CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17055/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza n. 1570/2022 della CORTE D'APPELLO di1701 L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1219/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila,in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della sentenza del Tribunale di L’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA],accoglieva l’opposizione da questa proposta, ai sensi dell’art. 3 del R.D.Numero registro generale 10994/2023n. 639/1910, avverso ingiunzione di pagamento dell’AgenziaN umdeerol sleez ionale 1701/2026Numero di raccolta generale 17055/2026Entrate, e compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio.Data pubblicazione 31/05/20262. L’ingiunta era stata licenziata dall’Agenzia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] persuperamento del periodo di comporto. Il licenziamento era statoannullato nel 2017 dal Tribunale di Sulmona, che aveva ordinato lareintegrazione nel posto di lavoro e condannato l’Agenzia al pagamentodi una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dallicenziamento alla reintegra. La sentenza era stata riformata dalla Cortedi appello di L’Aquila, che aveva respinto l’impugnazione, e condannatola lavoratrice al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio. Lasentenza era stata impugnata per cassazione dalla lavoratrice.L’Agenzia, che nelle more del giudizio di appello aveva dato esecuzionealla sentenza di primo grado, aveva ingiunto alla lavoratrice ilpagamento in restituzione della somma di €. 52.655,48.3. Giuliani aveva opposto l’ordinanza deducendo di dover restituiresolo il netto, eccependo in compensazione controcrediti, e censurandola pretesa di ripetizione delle spese del doppio grado, per indebitaduplicazione dei titoli, e sul rilievo che nel primo grado l’Agenzia si eradifesa tramite funzionario.4. L’Agenzia aveva resistito e proposto riconvenzionale per larestituzione delle spese di primo grado, con interessi e rivalutazione.5. Il Tribunale aveva condannato la ricorrente al pagamento dellaminor somma di €. 28.129,78.6. Giuliani aveva proposto appello.7. La Corte di appello preliminarmente rilevava che nelle more delgiudizio Cass. n. 23674/2022 aveva cassato la sentenza di appello delgiudizio sulla legittimità del licenziamento (per essere stato intimatoprima della scadenza del comporto). Ne derivava, ai sensi dell’art. 336,co.2, c.p.c., la caducazione del titolo della pretesa restitutoria.Giustificava la compensazione delle spese del doppio grado alla lucedell’art. 92 c.p.c. come inciso da Cort. Cost. n. 77/2018, sul rilievo che«Le ragioni poste a fondamento della decisione ed in particolare laNumero registro generale 10994/2023sopravvenuta pronunzia della SC sulla correttezza del licenziaNmumeerno tsoez ionale 1701/2026Numero di raccolta generale 17055/2026intimato alla Giuliani costituiscono valide ragioni....».Data pubblicazione 31/05/20268. Per la cassazione della sentenza in punto di regolazione dellespese ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad unico motivo.9. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma1, e 92, comma 2, c.p.c., in relazione a Cort. Cost. n. 77/2018.Si lamenta che siano state compensate le spese del doppio grado,malgrado la ricorrente fosse risultata totalmente vittoriosa edifettassero sia le condizioni prescritte dal testo originario dell’art. 92c.p.c. (assoluta novità; mutamento di giurisprudenza), sia le gravi edeccezionali ragioni “analoghe” contemplate in via additiva da Cort.Cost. n. 77/2018, come la Corte territoriale avrebbe ammesso dicendovi fossero ragioni meramente “valide”. In realtà non vi era nella speciealcuna ragione nemmeno “valida”, posto che, come affermato daquesta Corte, le causali analoghe dovevano essere comunquericonducibili a quelle prescritte dalla legge, nel senso di dover attenerea un «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causache alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condottaprocessuale delle parti» e, quindi, «a quelle circostanze che, verificatesinel corso del processo si pongano in termini di eventi del tuttoimprevisti ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste in giudizio».Nella specie, invece, la cassazione della sentenza che aveva giudicatoil licenziamento legittimo era evento prevedibile, del quale l’Agenzia,nell’agire in giudizio, si era addossata, e doveva addossarsi, il rischio.2. Il ricorso è inammissibile, perché il documento telematicoprodotto a prova della notificazione del ricorso, constante del meromessaggio di trasmissione, non reca le ricevute di accettazione e diavvenuta consegna.Numero registro generale 10994/2023Deve di conseguenza trovare applicazione il principio di diritto seNucmoenrod soez ionale 1701/2026Numero di raccolta generale 17055/2026il quale in tema di notifica del ricorso per cassazione con modalitàData pubblicazione 31/05/2026telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica ènecessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non èpossibile, in formato analogico con attestazione di conformitàall'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PECe dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute diaccettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg";l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensidell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c.ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. -determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenereperfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità didisporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n.7041/2025).3. Non occorre provvedere sulle spese, attesa la mancatacostituzione dell’intimata. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 10994/2023Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 17055/2026Data pubblicazione 31/05/2026