CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5487-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta certificata del predetto difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1122/2019 della Corte di Appello di Milano, Pubblicata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione degli estratti di ruolo e delle corrispondenti cartelle di pagamento, che il contribuente Cesare VILLANI sosteneva non esserle mai state notificate, la Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, impugnata dal contribuente, dando preliminarmente atto della mancata impugnazione della statuizione di primo grado relativa alla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, dichiarava la prescrizione del diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito erariale per essere decorso il termine quinquennale dalla notifica delle predette cartella senza che l'agente della riscossione avesse fornito la prova di idonei atti interruttivi; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, quinto (ora sesto) comma, del D. Lgs. 112 del 1999 e 1, comma 197, della L. 145 del 2018, per non avere i giudici di appello considerato che dal 1999, dopo l'iscrizione a ruolo, la prescrizione dei crediti previdenziali è decennale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria sulla intempestività della notificazione delle intimazioni di pagamento, in violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ. Deduce, altresì, la sussistenza di un giudicato interno sulla regolarità della notifica sia delle cartelle di pagamento che delle intimazioni, nonché l'erroneità della sentenza impugnata in quanto l'avviso di intimazione, riprodotto nel ricorso, era stato regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 23/10/2015. 3. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono il preliminare esame di tale secondo motivo. 4. La prima censura, con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondata. 4.1. Invero, la sentenza d'appello al punto 4 si è occupata della notifica delle cartelle, affermandone la regolarità, mentre al punto 6 si è occupata della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione successivi alle notifiche delle cartelle, affermando che l'agente della riscossione non aveva fornito la prova «di idonei atti interruttivi della prescrizione quinquennale successivi alla notificazione delle cartelle», specificando che nel fascicolo di primo grado risultavano prodotti due documenti (n. 5 e n. 6) relativi a «tentativi di notifica» delle intimazioni riferite a tre cartelle di pagamento non andate a buon fine. Va infatti osservato che la Corte di merito, riferendosi al documento n. 5, afferma che si tratta del tentativo di notifica, non andato a buon fine, <per>, e non <di>, due cartelle di pagamento. Quanto al documento 6, non è idonea ad indurre in equivoco la circostanza che la Corte d'appello, esaminando tale documento, indica come <cartella di pagamento>, anziché come <intimazione di pagamento>, quello avente n. 0620060185847174000, posto che dallo stesso documento riprodotto nel ricorso (pag. 10), costituito da una ricevuta di notifica a mezzo PEC, risulta che il numero sopra indicato corrisponde all'intimazione di pagamento notificato in data 23/10/2015.5. Nel motivo in esame la ricorrente deduce altresì l'es%enza di un giudicato interno in ordine alla questione dell'intervenuta interruzione della prescrizione avendo il contribuente dichiarato nell'atto di appello che tutte le notifiche si erano perfezionate, senza distinguere tra notifiche delle cartelle di pagamento e notifiche delle intimazioni, e che comunque la statuizione era errata in quanto l'avviso di intimazione, riprodotto nel ricorso, era stato regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 23/10/2015. 5.1. Anche tale censura è manifestamente infondata atteso che, seppure fossero vere le affermazioni circa le ammissioni fatte in giudizio dal contribunete, esse atterrebbero ad un profilo diverso da quello indicato dalla ricorrente, ovvero alla regolarità della notiifca e non a quello dell'eventuale decorso del termine prescrizionale tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dei successivi atti interruttivi. E a tale riguardo va rilevato che la Corte territoriale ha espressamente affermato che nell'intimazione notificata in data 23/10/2015, <la cartella è indicata come notificata il 27.5.2006>, cioè ben nove anni prima, sicchè quell'intimazione risulta notificata quando era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile nel caso di specie, per come si dirà esaminando il primo motivo di ricorso. 6. Con tale (primo) motivo, la ricorrente ha sostenuto che ai sensi degli artt. 20, quinto (ora sesto) comma, del D. Lgs. 112 del 1999 e 1, comma 197, della L. 145 del 2018, dopo l'iscrizione a ruolo, la prescrizione dei crediti previdenziali è decennale 6.1. Il motivo è infondato e va rigettato. 6.2. Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23397/2016, hanno affermato che "il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (vedi anche Sez. 5, n. 28576/17). 6.3. Orbene, applicando il suesposto principio di diritto, non può revocarsi in dubbio che l'affermazione giurisprudenziale che individua il termine di prescrizione della pretesa fiscale divenuta irrevocabile, per effetto della definizione del procedimento giurisdizionale promosso dal contribuente, in quello decennale, si riferisce alla fattispecie - che qui non ricorre - in cui l'accertamento sia divenuto definitivo per mancata impugnazione giurisdizionale, essendo il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non più l'atto amministrativo, ma la sentenza. 6.4. Questa Corte ha di recente ribadito che "Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l' actio iudicati." (Cass. n. 9076/2017). Se ciò è vero, la stessa differenziazione va fatta per il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. 6.5. Né può ritenersi applicabile il termine decennale previsto dall'art. 20, comma 6 del d.lgs. n. 112 del 1999 per il procedimento amministrativo finalizzato al rimborso delle quote inesigibili, cui ha fatto riferimento il ricorrente, atteso che detto termine, strettamente inerente al procedimento in parola, non può in alcun modo interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del soggetto debitore (Cass., Sez. U., n. 23397 del 2016; Cass. n. 31352 del 2018; Cass. n. 9746 del 2020). 6.6. Nella specie il motivo risulta pertanto infondato, in quanto il giudice di merito si è attenuto ai principi sopra esposti avendo ritenuto che il credito per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento ormai divenuto definitivo per la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, sia soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto per il tributo e non invece all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. 7. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 21/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] oe52n. \\, n:POI-[OSCURATO:PERSONA] oggi, .._ 22 [OSCURATO:PERSONA] jtr PERTO Paol- .nti °X, CORTE si:1"P 1:11A.-^,