CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 07566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ) che ha concluso chiedendo i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, in data 18 aprile 2019, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, commesso in data 2 agosto 2016. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputata consta di un solo motivo, quivi enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che deduce, ai sensi dell'art. 125 e 544 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione, sub specie di assenza grafica della stessa, dando conto l'argomentazione rassegnata a sostegno della decisione impugnata di elementi fattuali (la data di emissione della sentenza di primo grado, la data di commissione del reato, il nome degli agenti accertatori e l'entità della multa irrogata) del tutto estranei alla regiudicanda. 3. Con requisitoria in data 24 gennaio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. La motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - in quanto le argomentazioni rassegnate in ordine alla ricostruzione del fatto, necessariamente prodromica rispetto alla valutazione della responsabilità della Scannella, non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), essendosi richiamati elementi di dettaglio (la data del commesso reato e l'identità dei tecnici accertatori) atti a far ritenere che la vicenda scrutinata dalla Corte territoriale fosse altra rispetto a quella nella quale era coinvolta l'imputata. 5. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso, in Roma il 14 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente lene Scord