CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9614/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 10 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nato ad Alessandria il Atto di recupero d’imposta per investimenti operati in aree svantaggiate, ex l. n. 388 del 2000 4.4.1973, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e allegata al controricorso , dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Studio LBM),alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2314/06/2020emessa dalla CTR Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] -il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di recupero in materia di credito d’imposta, relativo all’anno 2006, per investimenti operati in aree svantaggiate. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese di giudizio. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] - accoglieva il gravame, evidenziando che, essendosi il contribuente uniformato alle indicazioni dell’amministrazione finanziaria, l’applicazione di sanzioni ed interessi si rivelava illegittima. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della decisione, la grave illogicità, il travisamento dei fatti, la nullità apparente, l’omessa motivazione e la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR individuato l’oggetto della controversia nel “mancato riconoscimento della detrazione per credito d’imposta maturato ai sensi dell’art. 8 legge 388/2000, per investimenti nelle aree svantaggiate, a seguito della sospensione del credito d’imposta”, anziché nella contestazione della effettiva determinazione e quantificazione di quel credito d’imposta. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 l. n. 388/2000 e 3 d.l. n. 253/2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR travisato i fatti, riconducendo gli stessi ad una normativa non pertinente, atteso che l’oggetto della controversia era ab origine costituito dalla effettiva determinazione e quantificazione del credito d’imposta ex l. n. 388/2000. 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. In osservanza del principio di autosufficienza, la ricorrente ha trascritto la motivazione dell’atto di recupero impugnato nella presente sede, dalla quale si evince che l’Ufficio aveva proceduto al recupero del credito d’imposta spettante in astratto ai sensi dell’art. 8 della l. n. 388/2000 sulla base del rilievo per cui le spese incrementative attinenti a beni non aventi unaloro autonoma funzionalità rispetto al bene cui accedevano non erano agevolabili, costituendo meri costi. Ragion per cui non corrisponde alla realtà l’assunto, posto dalla CTR a fondamento della propria decisione, secondo cui la vicenda contenziosa avrebbe per oggetto il mancato riconoscimento della detrazione del credito d’imposta maturato ai sensi dell’art. 8 l. n. 388/2000, per investimenti in aree svantaggiate, “a seguito della sospensione del credito d’imposta” (disposta, con decorrenza dal 14.11.2002e fino al 30.3.2003, dal d.l. n. 253/2002 a causa di problemi di insufficiente copertura finanziaria dell’agevolazione in questione). Che l’erronea impostazione iniziale data alla questione abbia inciso sulla decisione finale della controversia lo si desume dai successivi passaggi logici sottesi alla stessa:1)l’aver l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 360/E del 18.11.2002, sospeso con effetto immediato l’operatività dei codici tributo 6734 e 6742 relativi alla fruizione dei crediti di imposta, istituendo in pari data in nuovi codici tributo 6747 e 6748 relativi alla restituzione del credito utilizzato; 2)l’essere in contestazione solo l’utilizzo del credito di imposta nel periodo di sospensione previsto dal d.l. n. 253/2002; 3)il non poter essere irroga te sanzioni o richiesti interessi moratori al contribuente, allorquando questi si sia conformato alle indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima. Né può conferirsi rilievo, in senso contrario, all’eccezione sollevata nel controricorso dalla contribuente, secondo cui sulla questione sollevata si sarebbe formato il giudicato esterno a seguito della sentenza resa dalla CTP di Milano n. 5199/2015, per altro e diverso periodo d’imposta sempre scaturente dal medesimo pvc, avente ad oggetto, a suo dire, questioni identiche sul piano fattuale e sul piano delle qualificazioni giuridiche (recupero costi siccome asseritamente riconducibili non ad immobilizzazioni immateriali, ma a meri costi, e mancato riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti realizzati dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Invero, in violazione del principio di autosufficienza, la resistente ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, nel controricorso le due pronunce, né si è peritata di allegarle almeno allo stesso. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria– sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] - in dif