CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13314/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente- controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché controCe.a.s. -[OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legalerappresentante pro tempore.-intimata-Numero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5130/2023depositata il 14/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. inliquidazione, (d'ora in poi “Fedit”),con atto di citazione notificato in data26/7/1999, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma laLiquidazione concordatizia della Federazione Italiana dei [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. in concordato preventivo (di seguito indicata“Liquidazione” ) chiedendo che la Liquidazione fosse condannata aconsegnarle attività per un controvalore di Lire 95.493.543.370.1.1 L’attrice affermò di aver eseguito, per conto dello Stato, inapplicazione del Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, operazioniconcernenti l'ammasso di merci e prodotti ritenuti indispensabili perl'approvvigionamento nazionale, provvedendo a tenere separata, anche inapplicazione della L. 22 dicembre 1957, n. 1924, la relativa gestionerispetto a quella riguardante ogni altra sua attività; i beni ricadenti in talegestione erano estranei alla cessione ai creditori prevista nella sentenzadel 4/7/1991 che aveva omologato il concordato preventivo, perl'appunto liquidatorio e ciò nondimeno una parte di tali beni, oggetto digestione separata, erano stati trattenuti da Fedit.2 Il Tribunale di Roma (sent. n. 21403/02) dichiarò improponibile ladomanda, assumendo che essa avrebbe dovuto essere fatta valere in sedeconcorsuale e la Corte d’Appello della stessa città confermò talestatuizione (sent. n. 2382/07).3 Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione sia Fedit che laLiquidazione; le Sezioni Unite della Corte Cassazione, con sentenza n.16504 del 15 luglio 2009, accolsero il primo motivo del ricorso principaleNumero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026concordato, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa allastessa Corte d'Appello di Roma affermando il principio secondo il quale «le domande con cui il debitore assoggettato alla procedura di concordatopreventivo con cessione dei beni intenda far accertare che una parte delpatrimonio acquisito dal liquidatore giudiziale non è compresa nell'attivosocietario contemplato dal concordato stesso (trattandosi nella specie dibeni della Federazione italiana dei consorzi agrari costituenti unpatrimonio a gestione separata, in quanto risultanti da operazioni condottenell'interesse e per conto dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo n.1235 del 1948, articoli 2 e 3, ratificato dalla L. n. 561 del 1956,applicabile ratione temporis) e chieda perciò la condanna del medesimoliquidatore alla relativa restituzione, sono proponibili nelle formedell'azione ordinaria di cognizione».4 Riassunto il giudizio, con sentenza n.3757/2014 del 5/6/2014, la Corted'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata respinse ladomanda proposta in primo grado dalla Fedit rilevando, per quanto qui diinteresse, che la documentazione tempestivamente prodotta da Fedit nonera idonea a provare la fondatezza della pretesa spiegata, ne' potevaessere al riguardo disposta la richiesta consulenza tecnica, atteso il suocarattere esplorativo.5 La Corte di Cassazione , con ordinanza del 17/9/2018 n. 23314/2018 ,accolse il primo motivo del ricorso e cassò la sentenza affermando ilseguente principio : «Nel vigore dell'articolo 184 c.p.c., nel testomodificato dall'articolo 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353,applicabile ratione temporis, la concessione del termine ivi previsto non èrimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamentealla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale alla correttaestrinsecazione del diritto di difesa, di guisa che, ove detto termine siastato illegittimamente negato, e la parte interessata abbia nondimenoNumero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026effettuato già nel corso del giudizio di primo grado produzionidocumentali, esse non possono essere ritenute inammissibili dal giudiced'appello in ragione dell'omessa assegnazione del termine medesimo», erinviò la causa alla Corte distrettuale affinché verificasse la sussistenza deipresupposti, sulla base di tale documentazione, per disporre la consulenzatecnica richiesta da Fedit.6 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento,per quanto di ragione, dell’appello proposto dalla Fedit ed in riforma dellasentenza del Tribunale di Roma n. 21403/02, dichiarava che il totale dellesomme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore dellaStato), ammontava a vecchie Lire 95.493.543.370 (pari ad€.49.318.299,29) e per l’effetto, condannava la Liquidazione alpagamento in favore di Fedit del suindicato importo, oltre agli interessilegali dal 1/1/1989.6.1 La Corte distrettuale, in punto di genericità della domanda e dilegittimazione processuale attiva e passiva delle parti, richiamava le ampieargomentazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Uniten.16504/2009 (emessa a seguito del primo ricorso per cassazione), edescludeva che sulla ritenuta (da parte della Corte d’Appello con lasentenza cassata n.3757/2014) non idoneità della documentazione giàprodotta dalla appellante Fedit a provare il fondamento della sua domandasi fosse formato il giudicato interno, in quanto la sentenza del secondogiudice rescindente, dopo aver considerato ammissibile e scrutinabile ladocumentazione, erroneamente ritenuta tardiva dalla sentenza della Corted’Appello di Roma n.3757/2014 del 5/6/2014, aveva demandato al giudicedi rinvio una nuova valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.6.2 Nel merito la Corte riteneva che le risultanze della consulenza tecnicaavevano consentito di accertare che la somma di vecchie Lire95.493.543.370, indicata dall’ex Commissario, ed oggetto di richiesta diNumero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026restituzione, corrispondeva esattamente alla somma emergente dai bilancidi verifica delle gestioni ammassatorie; bilanci, peraltro, prodotti e formatidalla Liquidazione ; tale valore emergeva dalla stessa documentazionecontabile e dai mastrini prodotti sin dal giudizio di primo grado ed avevatrovato conferma ulteriore con l’analisi della gran mole di documentazionecontabile (bilanci e rendiconti delle gestioni ammassatorie ) esaminata.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a cinque motivi, illustrati con memoria. Fedit ha svolto difese concontroricorso. Ce.a.s. -[OSCURATO:PERSONA] srl è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Va dichiara l’inammissibilità del controricorso proposto dalla Liquidazionein quanto non tempestivamente depositato.1.1 L’art. 370 c.p.c. secondo la nuova formulazione applicabile rationetemporis, ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lvo 149/2022, al caso di specie(essendo stato il giudizio per Cassazione introdotto con notifica del ricorsodopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), prevede che «la parte contro il quale il ricorso è diretto,se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositareentro quaranta giorni dalla notifico del ricorso . In mancanza essa non puòpresentare memorie, ma solo partecipare alla discussione orale».1.2 Il ricorso per cassazione è stato notificato in data 14/9/2023; iltermine ex art. 370 c.p.c. veniva a scadere martedì 24/10/2023; ilcontroricorso risulta essere stato depositato in data 25/10/2023 e, quindi,senza il rispetto del termine di legge.2 Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt.99, 101, 112, 163, comma 3, nn. 3 e 4, 164, comma 4, 384, comma 2,392 ss., 132 e 119 disp. att. c.p.c. e 111, comma 7, Cost., in relazioneall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello,giudice di rinvio, omesso di rilevare la nullità della domanda giudiziale diNumero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026la vicenda acquisitiva del credito rivendicato (causa petendi); l’omessarilevazione del vizio e l’omessa sua sanatoria avrebbero avuto, a dire delricorrente, l’effetto della lesione del contraddittorio, in quanto laLiquidazione convenuta non ha mai potuto contraddire causa cognita sullepretese di parte attrice, nonché della violazione del principio delladomanda e di quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.3 Il motivo è infondato.3.1 Sulla dedotta invalidità della domanda introduttiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] indeterminatezza la sentenza delle Sezioni Unite n. 16504/2009 si ècosì espressa «I termini oggettivi della controversia sono, ovviamente,definiti dalle domande formulate dalla Federconsorzi sin dall'attointroduttivo del giudizio di primo grado ed ancora riproposte nell'attod'appello e nelle conclusioni del giudizio di secondo grado, quali figuranonell'epigrafe dell'impugnata sentenza. Domande che mirano a faraccertare che "le attività del controvalore di L.. 95.493.543.370 per mercivendute e crediti diversi ... non fanno parte delle attività cedute per ilsoddisfacimento dei creditori concordatari e sono da ricomprendere traquelle riferibili alla gestione ammassi per conto dello Stato ... "e,conseguentemente, a far condannare il liquidatore giudiziario ariconsegnare dette attività alla Federconsorzi, in persona del commissariogovernativo. L'evidente presupposto di tali domande è che le attività di cuisi controverte - denaro o crediti che siano - sono state di fatto apprese dalliquidatore giudiziale: donde, appunto, la richiesta della società diaccertare che, invece, dette attività non hanno titolo per essere inseritetra i beni da liquidare in favore dei creditori concordatari e debbono essererestituite alla Federconsorzi, affinchè quest'ultima possa renderne contoallo Stato nel cui interesse è previsto che siano separatamente gestite.Discende da ciò che la presente causa ha ad oggetto la correttaindividuazione dei beni ceduti dalla Federconsorzi ai creditori concordataried a tal fine affidati al liquidatore giudiziale; e poco importa, a questoNumero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026riguardo, tanto stabilire se siffatta controversa individuazione debbaoperarsi