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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 39392/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 16282/2024 - Rel.

Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del 9 marzo 2023 del Tribunale di Brescia che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati di minaccia aggravata e per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/1975 e, disapplicata la contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da congrua motivazione e da un attento esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte di appello evidenzia come i precedenti risultanti a carico dell'imputato costituiscono senz'altro un elemento di segno negativo, la cui particolare tendenza a commettere reati è testimoniata anche dalla circostanza per cui lo stesso ha riportato ulteriori condanne in epoca successiva al fatto per cui si procede.

Non emergono, dunque, elementi positivi che possano giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche (si veda pagina 7 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

COsì deciso il 25 settembre 2024 es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 16282/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del 9 marzo 2023 del Tribunale di Brescia che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati di minaccia aggravata e per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/1975 e, disapplicata la contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da congrua motivazione e da un attento esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte di appello evidenzia come i precedenti risultanti a carico dell'imputato costituiscono senz'altro un elemento di segno negativo, la cui particolare tendenza a commettere reati è testimoniata anche dalla circostanza per cui lo stesso ha riportato ulteriori condanne in epoca successiva al fatto per cui si procede. Non emergono, dunque, elementi positivi che possano giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche (si veda pagina 7 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. COsì deciso il 25 settembre 2024 es
Sentenza Cassazione n. 39392/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris