 34, comma 6, d.lgs. n. 5/2003, a fronte delle delibere modifi cative dell’atto costitutivo introduttive o soppressive di clausole compromissorie, i soci assenti e dissenzientipossono, entro un determinato termine, esercitare il diritto di recesso.

Tale disposizione sta a significare che i soci che non abbiano votato la delibera possono prestarvi acquiescenza, ove manchino di recedere nel termine di legge, ma anche sottrarvisi, esercitando tempestivamente il recesso.

I termini dell’opzione sono qui predeterminati dal legislatore per far salvo il principio maggioritario (il quale verrebbe meno se si consentisse al singolo socio di inibire alla determinazione assunta dai soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale di produrre i suoieffetti): è in definitiva rimessa al singolo socio solo la scelta se aderire, o meno, a un assetto societario che present a Sez.

VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 elementi di novità, rispetto al passato, quanto alle modalità con cui sarannodefinite le controversie tra soci o tra soci e società.

Può essere utile qui ricordare, in replica al rilievo svolto,sul punto, dalla difesa della parte controricorrente in memoria, come si sia coerentemente ipotizzato, in dottrina,che a fronte di una modificazione dell’atto costitutivo incidente sulla clausola compromissoria, analoga facoltà dovrebbe essere accordata agli amministratori, liquidatori e sindaci, consentendo ai medesimi di rinunciare all’incarico.

E ciò proprio per far salva la volontà di tali soggetti nell’evenienza in discorso.

5. ― Tale quadro d’insieme suggerisce le considerazion i che seguono.

Anzitutto, su di un piano generale, r isulta non conforme al richiamato fondamento convenzionaledella competenza arbitrale l’idea che una modifica dell’atto costitutivo nel senso dell’introduzione della clausola compromissoria, o della soppressione di essa,sia opponibile a chi, socio, amministratore, liquidatore o sindaco,non vi abbia prestato adesione(sebbene l’espressione attenuata del principio consensualistico si traduca, nell’assetto regolatorio di cui al richiamato comma 6 dell’art. 34, nel fatto che detta adesione debba avvenire nella forma tipizzata legalmente).

In secondo luogo, proprio la disciplina contemplata per le modifiche dell’atto costitutivo nei confronti del socio chiarisce che l’inopponibilità di tali modifiche a tale soggetto si attua attraverso il recesso: recedendo dalla società il socio esclude che abbia effetto, nei propri confronti, quel mutamento del contratto sociale cui egli non intende aderire.

Se, dunque, il recesso rende inopponibile la modifica Sez.

VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 dell’atto costitutivo al socio, a maggior ragione non avrà motivo di operare, nei confronti del medesimo, unamodifica che si attui dopo che il recesso è stato esercitato.

E, per una elementare esigenza di coerenza del sistema, deve ritenersi che analoga modifica non possa operare nei confronti dell’amministratore, liquidatore o sindaco che sia cessato dall’incarico.

Il fondamento pattizio della competenza arbitrale ammette, certamente, che l’ex socio, l’ex amministratore, l’ex liquidatore e l’ex sindaco possano aderire alla modifica relativa alla competenza arbitrale che sia intervenuta dopo il recesso (del socio) o la cessazione dalla carica (degli altri soggetti sopra indicati).

Ma poiché, tornando alla fattispecie che interessa , a seguito del venirmeno de l rapporto organico tra l ’amministratore e la società , non risulta sia concretamente intervenuta tra le parti alcuna pattuizione volta a derogare alla competenza arbitrale fondata sulla clausola compromissoria(operantenel periodo in cui l’odierno ricorrente svolgeva le funzioni di amministratore), questa continu a ad essere la fonte regolatrice della competenza relativa alle controversieinsorte tra i predetti soggetti.

Non è allora concludente la decisione del Tribunale di Bologna laddove conferisce rilievo decisivo, ai fini del radicamento della competenza, alla circostanza per cui, al momento della proposizione della domanda giudiziale, la clausola compromissoria era venuta meno.

6. ― Il ricorso per regolamento va conseguentementeaccolto con declaratoria dellacompetenza arbitrale: esito, questo, che si impone alla luce del principio per cui la controversia tra l’amministratore e la società Sez.

VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 resta soggetta alla competenza arbitrale convenuta, per tale lite, con la clausola compromissoria,ovela soppressione di questa sia stata deliberata dopo la cessazione dalla carica del detto amministrator e e non sia intervenutoun accordo tra lo stesso e la società volto a privare di effetti la clausola stessa.

7. ― Le spese del giudizio di legittimità e quelle del giudizio di merito sono poste a carico della società.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara che la causa è devoluta alla competenza arbitrale; condanna GFT al pagamento, in favore di Bertolotti,delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge, oltre che alle spese del giudizio di merito, liquidate in euro 8.000,00, oltre alle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrittoal n. RG 4849-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02441810351, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Sez. VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 62/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 13/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza arbitrale. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con citazio ne notificata il 19 maggio 2017 [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società fino al 26 settembre 2016: ha esercitato, nei confronti del medesimo,l’azione di responsabilità. L’evocato in causa, nel costituirsi,ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adito, invocando la clausola arbitrale prevista dall’art. 28 dello statuto societario: clausola che risultava essere stata peraltro soppressa per effetto di una delibera intervenuta dopo la cessazione della qualità di amministratore daparte dello stesso Bertolotti. Il Tribunale emiliano ha disatteso l’eccezionedi incompetenza: ha osservato come trovasse nella fattispecie applicazione l’art. 5 c.p.c., in forza del quale,ai fini della determinazione della competenza, si deve aver riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda; ilGiudice del merito ha attribuito quindi ri lievo il fatto che la clausola arbitrale fossevenuta meno allorquando fu introdotto il giudizio. 2. ― H a proposto ricorso per regolamento di competenza Sez. VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 Bertolotti. Resiste G.F.T.,che ha depositato l’atto difensivo di cui all’art. 47, ultimo comma c.p.c. nonché, in prossimità dell’adunanza, la memoria di cui all’art. 380 ter, comma 2, c.p.c..Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e quindi per l’affermazio ne della competenza arbitrale. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il ricorrente denuncia la violazion e o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 c.c., 808 c.p.c., 34 d.lgs. n. 5/2003 e 5 c.p.c.. Deduce, in sintesi, non essergli opponibile la soppressione della clausola compromissoria, che èintervenuta dopo la sua cessazione dalla carica di amministratore di GFT. 2. ― Il ricorso per regolamento è anzitutto ammissibile. Come è noto, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito(Cass. 8 novembre 2021, n. 32528; Cass. 8 marzo 2011, n. 5510). 3. ―Il detto ricorso è pure fondato. Merita condivisione il rilievo svolto dal Pubblico Ministero, incentrato sul principio, affermato da questa Corte, per cui, non essendo la clausola compromissoria un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, avendo essa individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede, rientrano nella sua sfera di operatività anche le controversie che insorgono dopola cessazione del contratto, quando siano dipendenti da fatti pregressi (così Cass. 26 giugno 1992, n. Sez. VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 8028). In tal senso, la cessazione del rapporto che lega l’amministratore alla società non è idoneaa determinare l’inapplicabilità , alle contro versie relative a fatti insorti in costanza di quel rapporto, della clausola compromissoria che era deputata a regolare i rapporti tra la società e il suo organo. 4. ―Il tema merita qualche precisazione. La vincolatività della clausola compromissoria rispetto agli amministratori, liquidatori e sindaci , con riguardo alle controversie promosse nei confronti di tali soggetti, poggia sull’accettazione dell’incarico da partedei medesimi (art. 34, comma 4, d.lgs. n. 5/2003). Si tratta di una vincolatività che trae origine da un atto di volontà a contenuto negoziale: infatti, come è stato osservato in dottrina, con l’accettazione dell’incarico i soggetti che vengono a impersonaregliorgani socialimanifestano implicitamente l’ intendimento di compromettere in arbitri le controversie che li riguardano, ove l’atto costitutivo contenga una clausola compromissoria che ricomprenda le controversie in questione; tramite l’accettazione dell’incarico essi approvano la «legge del gruppo», in cui è ricompresa la scelta dello strumento arbitrale. La competenza arbitrale relativa alle controversie che riguardano amministratori, liquidatori e sindaciha, dunque, un preciso fondamento pattizio: con l’accettazione dell’incarico gli indicati soggetti presta no adesionealla clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo e consentono che la lite che li riguarda sia sottratta alla cognizione del giudice ordinario (salve, ovviamente,le specifiche limitazioni poste dalla legge alla compromettibilità in arbitri della controversia stessa ) . E’ in ragione di tale connotazione della competenza arbitrale nei confronti dei Sez. VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 richiamati soggetti che sono stati fugati i dubbi di legittimità costituzionale che pure una parte della dottrina aveva avanzato quanto alla disposizione di cui all’art. 34, comma 4, d.lgs. n. 5/2003: si è osservato, infatti, che quanti sono nominati amministratori, liquidatori e sindaci possono sempre rifiutarsi di assumere la carica ove non intendano assoggettarsi alla clausola compromissoria. In ambito societario il principio consensualistico conserva, del resto, un proprio, seppur