mediante la specificazione di beni inizialmente identificati solo nelgenere o altrimenti, quanto discutere in ordine al rispetto o meno sindall'origine dell'obbligo di tenere una contabilità separata inerente allagestione degli ammassi per conto dello Stato, attenendo questo semmaialla fondatezza del richiesto accertamento ed al modo in cui esso può averluogo, ma non all'individuazione dei termini oggettivi della domanda” edancora , rigettando lo specifico motivo del ricorso incidentale, « Se è vero,infatti, che l'impugnata sentenza non si è particolarmente diffusa aspiegare le ragioni per le quali ha rigettato il motivo d'appello concernentel'eccepita nullità della citazione, è vero altresì che l'infondatezza di taleeccezione, immediatamente riscontabile in questa sede per il caratteremeramente processuale della questione sollevata, priva di ogni rilievo ildenunciato difetto motivazionale. La nullità della citazione per omessadeterminazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o laassoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale delprovvedimento giurisdizionale richiesto e sotto quello sostanziale di benedella vita di cui si domanda il riconoscimento. Per aversi nullità, il citatoart. 165 richiede - si badi - che la determinazione della cosa oggetto delladomanda risulti, se non addirittura del tutto omessa, "assolutamente"incerta (cfr., tra le altre, Cass. 5 aprile 2005, n. 7074; e 12 novembre2003, n. 17023). Non è però questa di sicuro la situazione che siprospetta nel presente caso, essendo sufficiente leggere la domanda - giàsopra richiamata - per individuare ciò che in essa si richiede:l'accertamento della consistenza dei valori compresi nel novero dei beniacquisiti dal liquidatore giudiziale che, viceversa, avrebbero dovutoesserne esclusi in quanto facenti parte della gestione separata degliammassi per conto dello Stato. L'ammontare di tali valori è anche indicatoin una cifra numerica, pur con la clausola di variabilità conseguenteall'eventuale diverso risultato dell'istruttoria da espletare; ma neppurNumero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026questo sarebbe stato un requisito indispensabile, ben potendosiammettere che, una volta identificato l'ambito entro il quale undeterminato accertamento è richiesto, la parte non si spinga a prevederesin dall'inizio l'esito dell'invocato accertamento e proponga un'eventualedomanda di condanna al pagamento di quanto risulterà dall'istruttoria».3.2 Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, sulla questione inrito si è formato il giudicato sin dalla prima sentenza del giudicerescindente che, confermando la decisione sul punto resa dalla Corted’Appello n.2382/2007, ha respinto la specifica censura diindeterminabilità contenuta nel secondo motivo del controricorso propostodalla Liquidazione.4 Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.384, comma 2, 394, 191 ss., 156 ss., 115, 116, 132 e 119 disp. att. c.p.c.e 101 c.p.c. e 111, comma 7, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello violato il principio di dirittoaffermato da Cass. n. 23314/2018, secondo il quale il giudice del rinvio(prosecutorio) avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta daparte attrice e decidere, sulla sola base di essa, se disporre o meno unaCTU contabile. La Corte d’appello ha invece consentito al CTU diesaminare la documentazione conservata negli archivi Fedit siti in Ceccano(FR) con violazione del principio del contraddittorio, del principiodispositivo e di valutazione della prova e con violazione altresì del quesitospecifico posto dalla Corte d’appello, che limitava l’esame contabile alladocumentazione contrassegnata dalla “sigla 50”. La ricorrente lamenta,altresì, la carenza di motivazione sulla circostanza che al CTU sia statoconsentito l’accesso ai magazzini di Ceccano senza limitare il suo esamealla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio da Fedit.5 Il motivo è infondato in ogni sua articolazione.5.1 Secondo il principio di diritto enunciato dal secondo giudicerescindente ( ordinanza della Corte di Cassazione n. 23314/2018) «NelNumero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026vigore dell’art. 184 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 26 novembre 1990,n. 353, art. 18, applicabile ratione temporis, la concessione del termine iviprevisto non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegueautomaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale allacorretta estrinsecazione del diritto di difesa, di guisa che, ove dettotermine sia stato illegittimamente negato, e la parte interessata abbianondimeno effettuato già nel corso del giudizio di primo grado produzionidocumentali, esse non possono essere ritenute inammissibili dal giudiced’appello in ragione dell'omessa assegnazione del termine medesimo,verificando (sc.: il giudice di rinvio) se sussistono i presupposti, sulla basedi tale documentazione, per disporre la consulenza tecnica richiesta da5.2 Dunque la Corte di legittimità demandava al giudice di rinvio lavalutazione dell’ammissione della CTU anche sulla scorta delladocumentazione tardivamente prodotta dall’attrice, la