CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
KARY (CUI 05767PU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato ascritto al prevenuto, avuto riguardo a quanto emerso dall'esame dei verbalizzanti, i quali hanno chiaramente individuato il [OSCURATO:PERSONA] quale autore della condotta di spaccio e di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish. Altrettanto logica e priva di errori in diritto la motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essenzialmente fondata su gravità e reiterazione dei fatti addebitati, secondo un percorso argomentativo che non può essere rimesso in discussione nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichia P.Q.M