più limitato, margine applicativo anche con riguardo alle clausole arbitrali che vincolano i soci. Vero è, infatti, che con riguardo ai soci opera la regola maggioritaria(onde dette clausole possono essere modificate con una deliberazione, assunta da una maggioranza qualificata deisoci ― pari alla rappresentanza dei due terzi del capitale sociale ―,la quale è vincolante per la minoranza); è altrettanto vero, però, che, in base all’espressa previsione contenuta nell’art. 34, comma 6, d.lgs. n. 5/2003, a fronte delle delibere modifi cative dell’atto costitutivo introduttive o soppressive di clausole compromissorie, i soci assenti e dissenzientipossono, entro un determinato termine, esercitare il diritto di recesso. Tale disposizione sta a significare che i soci che non abbiano votato la delibera possono prestarvi acquiescenza, ove manchino di recedere nel termine di legge, ma anche sottrarvisi, esercitando tempestivamente il recesso. I termini dell’opzione sono qui predeterminati dal legislatore per far salvo il principio maggioritario (il quale verrebbe meno se si consentisse al singolo socio di inibire alla determinazione assunta dai soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale di produrre i suoieffetti): è in definitiva rimessa al singolo socio solo la scelta se aderire, o meno, a un assetto societario che present a Sez. VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 elementi di novità, rispetto al passato, quanto alle modalità con cui sarannodefinite le controversie tra soci o tra soci e società. Può essere utile qui ricordare, in replica al rilievo svolto,sul punto, dalla difesa della parte controricorrente in memoria, come si sia coerentemente ipotizzato, in dottrina,che a fronte di una modificazione dell’atto costitutivo incidente sulla clausola compromissoria, analoga facoltà dovrebbe essere accordata agli amministratori, liquidatori e sindaci, consentendo ai medesimi di rinunciare all’incarico. E ciò proprio per far salva la volontà di tali soggetti nell’evenienza in discorso. 5. ― Tale quadro d’insieme suggerisce le considerazion i che seguono. Anzitutto, su di un piano generale, r isulta non conforme al richiamato fondamento convenzionaledella competenza arbitrale l’idea che una modifica dell’atto costitutivo nel senso dell’introduzione della clausola compromissoria, o della soppressione di essa,sia opponibile a chi, socio, amministratore, liquidatore o sindaco,non vi abbia prestato adesione(sebbene l’espressione attenuata del principio consensualistico si traduca, nell’assetto regolatorio di cui al richiamato comma 6 dell’art. 34, nel fatto che detta adesione debba avvenire nella forma tipizzata legalmente). In secondo luogo, proprio la disciplina contemplata per le modifiche dell’atto costitutivo nei confronti del socio chiarisce che l’inopponibilità di tali modifiche a tale soggetto si attua attraverso il recesso: recedendo dalla società il socio esclude che abbia effetto, nei propri confronti, quel mutamento del contratto sociale cui egli non intende aderire. Se, dunque, il recesso rende inopponibile la modifica Sez. VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 dell’atto costitutivo al socio, a maggior ragione non avrà motivo di operare, nei confronti del medesimo, unamodifica che si attui dopo che il recesso è stato esercitato. E, per una elementare esigenza di coerenza del sistema, deve ritenersi che analoga modifica non possa operare nei confronti dell’amministratore, liquidatore o sindaco che sia cessato dall’incarico. Il fondamento pattizio della competenza arbitrale ammette, certamente, che l’ex socio, l’ex amministratore, l’ex liquidatore e l’ex sindaco possano aderire alla modifica relativa alla competenza arbitrale che sia intervenuta dopo il recesso (del socio) o la cessazione dalla carica (degli altri soggetti sopra indicati). Ma poiché, tornando alla fattispecie che interessa , a seguito del venirmeno de l rapporto organico tra l ’amministratore e la società , non risulta sia concretamente intervenuta tra le parti alcuna pattuizione volta a derogare alla competenza arbitrale fondata sulla clausola compromissoria(operantenel periodo in cui l’odierno ricorrente svolgeva le funzioni di amministratore), questa continu a ad essere la fonte regolatrice della competenza relativa alle controversieinsorte tra i predetti soggetti. Non è allora concludente la decisione del Tribunale di Bologna laddove conferisce rilievo decisivo, ai fini del radicamento della competenza, alla circostanza per cui, al momento della proposizione della domanda giudiziale, la clausola compromissoria era venuta meno. 6. ― Il ricorso per regolamento va conseguentementeaccolto con declaratoria dellacompetenza arbitrale: esito, questo, che si impone alla luce del principio per cui la controversia tra l’amministratore e la società Sez. VI –RG4849/2022 camera di consiglio14.12.2022 resta soggetta alla competenza arbitrale convenuta, per tale lite, con la clausola compromissoria,ovela soppressione di questa sia stata deliberata dopo la cessazione dalla carica del detto amministrator e e non sia intervenutoun accordo tra lo stesso e la società volto a privare di effetti la clausola stessa. 7. ― Le spese del giudizio di legittimità e quelle del giudizio di merito sono poste a carico della società. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara che la causa è devoluta alla competenza arbitrale; condanna GFT al pagamento, in favore di Bertolotti,delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge, oltre che alle spese del giudizio di merito, liquidate in euro 8.000,00, oltre alle spes
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