cui produzione erastata dichiarata inammissibile dal primo giudice di rinvio sulla base di unaerrata interpretazione dell’art. 184 c.p.c, non ponendo, nel caso diammissione della CTU, alcuna limitazione alla formulazione dei quesiti aall’individuazione delle attività del consulente funzionali all’espletamentodell’incarico.5.3 Ora, al di là della natura, restitutoria o prosecutoria del rinvio, la Cortedistrettuale si è pienamente attenuta a tale principio, ammettendo la CTUsul presupposto che, alla luce dell’esame della documentazione prodottadall’attrice, la richiesta dell’accertamento peritale non era esplorativa eformulando i quesiti, disponendo la loro integrazione nel contraddittoriodelle parti e conferendo i poteri dell’ausiliario del giudice di esame edacquisizione della documentazione custodita presso i locali di Ceccanoavuto riguardo anche alla natura contabile dell’incarico al CTU che ampliail perimetro dei poteri del perito della Corte.Numero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/20265.4 L’art 198 c.p.c. prevede che «quando è necessario esaminaredocumenti contabili e registri , il giudice istruttore può dare incarico alconsulente tecnico ...il consulente sentite le parti, e previo consenso ditutte , può esaminare anche documenti e registri non prodotti causa».Al riguardo va segnalato che questa Corte ha affermato che «In materiadi esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dalgiudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza delladisciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, ancheprescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documentinecessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se direttiprovare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda edelle eccezioni» ( cfr. Cass. S.U. n. 3086/2022).5.5 Nel caso di specie il consulente è stato autorizzato, già conconferimento dell’incarico – attività processuale esperita con il pienorispetto del principio contraddittorio delle parti- ad esaminare ladocumentazione giacente presso i locali di archivio della Fedit ubicati inCeccano.6 Il terzo motivo oppone nullità della sentenza per violazione degli artt.191 ss., in particolare 193 e 194, 392 ss., nonché 132 c.p.c. e 119 disp.e 4 c.p.c. per avere la Corte d’Appello omesso di dichiarare la nullità dellaCTU e per avere deciso la causa fondandosi su CTU nulla, posto che ilconsulente tecnico d’ufficio, scelto intuitu personae (in quanto Presidentedel Consiglio dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Roma) inragione della delicatezza e importanza economica della controversia, hasistematicamente delegato gli accertamenti “inquisitori” (ricerca edacquisizione di documenti) svolti nei magazzini di Ceccano (FR), nelladisponibilità di Fedit, a giovani collaboratori di studio, mai autorizzati dallaCorte, che non hanno mai prestato giuramento nelle mani della Corte,Numero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026laddove la prestazione del CTU non poteva che essere personale e nondelegabile.7 Il motivo è infondato.7.1 Secondo l’orientamento di questa Corte, richiamato anche dallasentenza «in tema di consulenza tecnica, eventuali irritualitàdell'espletamento (nella specie la partecipazione a un sopralluogo, senzaautorizzazione, in luogo del consulente d'ufficio, di un suo collaboratore)ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto deldiritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificarequali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità» (cfr. Cass. 13428 /2007).7.2 Nel caso di specie non è in discussione che il giudizio di valutazionedella documentazione e la redazione della relazione siano stati svoltipersonalmente dal dr. Civetta; non è stato allegato da parte dellaricorrente alcun elemento tale da consentire di ritenere che l’asseritaillegittima attività di acquisizione della documentazione presso i locali diCeccano svolta dai collaboratori del consulente tecnico abbia avutonegative ricadute sul dispiegarsi del diritto di difesa della convenuta.8 Il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.115, comma 1, 116, comma 1, 132 c.p.c. e 119 disp. att. c.p.c. e 111,comma 7, Cost., e 384, comma 2, 394 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso l’esame difatti decisivi per il giudizio controversi tra le parti e per aver motivato inmodo contraddittorio e del tutto ingiustificato alla luce delle obiettiveemergenze istruttorie, così violando il canone del prudente apprezzamentodella prova e in particolare della CTU, i cui risultati parziali e dubitativi inalcun modo giustificavano la decisione di accoglimento integrale delladomanda Fedit.8.1 In particolare la ricorrente lamenta che: 1) la coincidenza delprospetto redatto dal [OSCURATO:PERSONA] perNumero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026conto dello Stato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i saldi indicati in contabilitànon ha alcuna valenza probatoria; 2) è falsa l’affermazione che i bilancisiano stati predisposti dalla Liquidazione, in quanto sono atti approvatidalla Fedit anche dopo l’apertura della procedura di concordatopreventivo; 3) il quesito principale