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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18318/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 160-557/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi, il primo, ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sulla divisata sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale riconosciuta (art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.).

Il secondo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per vizi afferenti il riconoscimento della seconda aggravante (prospettazione di un pericolo immaginario, truffa vessatoria), pecca di eccessiva genericità.

1.1. E' costante l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

La Corte di merito ha spiegato, in maniera chiara, logica e coerente, le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della aggravante di cui al n. 5 dell'art. 61, comma 1, cod. pen., valorizzando sia l'età non più solo matura della vittima di raggiro, che le sue condizioni peculiari ed emotive, così identificando quelle condizioni di debolezza fisica e mentale idonee a renderle vulnerabili alle aggressioni decettive, proprio per le condizioni subiettive di minorata difesa psicologica facilmente verificabili ab externo.

Così conformandosi all'orientamento giurisprudenziale che individua la ratio della circostanza aggravante in parola nell'assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità, dalla quale l'agente trae consapevolmente funzionale vantaggio (così Sez. 2, n. 8998, del 18/11/2014, Rv. 262564; Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095).

Trattandosi di motivazione in fatto, che non esalta affatto la mera presunzione di vulnerabilità in ragione dell'età, la censura non è ammissibile nella sede di legittimità (giur. cit.). 1.2 Con il secondo motivo la difesa lamenta assenza della motivazione e violazione di legge quanto a difetto di elementi caratterizzanti la truffa c.d. vessatoria, non trattandosi affatto di un pericolo del tutto immaginario, ma di una concreta esigenza di messa in sicurezza degli impianti domestici di erogazione di gas combustibile.

Nella truffa c.d. vessatoria la idoneità della rappresentazione del pericolo a "piegare" verso l'induzione la volontà del deceptus non può essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione fraudolenta, anche rispetto alla effettiva resistenza della vittima.

La valutazione 160-557/2022 della capacità di concreta ed effettiva capacità di induzione del prospettato pericolo è, ancora, una volta, un'indagine di merito, che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima e che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P rrotti [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 160-557/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi, il primo, ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sulla divisata sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale riconosciuta (art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.). Il secondo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per vizi afferenti il riconoscimento della seconda aggravante (prospettazione di un pericolo immaginario, truffa vessatoria), pecca di eccessiva genericità. 1.1. E' costante l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera chiara, logica e coerente, le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della aggravante di cui al n. 5 dell'art. 61, comma 1, cod. pen., valorizzando sia l'età non più solo matura della vittima di raggiro, che le sue condizioni peculiari ed emotive, così identificando quelle condizioni di debolezza fisica e mentale idonee a renderle vulnerabili alle aggressioni decettive, proprio per le condizioni subiettive di minorata difesa psicologica facilmente verificabili ab externo. Così conformandosi all'orientamento giurisprudenziale che individua la ratio della circostanza aggravante in parola nell'assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità, dalla quale l'agente trae consapevolmente funzionale vantaggio (così Sez. 2, n. 8998, del 18/11/2014, Rv. 262564; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095). Trattandosi di motivazione in fatto, che non esalta affatto la mera presunzione di vulnerabilità in ragione dell'età, la censura non è ammissibile nella sede di legittimità (giur. cit.). 1.2 Con il secondo motivo la difesa lamenta assenza della motivazione e violazione di legge quanto a difetto di elementi caratterizzanti la truffa c.d. vessatoria, non trattandosi affatto di un pericolo del tutto immaginario, ma di una concreta esigenza di messa in sicurezza degli impianti domestici di erogazione di gas combustibile. Nella truffa c.d. vessatoria la idoneità della rappresentazione del pericolo a "piegare" verso l'induzione la volontà del deceptus non può essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione fraudolenta, anche rispetto alla effettiva resistenza della vittima. La valutazione 160-557/2022 della capacità di concreta ed effettiva capacità di induzione del prospettato pericolo è, ancora, una volta, un'indagine di merito, che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima e che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P rrotti [OSCURATO:PERSONA]
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