CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 38956/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in punto di riqualificazione del fatto è riproduttivo di deduzioni già oggetto di valutazione e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del quantitativo di hashish rinvenuto, corrispondente a più di mille dosi droganti, circostanza che risulta di per sé significativa nel quadro della delineata destinazione allo spaccio, suffragata da appunti con nome e cifre, dal rinvenimento di somme di denaro non confacenti alla capacità reddituale del ricorrente e alla presenza di strumenti di controllo visivo, elementi tali da attestare un'attività svolta con modalità strutturate e non riconducibile al paradigma della lieve entità, oltre che di certo inidonei a svilire il valore attribuibile al dato ponderale; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, riguardanti il trattamento sanzionatorio, risultano manifestamente infondati, essendo stato dato non arbitrariamente conto delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche, a fronte di precedenti penali, e della necessità dell'irrogazione di una pena superiore al minimo, seppur in concreto ridotta nel giudizio di appello, senza che siano stati prospettati profili di arbitrarietà di tale valutazione; Ritenuto che il quarto motivo è genericamente formulato oltre che manifestamente infondato, essendo stata disposta confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309 del 1990 e non essendo stati forniti specifici elementi idonei a giustificare diversamente la disponibilità della somma rinvenuta, di per sé sproporzionata rispetto alla capacità reddituale nota; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il C