implicava l’accertamento dell’esistenza,non scontata, delle presunte somme non trasferite, non già la meraconferma della quantificazione operata dal Commissario avv.Lettera, e larilevazione di rendiconti delle campagne di ammasso in perdita è unelemento comprovante che l'eventuale pagamento da parte dello Stato, asaldo dei suddetti rendiconti (quale ristoro del deficit residuo), avrebbesemmai l'effetto di azzerare il deficit, ma non quello di creare eccessi diliquidità ;4) la Corte d’Appello ha recepito gli accertamenti effettuati dalCTU sul primo quesito ( esaminando una sola gestione di ammasso sudieci, e soltanto per le annualità dalla 46/47 alla 50/51) ma non hamotivato circa la mancata risposta del CTU a tutta una serie di quesiti(dettaglio delle campagne e dei singoli importi; accertamento dei risultatidi gestione positivi o negativi; effettive movimentazioni di tali risultati suiconti correnti della Fedit; eventuali riversamenti in favore dello Stato dieventuali avanzi di gestione) ed è incorsa in un ulteriore viziomotivazionale facendo riferimento ai saldi contabili al 31.12.1988, dataantecedente di 3 anni e mezzo l’omologa del concordato preventivo(23.7.1992) e di circa dieci anni la data dell’atto di citazione (1999); 5) ilCTU ha fornito la risposta al primo quesito nonostante la documentazionecontraddistinta dalla sigla “50” sia risultata lacunosa con assenza totaledei libri inventari e sostanzialmente totale dei libri giornale e dei mastrini;6) l’importo oggetto della domanda (Lire 95 mld circa) è determinato,comunemente accettate e del tutto inattendibile procedimento diinterpretazione dei rendiconti, dei mastrini e delle movimentazionerisultanti dai conti correnti e l’esame della contabilità; 7) la CorteNumero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026distrettuale si è limitata a somministrare una motivazione standardizzatae avulsa dal caso concreto disattendendo le critiche mosse dal consulentedella parte convenuta.9.Il motivo è inammissibile.9.1 La motivazione che sorregge la sentenza non è né carente néperplessa o contraddittoria avendo la Corte d’Appello rappresentato leragioni in fatto e in diritto della decisione di verifica delle somme nontrasferite dalla liquidazione a Fedit, a prescindere se esse siano il frutto omeno di una campagna con saldo positivo, che recepisce gli accertamentiperitali, suffragati dall’esame della gran mole di documenti contabiliesaminati dal CTU.9.2 Le censure, complessivamente argomentate come violazione di leggee omesso esame di fatti decisivi, si risolvono, sostanzialmente, in una nonconsentita contrapposizione valutativa delle risultanze istruttorie rispetto aquella, motivata e coerente, operata dal giudice di merito (cfr. tra le tantee più recenti Cass. n. 21381/2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU,n. 34476/2019, 35870/2022, 35782/2023, 35006/2024, 20895/2025, e6512/2026).9.3 Né è pertinente il richiamo agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione incui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli; la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operatosecondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle unaltro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a unadifferente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), oal contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di unaprova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che ilNumero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U n. 20867-20).10 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.344, 91 ss., 112 c.p.c., nonché 132 c.p.c. e 119 disp. att. e 111, comma7, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per avere laCorte di appello omesso di pronunciarsi (motivazione inesistente, neppureapparente) sulle spese a carico dell’interventore volontario conmotivazione tautologica e incomprensibile.11.Il motivo è inammissibile.11.1 Va precisato che la Ce.a.s. -[OSCURATO:PERSONA] srl risultaintervenuta solo nel secondo giudizio di rinvio a sostegno delle ragionidella liquidazione dal momento che le conclusioni , trascritte nel decretoerano le seguenti : «accertata l’inesistenza del dedotto credito delMinistero ovvero, in subordine, l’intervenuta prescrizione dello stesso,dichiarare che nulla è dovuto dalla Liquidazione alla Federconsorzi inragione dei rapporti intercorsi e rigettare la domanda da quest'ultimaproposta».11.2 La Corte ha dichiarato compensate «le spese della parteintervenuta».Manca, quindi, uno specifico interesse da parte della Liquidazione, che nonè giuridicamente soccombente nei confronti della Ce.a.s, terza intervenutaper sostenere le sue ragioni, ad una pronuncia sulle spese relative alrapporto processuale intercorrente tra l’intervenuta e Fedit.Conclusivamente il ricorso è rigettato12 Nulla è da statuire sulle spese essendo il controricorso inammissibileper le ragioni all’inizio esposte. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaNumero registro generale 18083/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 13314/2026Data pubblicazione 08/05/2026ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11 marzo 2026.Il Presidente