CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 13957/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], trasmessa in data 18 febbraio 2025, a sostegno della istanza di trattazione orale precedentemente inviata; Ritenuto che il primo e il secondo motivo non sono consentiti, poiché il ricorrente contesta la consistenza della prova indiziaria e la solidità della relativa motivazione, esclusivamente sollecitando una diversa valutazione delle prove dichiarative in ordine al delitto presupposto, a fronte di una congrua motivazione sul punto da parte della Corte territoriale (cfr. pp. 1-3, sulla provenienza illecita delle banconote da cento dollari oggetto di riciclaggio, desunta dalla denuncia di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], e sulla consapevolezza di ciò in capo all'imputato, che ha proceduto al cambio in più tranches e in luoghi diversi per non destare sospetti); che il terzo motivo è manifestamente infondato, apparendo indubitabile l'integrazione del fatto tipico mediante condotta di movimentazione di valuta estera, con frammentata attività di cambio in euro (evidentemente idonea a dissimulare l'origine del denaro; cfr. Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021, confl. comp., Rv. 282314- 01) e, conseguentemente, la sussistenza dell'elemento soggettivo, nei termini sopra accennati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7